Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1962

Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

28 settembre 1960, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 6 ottobre 1960 ed iscritto al n. 20 del Registro

ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione

siciliana, sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze

della Regione siciliana 16 maggio 1960, n. 424, concernente speciali

regimi d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata per l'anno

1960;

2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

12 giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 17 giugno 1961 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1961, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a

seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione

siciliana 18 febbraio 1961, n. 356, concernente speciali regimi

d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per

l'anno 1961 per alcune categorie di entrate.

Udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati

Guido Aula, Giovambattista Adonnino e Pietro Virga, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, ha attribuito

all'Assessore per le finanze la facoltà preveduta dall'art. 10 del

D.L. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 (determinare, cioè, speciali regimi

d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata), oltre che per le

entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e

per quelli previsti dall'art. 9 del D.L. Lgt. 7 giugno 1945, n. 386,

dall'art. 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, dall'art. 13 del

D.L. 3 maggio 1948, n. 799, dall'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n.

1, dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e dall'art. 3

della legge 4 marzo 1952, n. 110, anche per le entrate derivanti dal

commercio delle fave secche e della manna.

L'Assessore con decreto 3 febbraio 1960, n. 174, ha determinati i

cennati regimi speciali in analogia a quanto era stato disposto, per il

restante territorio dello Stato, con decreto ministeriale 14 dicembre

1959, n. 177912, estendendo, peraltro, l'imposta alle carrube e all'uva

passa.

Con altro decreto 16 maggio 1960, n. 424, ha poi modificato tale

suo provvedimento per quanto attiene al momento impositivo e alle

modalità di pagamento del tributo.

Con atto 28 settembre 1960, il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha proposto ricorso per regolamento di competenza, assumendo

che il decreto 16 maggio 1960, n. 424, esorbita dalla competenza

attribuita agli organi esecutivi della Regione dall'art. 20 dello

Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 36 dello stesso e

all'art. 23 della Costituzione, in quanto detti organi in materia

tributaria possono svolgere funzioni esecutive ed amministrative entro

i limiti non solo delle leggi costituzionali, ma anche dei principi ed

interessi cui si informa la legislazione statale relativamente ai

singoli tributi. Principi ed interessi che sarebbero stati nella specie

pretermessi, essendo il ripetuto provvedimento assessoriale in

contrasto con il decreto ministeriale 14 dicembre 1959, n. 177912, con

la legge 16 dicembre 1959, n. 1070, oltre che per quanto attiene al

momento impositivo e alle modalità di pagamento del tributo, anche per

quanto riflette le aliquote di imposta e l'estensione della medesima,

già effettuata con il precedente decreto 3 febbraio 1960, n. 174, alle

carrube e all'uva passa.

Nelle more del giudizio l'Assessore ha emanato il decreto 18

febbraio 1961, n. 356, del tutto identico a quello 16 maggio 1960, n.

424, salvo l'adeguamento delle aliquote in conformità dei principi

fissati nella legge 16 dicembre 1959, n. 1070.

In riferimento a detto decreto 18 febbraio 1961, n. 356, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato nuovamente conflitto

di attribuzione con atto notificato al Presidente della Giunta

regionale siciliana il 12 giugno 1961 e depositato nella cancelleria di

questa Corte il 17 dello stesso mese.

Nel ricorso si rileva che il decreto 18 febbraio 1961, n. 356,

stabilisce anch'esso che per atto di immissione in consumo (cioè quale

momento dell'imposizione) deve intendersi la vendita dei prodotti

(ortoflorofrutticoli, della pesca, delle uova, dei conigli e della

cacciagione) effettuata dai dettaglianti e dai produttori diretti,

nonché l'acquisto di essi presso chiunque da parte di chi li consuma

direttamente per il proprio commercio o per la propria industria. E

prescrive, quale forma di pagamento, quella dell'abbonamento a norma

delle disposizioni relative del titolo primo del decreto assessoriale

30 dicembre 1953 (canoni ragguagliati al volume degli affari) anche per

i venditori che siano produttori diretti.

