Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1970 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della

legge 26 maggio 1965, n. 595 (caratteristiche tecniche e requisiti dei

leganti idraulici), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dal

tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Spinelli

Marco e la società Centrale cementerie italiane, iscritta al n. 188

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

pendente innanzi al tribunale di Pistoia, il creditore opposto, soc.

Centrale cementerie italiane, obiettava all'attore in opposizione, tale

Marco Spinelli - istante, nel merito, per il risarcimento dei danni

sofferti per la cattiva qualità della calce, ed in via istruttoria per

l'ammissione di prove per consulenza tecnica e per testi -, che le

prove richieste erano inammissibili ai sensi della legge 26 maggio

1965, n. 595, relative alle "caratteristiche tecniche e requisiti dei

leganti idraulici".

Il giudice a quo osservava che la disciplina introdotta dalla legge

citata poteva essere interpretata in senso derogativo e non integrativo

del sistema sancito dal codice civile in tema di denunzia dei vizi

della cosa venduta; pertanto il combinato disposto degli artt. 4 e 5

della legge avrebbe potuto precludere le normali azioni spettanti in

materia contrattuale all'acquirente che non si fosse previamente valso

della particolare procedura prevista per l'accertamento dei requisiti

di accettazione dei leganti idraulici e non avesse notificato al

fornitore la contestazione della merce entro i tre mesi dalla relativa

spedizione, a seguito del risultato delle analisi fatte tempestivamente

effettuare dai soli laboratori tassativamente indicati dalla legge

stessa.

Il tribunale di Pistoia, ritenendo quindi che il sistema creato

dalla legge speciale avrebbe potuto sacrificare o eccessivamente

comprimere la possibilità di far valere in giudizio le azioni nascenti

dall'inadempimento del venditore, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 5 della citata legge 26 maggio 1965, n.

595, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e, sospeso il

giudizio in corso, rimetteva gli atti a questa Corte.

Interveniva in giudizio, con atto depositato il 2 ottobre 1968, il

Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la infondatezza della

questione sollevata.

Ha osservato l'Avvocatura che gli impugnati artt. 4 e 5 della legge

26 maggio 1965, n. 595, sono pienamente compatibili con l'art. 24,

primo comma, della Carta, perché, da un lato, introducono, anche

nell'interesse generale, necessarie garanzie per le prove da

effettuarsi in appositi laboratori altamente qualificati, d'altro canto

attengono ad una fase anteriore a quella dell'eventuale giudizio e non

impediscono e non menomano affatto il diritto di ottenere, in caso di

omissione delle particolari procedure, l'accertamento di eventuali vizi

dei leganti stessi o di altre inadempienze del venditore, attesa la

natura integrativa della legge speciale rispetto alla disciplina

stabilita dal codice civile.

Con successiva memoria l'Avvocatura ha insistito nelle conclusioni

prese. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se non limitino

eccessivamente il diritto di agire in giudizio, consacrato dall'art. 24

della Costituzione, gli artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595,

sul presupposto che, alla stregua dei medesimi, le azioni nascenti

dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite

dall'acquirente soltanto ove siano state osservate le particolari

formalità previste per il prelievo dei campioni, da effettuarsi entro

30 giorni dalla spedizione; ove le analisi tecniche siano state

demandate ai laboratori tassativamente elencati; ove infine la

contestazione della merce sia stata notificata al fornitore entro tre

mesi dalla spedizione.

Giova innanzitutto ricordare le ragioni che hanno indotto il

legislatore ad emanare una disciplina speciale in tema di leganti

idraulici, mediante un complesso di atti normativi, risalenti taluni a

molte decine di anni or sono (e variamente rielaborati per il

necessario adeguamento al progresso tecnico) l'ultimo dei quali è

costituito dalla vigente impugnata legge 26 maggio 1965, n. 595.