La legge 16 dicembre 1959, n. 1070, invece, ha escluso, in via

generale, dall'imposta l'ultimo passaggio, quello dal dettagliante al

consumatore, e in relazione a questo principio generale i decreti

ministeriali n. 177912 del 14 dicembre 1959 e n. 151612 del 24

dicembre 1960 hanno disposto che l'atto di immissione in consumo si

concreta con l'acquisto dei ripetuti prodotti da parte degli esercenti,

con l'acquisto effettuato esclusivamente presso produttori grossisti,

nella ipotesi di acquirenti che consumano tali prodotti direttamente

per il proprio commercio o per la propria industria, ovvero per i

produttori diretti, con il passaggio dei ridetti prodotti dal luogo di

produzione ai negozi di vendita al pubblico. E l'imposta è dovuta nei

modi e nei termini consueti, cioè in base a fattura o ad altro

documento da rilasciarsi, di volta in volta, in doppio esemplare,

all'atto della vendita e, per i produttori diretti, in base a documento

all'atto del menzionato passaggio.

Nel provvedimento assessoriale sono compresi, infine, prodotti o

non contemplati (carrube) o espressamente esclusi (uva passa) dai

ripetuti decreti ministeriali.

Ciò posto, si deduce che l'Assessore ha esorbitato dai limiti

della funzione amministrativa, usurpando le funzioni che la

Costituzione (art. 23) riserva al potere legislativo dello Stato o,

quanto meno, della Regione, violando l'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre

1944, n. 348, e successive modificazioni, nonché la legge 16 dicembre

1959, n. 1070.

La violazione dei principi e criteri direttivi cui si ispira in

materia la legislazione dello Stato, quali si evincono dalle leggi

statali al riguardo e, più specificamente, dalla legge 16 dicembre

1959, n. 1070, nonché dai cennati decreti del Ministro per le

finanze, che quei principi hanno attuato (decreto ministeriale 14

dicembre 1959, decreto ministeriale 24 dicembre 1960), integrerebbe, a

sua volta, inosservanza dei limiti che, secondo la giurisprudenza della

Corte costituzionale, gli artt. 36 e 17 dello Statuto della Regione

siciliana, in relazione anche all'esigenza unitaria del sistema fiscale

nazionale, pongono all'attività della Regione in materia tributaria,

sia essa esplicata con leggi o con provvedimenti amministrativi.

In entrambi i ricorsi, relativamente al decreto con ciascuno di

essi impugnato, si conclude chiedendo che la Corte dichiari

l'incompetenza della Regione e, per essa, dell'Assessore alle finanze

ad emanare le norme contenute nel provvedimento assessoriale e, quindi,

l'annullamento del medesimo.

La Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore della

Giunta regionale, rappresentato e difeso per atto notaio Di Giovanni

dagli avvocati Guido Aula e Giovambattista Adonnino, con elezione di

domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tronto n. 20,

si è costituita depositando in cancelleria le proprie deduzioni il 17

ottobre 1960 (per il ricorso n. 20 del 1960) e il 27 giugno 1961 (per

il ricorso n. 7 del 1961).

In tali deduzioni, sostanzialmente di identico contenuto, si fa

presente che il ricorso è inammissibile perché i rilievi in esso

addotti, ove fossero fondati, rifletterebbero questioni di

legittimità, violazioni di leggi nazionali, difformità rispetto ad

alcune norme tributarie in atto vigenti nello Stato, sviamento dalle

direttive del Governo dello Stato. Tutte questioni che non riguardano

attribuzioni della competenza ad emanare un determinato atto in

dipendenza della interpretazione o applicazione di una legge

costituzionale.

Nelle deduzioni relative al ricorso n. 7 del 1961,

l'inammissibilità, si afferma, conseguirebbe altresì dal fatto che il

ricorso stesso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri e non dallo Stato in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri pro-tempore.

Nel merito, poi, in entrambe le deduzioni si osserva:

a) che il decreto impugnato non esorbita dai limiti fissati dalla

legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, la quale ha attribuito

all'Assessore le facoltà necessarie al fine di determinare speciali

regimi di imposizione dell'imposta sull'entrata. Tutte le disposizioni

di esse attengono inequivocabilmente al regime di imposizione

dell'I.G.E.;

b) che il decreto impugnato non viola i principi ai quali si

informa la legislazione nazionale in materia;

c) che altrettanto è a dirsi del contrasto con il regime

tributario del restante territorio dello Stato;

d) che parimenti inammissibile e comunque infondata è da ritenersi

la censura secondo la quale l'attività amministrativa che l'Assessore

avrebbe svolto "in spreto alle leggi vigenti" rappresenta "concreto

esercizio di attività legislativa riservata all'Assemblea".

La Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari inammissibili i

ricorsi e, subordinatamente, che li rigetti nel merito.

Sia l'Avvocatura dello Stato che la Regione siciliana hanno

presentato nei termini memorie illustrative.