È noto infatti che l'interesse pubblico concernente la sicurezza

delle costruzioni, e la particolare natura delle merci impiegate,

soggette a rapido deterioramento se non utilizzate tempestivamente,

hanno giustificato l'emanazione di prescrizioni particolareggiate

relative alla definizione delle caratteristiche tecniche proprie di

ogni categoria e sottospecie di leganti, e alla necessità che la

rispondenza delle merci ai requisiti legali venga accertata da

laboratori pubblici, altamente qualificati, a seguito di una speciale

adeguata procedura: quella appunto prevista dagli impugnati artt. 4 e

5 della vigente legge, che trovano il loro precedente normativo nei

corrispondenti artt. 25 e 26 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2228, 17 del

R.D. 16 novembre 1939, n. 2231, e, prima ancora, negli artt. 15 del

R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1213, e 3 del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431.

Le disposizioni da ultimo enumerate - come quelle vigenti - hanno

sempre prescritto la necessità che l'eventuale contestazione della

merce avvenisse entro termini brevi, previo accertamento del difetto

dei prescritti requisiti di accettazione, ad opera degli istituti

tassativamente indicati.

Individuata quindi la giustificazione della procedura speciale di

cui trattasi, questa appare compatibile con l'invocato principio

costituzionale di cui all'art. 24, primo comma, non risultando

certamente compromessa per l'acquirente la possibilità di far valere

in giudizio le proprie ragioni: oneri e termini (30 giorni e tre mesi)

non sono tali che persona di normale diligenza non sia in grado di

rispettarli.

In verità il tribunale di Pistoia accenna alla possibilità che la

normativa speciale deroghi ai principi generali stabiliti dal codice

civile in materia contrattuale, rendendo quindi eccessivamente onerosa

la difesa dell'acquirente; quest'ultimo, per cautelarsi contro

l'eventualità che il vizio del legante venga scoperto solo dopo il

relativo impiego ed una volta decorsi i brevi termini prescritti per il

ricorso ai particolari accertamenti, dovrebbe sempre, per l'acquisto di

ogni singola partita di merce, valersi della procedura speciale.

Non pare tuttavia che siffatta interpretazione delle norme

impugnate sia pacifica o, quanto meno, quella più attendibile.

È sufficiente infatti ricordare in proposito che secondo

autorevole dottrina, e per giurisprudenza costante della Cassazione, la

disciplina speciale precedentemente vigente in tema di leganti

idraulici aveva natura meramente integrativa del codice civile,

costituendo un opportuno perfezionamento del sistema previsto dall'art.

1513 del codice civile, anche al fine di consentire una più facile

composizione delle controversie, senza tuttavia imporre necessariamente

all'acquirente il ricorso alla procedura stessa, e consentendogli in

ogni caso, salvo eventuali maggiori oneri probatori, di potersi valere

delle comuni azioni spettanti in materia contrattuale.

A parte ciò, è da osservare che le norme impugnate non si

distaccano profondamente dalla disciplina contenuta in generale, per la

vendita, nel codice civile. Infatti, anche secondo questo codice o

secondo gli usi che vi sono richiamati, il termine di decadenza in

certi casi decorre, come ad esempio per le cose da trasportare, dalla

consegna della cosa anziché dalla scoperta dei vizi o dei difetti di

qualità (art. 1511 e 1496); inoltre, sempre per il codice, l'azione

del compratore deve essere esercitata entro un anno (artt. 1495 e 1497)

o perfino entro tre mesi (usi ex art. 1496) press'a poco come nella

vendita di leganti idraulici. Tutto ciò prova come la legge denunciata

non fuoriesca dal sistema, che prevede termini diversi per diversi tipi

di merce: con la conseguenza che la maggiore o minore brevità del

termine, purché contenuta entro limiti congrui (il che accade con le

norme impugnate), non è irrazionale dovendosi adattare, la difesa in

giudizio, alla peculiarità dei rapporti e delle situazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche

tecniche e requisiti dei leganti idraulici), sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con ordinanza

del 18 giugno 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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