La Regione, in quelle depositate il 13 aprile 1961, rileva

preliminarmente che il ricorso è stato proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri pro-tempore nei confronti del Presidente

pro-tempore della Regione siciliana e non dallo Stato italiano, in

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nei

confronti della Regione siciliana, in persona del suo Presidente

pro-tempore.

L'art. 134 della Costituzione - si argomenta - prevede i conflitti

di attribuzione tra lo "Stato e le Regioni", e l'art. 39 della legge 11

marzo 1953, n. 87, prevede la possibilità in tal caso per lo "Stato" o

per la "Regione" di ricorrere alla Corte costituzionale. La

legittimazione ad agire (proposizione del conflitto) per la tutela del

diritto all'integrità delle proprie attribuzioni che si pretendono

violate, non può che spettare all'organo nei cui confronti si assume

avvenuta la violazione. È, quindi, l'organo che deve proporre

l'azione, sia pure identificandosi nella persona cui ne è attribuita

la rappresentanza. Lo stesso dicasi per quanto attiene al soggetto

passivo dell'azione.

I soggetti attivi e passivi indicati nel ricorso non corrispondono,

pertanto, a quelli cui la Costituzione e la legge n. 87 del 1953

consentono di stare in giudizio dinanzi la Corte costituzionale in tema

di conflitti di attribuzione. Onde, non essendo tali soggetti

esattamente identificati, il ricorso deve ritenersi improcedibile.

Riprendendo poi il motivo d'inammissibilità esposto nelle

deduzioni, la Regione assume che alla stregua della norma contenuta

nell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si ha conflitto di

attribuzione, quando, tra l'altro, si ritenga che l'atto amministrativo

posto in essere dalla Regione abbia violato la competenza che per la

Costituzione o per un'altra legge, formalmente e sostanziamente

costituzionale, è attribuita allo Stato. Conseguentemente, il

giudizio sui conflitti di attribuzione può avere per oggetto soltanto

la questione della competenza costituzionale dello Stato e delle

Regioni. Deve, cioè, attenere alla interpretazione ed alla

applicazione di norme giuridiche costituzionali attributive di potestà

e non può estendersi al sindacato delle modalità e del potere

discrezionale di cui l'organo abbia fatto uso nell'ambito dei limiti

assegnatigli.

Assume altresì la Regione che alla Sicilia compete, anche per i

tributi erariali, una potestà amministrativa esclusiva. Riconosce,

tuttavia, che la generica attribuzione di potestà normativa e, quindi,

amministrativa, non comporta di per sé l'automatico trasferimento

delle funzioni amministrative dagli uffici statali a quelli regionali,

essendo all'uopo necessarie specifiche norme legislative. Ma ciò -

aggiunge - vale per quelle funzioni amministrative relative a materie

per le quali la Regione, pur essendo titolare di una potestà

normativa, non l'ha ancora concretamente esplicata, e non anche ove

siano state emanate precise e concrete norme legislative regionali

abbisognevoli di essere eseguite e regolamentate.

Nella specie, il fatto costitutivo del trapasso della funzione

amministrativa dagli organi dello Stato a quelli della Regione è da

ravvisare nella emanazione stessa della legge regionale 30 giugno 1956,

n. 40, avvenuta in forma costituzionalmente corretta, mediante

esplicazione della potestà normativa.

Tutto ciò premesso, la Regione conclude su tal punto rilevando che

il ricorso, pur essendo presentato quale regolamento di competenza a

seguito di conflitto di attribuzione, in sostanza non discute la

interpretazione ed applicazione delle norme attributive della cennata

potestà amministrativa, ma quasi esclusivamente un asserito contrasto

del decreto impugnato con il regime tributario vigente nel restante

territorio dello Stato.

Sempre ai fini della inammissibilità del ricorso, la Regione

rileva, poi:

a) che chiedendosi l'annullamento dell'intero decreto, a seguito

della declaratoria, da parte della Corte, della incompetenza

dell'Assessore alle finanze, si chiede in sostanza anche l'annullamento

di quelle disposizioni che sono riportate integralmente dal precedente

decreto 3 febbraio 1960, n. 174, e che non soggiacciono ad alcuna delle

critiche avanzate (art. 1, lett. c, e, f, g, h; art. 2; art. 4);

b) che se si ammettesse il conflitto e si dichiarasse decaduto ed

invalidato tutto il secondo decreto, si travolgerebbero inesorabilmente

anche le norme di esso non impugnate e perciò riconosciute valide, e

si travolgerebbe implicitamente, nel contempo, il primitivo decreto,

malgrado esso non fu a suo tempo impugnato e perciò ora non è più

impugnabile.

Passando all'esame del merito, la difesa della Regione rileva che

nel ricorso si assume che il decreto assessoriale 16 maggio 1960, n.

424, esorbiterebbe dai poteri attribuiti all'Assessore stesso dalla

legge regionale 30 giugno 1956, n. 40. Questa si riferisce, per

relationem, a quanto disposto dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944,

n. 348. Orbene, - osserva la Regione - le facoltà concesse

rispettivamente ai due organi amministrativi (Ministro ed Assessore)

sono perfettamente identiche e riguardano la possibilità di disporre

di due strumenti fiscali: l'imposta una tantum ad aliquota condensata e

l'abbonamento, per determinate merci e per determinati servizi.

Normalmente come "passaggio" nel quale l'imposta una tantum ad

aliquota condensata si deve percepire, viene scelto quello della

"immissione al consumo"; ed ogni provvedimento determina cosa si debba

intendere per "immissione al consumo".

I criteri per tale determinazione sono molteplici. Essi vengono

vagliati caso per caso, tenendo conto delle condizioni economiche del

mercato, delle condizioni ambientali, di particolari interessi

meritevoli di essere tutelati: onde la competenza al riguardo del

potere amministrativo. Ovviamente, pertanto, sia la legge nazionale che

quella regionale non hanno disposto in materia, lasciando alla

discrezionalità dei propri organi esecutivi la relativa

regolamentazione.

Onde, se è corretto l'operato del Ministro delle finanze che, nei

limiti impostigli, ha fatto un determinato uso del suo potere

discrezionale, altrettanto corretto ed insindacabile deve ritenersi

l'operato dell'Assessore alle finanze, il quale del suo potere

discrezionale ha fatto uso, sia pure diversamente dal Ministro, nei

limiti impostigli dalla legge regionale.

Lo stesso e a dirsi per quanto attiene all'altro strumento previsto

dalla legge nazionale e regionale, cioè il cosidetto abbonamento.

Trattasi di sistema di accertamento, la cui scelta è stata

anch'essa necessariamente affidata al prudente apprezzamento della

Autorità amministrativa, e che può essere usato, qualora ne ricorrano

gli elementi e le condizioni che lo giustifichino.

Secondo la Regione, poi, la doglianza relativa alla inclusione

delle carrube e dell'uva passa, non contemplate o espressamente escluse

dal decreto ministeriale 14 dicembre 1959, n. 177912, non ha

fondamento; anzitutto, non al decreto del Ministro occorre aver

riguardo, bensì alla legge 30 giugno 1956, n. 40, la quale prevede

espressamente i prodotti ortofrutticoli tra i quali (frutta) ben

possono rientrare sia le carrube che l'uva (sia pure essiccata); in

secondo luogo, le carrube (l'uva passa non è stata espressamente

menzionata) furono ammesse al regime speciale non con il decreto

impugnato, bensì con il precedente decreto, non impugnato, 3 febbraio

1960, n. 174.

Nel ricorso si assume, altresì - prosegue la difesa della Regione

- che la legge nazionale 16 dicembre 1959, n. 1070, avrebbe esentato

in via generale dall'I.G.E. l'ultimo passaggio imponibile, nonché

abolito il sistema del "forfait" (rectius: abbonamento), mentre il

decreto dell'Assessore avrebbe mantenuto e addirittura ripristinato sia

l'imposizione per tale passaggio che il sistema dell'abbonamento. Ma

ambedue questi sistemi sono perfettamente legittimi nella struttura

generale dell'I.G.E. in Italia.

E l'Assessore, per giunta, per il sistema adottato, ha ricevuto

espressa autorizzazione, sia dalla legge regionale del 1956, sia dal

provvedimento statale n. 348 del 1944.

Né la legge n. 1070 del 1959 ha abolito in via generale il sistema

dell'accertamento dell'imposta in abbonamento. L'art. 5, anzi,

espressamente lo prevede come sistema facoltativo per alcune categorie

di contribuenti.

Nel ricorso si lamenta, inoltre - rileva la Regione -, che le

aliquote sono state mantenute ferme dal decreto assessoriale nelle

misure del 3 per cento e 2 per cento, mentre a mente dell'art. 4,

secondo comma, della legge n. 1070 avrebbero dovuto essere aumentate di

30 centesimi.

Ma le aliquote in vigore in Sicilia, a suo tempo, sono state

calcolate tenuto conto anche dell'imposta sull'ultimo passaggio,

perché quando fu introdotto lo speciale regime una tantum e furono

determinate le aliquote condensate, tutti i passaggi delle merci

venivano colpiti. Talché nelle aliquote rimaste immutate è compresa

anche l'entrata relativa all'ultimo passaggio.

Nega, poi, la Regione la violazione delle leggi statali in materia

tributaria.

All'uopo rileva che l'Assessore può ben divergere, nella

esplicazione della sua attività concreta, da quella del Ministro,

purché disponga secondo strumenti ed istituti previsti dalle leggi

dello Stato e che riguardano interessi regionali.

E proprio la legislazione statale ha previsto e voluto con l'art.

10 del D.L.L. 1944, n. 348, che, per determinati prodotti, il potere

esecutivo stabilisse le modalità di imposizione e di corresponsione

del tributo. Né tale principio è stato abolito dalla legge statale 16

dicembre 1959, n. 1070.

Si conclude perché questa Corte costituzionale dichiari il ricorso

improcedibile, o comunque inammissibile, come regolamento di competenza

a seguito di preteso conflitto di attribuzioni, e, subordinatamente, lo

respinga nel merito, come infondato.

L'Avvocatura dello Stato, nelle memorie depositate l'8 ottobre

1961, ha rilevato che dalle sentenze n. 9 del 1957 e nn. 25 e 26 del

1958 di questa Corte costituzionale si deduce che la potestà,

legislativa ed amministrativa, in materia tributaria, e attribuita alla

Regione siciliana solo relativamente ai tributi di sua spettanza, quali

risultano dal decreto legge 12 aprile 1948, n. 507, e dalla legge

regionale 1 luglio 1947, n. 2, subordinatamente all'esistenza di taluni

presupposti (esigenza di soddisfare alle condizioni particolari ed agli

interessi propri della Regione, al fine di ricondurre situazioni

diseguali in posizione di eguaglianza) ed al rispetto di taluni limiti,

formali e sostanziali (limiti territoriali, osservanza della

Costituzione, dei principi e dell'indirizzo delle singole leggi

nazionali, coordinamento con la finanza statale e locale).

Pertanto, ogni attività tributaria esplicata fuori dei predetti

limiti integra una esorbitanza dalla sfera di competenza attribuita

alla Regione dalle norme della Costituzione e dello Statuto speciale,

onde la conseguenza della illegittimità costituzionale della legge, se

trattasi di attività legislativa, o dell'incompetenza costituzionale

se, invece, trattasi di attività amministrativa.

Poiché la competenza amministrativa in materia tributaria - come

nelle altre materie - spetta alla Regione negli stessi limiti in cui ha

competenza legislativa, non v'è dubbio che debbano applicarsi al

conflitto di attribuzione gli stessi criteri che sono stati applicati

all'impugnativa in via principale di leggi regionali, la quale si

risolve sostanzialmente in un conflitto di attribuzione legislativa.

L'inosservanza dei limiti posti, direttamente o indirettamente,

dalla norma costituzionale alla competenza amministrativa regionale

integra il vizio di incompetenza costituzionale e legittima il ricorso

per conflitto di attribuzione.

Si conclude, chiedendo che la Corte dichiari la incompetenza della

Regione e, per essa, dell'Assessore alle finanze ad emanare le norme

contenute nel decreto assessoriale 16 maggio 1960, n. 424, e,

conseguentemente, annulli il decreto stesso.

Per quanto attiene alle memorie relative al ricorso n. 7 del 1961,

l'Avvocatura dello Stato ha chiesto, innanzitutto, la riunione dei due

ricorsi, stante la identità della questione che costituisce l'oggetto

di entrambi.

Richiamate, poi, le argomentazioni svolte nelle precedenti memorie,

passa a contestare la fondatezza della eccezione di inammissibilità

dedotta per la prima volta dalla Regione siciliana nelle memorie

depositate il 10 aprile 1961 (ricorso n. 20 del 1960) e ripetute nelle

deduzioni per il ricorso n. 7 del 1961.

In proposito, l'Avvocatura rileva che a prescindere dalla

considerazione che le norme, le quali disciplinano il procedimento

costituzionale, non prevedono alcuna nullità del tipo di quelle

indicate dagli artt. 75, 163 e 164 del Cod. proc. civ., e che,

comunque, nullità del genere dovrebbero sempre considerarsi sanate per

effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, come peraltro, questa

Corte ha avuto già occasione di affermare a proposito di ricorsi

notificati presso l'Avvocatura dello Stato, sta di fatto che gli artt.

31, 32, 33 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, espressamente

indicano, quali soggetti legittimati ad agire e contraddire nel

processo costituzionale, il Presidente del Consiglio e il Presidente

della Regione, ovviamente nella rispettiva qualità di rappresentante

del Governo dello Stato e della Regione.

Rileva ancora l'Avvocatura che il conflitto di attribuzione

sussiste non solo quando si assuma la diretta violazione di una norma

costituzionale o di una norma ordinaria di attuazione, ma anche quando

risulti violata una legge ordinaria, che possa considerarsi legge -

cornice o legge - limite. E ciò perché quando la norma costituzionale

attribuisce agli organi regionali competenza entro i limiti e sotto

l'osservanza di norme statali, la violazione diretta od immediata di

queste involge una violazione, sia pure mediata ed indiretta, di quella

ed integra una esorbitanza dai limiti di competenza.

Né si obietti, continua l'Avvocatura, che la potestà

amministrativa, non potendo, a differenza di quella legislativa, essere

concorrente, è sempre esclusiva, perché nella specie si tratta di

accertare se questa potestà, sia pure esclusiva di ogni analogo potere

degli organi statali, sia stata esercitata col rispetto dei limiti

posti dalle norme statutarie sulla competenza, legislativa ed

amministrativa, della Regione.

Precisato, infine, che la legittimità costituzionale della legge

regionale 30 giugno 1956, n. 40, potrebbe essere accertata in via

incidentale, ma che di essa non si dubita, se si lamenta, da parte

dello Stato, proprio la violazione di tale legge, l'Avvocatura fa

presente che non costituisce motivo di inammissibilità dei ricorsi

neppure la circostanza che alcune norme dei decreti assessoriali

impugnati sono identiche ad altre contenute in precedenti

provvedimenti, in relazione ai quali il Presidente del Consiglio non

propose a suo tempo ricorso. E all'uopo si fa richiamo alle decisioni

di questa Corte con le quali è stata esclusa l'applicazione al

processo costituzionale dell'istituto della acquiescenza, ed è stato

precisato che gli atti, legislativi o amministrativi, i quali

costituiscono, in tutto o in parte, rinnovazione o proroga di atti

precedenti, sono autonomi e danno luogo a nuovo ed autonomo conflitto.

Per quanto attiene al merito, l'Avvocatura si riporta ai ricorsi ed

alla memoria già depositata, rilevando soltanto che il secondo decreto

ha riconosciuto l'illegittimità del primo in ordine alle aliquote e

che, secondo la comune accezione, nella "frutta", genericamente

indicata nella legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, non possono

essere comprese né le carrube, né l'uva passa.

La Regione siciliana ribadisce che in virtù della autonomia che ad

essa è stata attribuita, la sua attività, pur non dovendo

contrastare, né sovvertire quella statale - ma anzi trovare in essa

rispondenza -, non può tuttavia concretarsi nel ricalcare

pedissequamente la medesima.

Illustra, poi, i vari sistemi tecnici relativi all'I.G.E. (imposta

omnifase, plurifase, monofase, una tantum; versamento del tributo per

ogni singolo atto cui esso inerisce o in abbonamento).

Precisa, che nei due ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio,

in sostanza si afferma che la legge statale n. 1070 del 1959 (applicata

nello Stato col decreto ministeriale n. 177912 del Ministro per le

finanze), innovando in materia di I.G.E., ha modificato sensibilmente

la delega regionale della legge n. 40 del 1956 (come anche la delega

statale della legge n. 348 del 1944). Di conseguenza, l'attività

dell'Assessore, esaminata al lume della legge statale suddetta, si

rivela come esorbitante dai limiti della delega stessa, quale ora deve

intendersi, ed in contrasto con la ripetuta legge statale n. 1070 del

1959.

Ciò posto, la Regione, per dimostrare la infondatezza del

suriportato assunto, rileva che proprio dagli artt. 1, comma terzo, e

5, comma secondo e terzo, della legge n. 1070 del 1959 è stato

conservato, quale momento della imposizione tributaria, l'ultimo

passaggio e, quale forma di pagamento, quella dell'abbonamento. Ciò

per lo meno per tutti i servizi e per le vendite al dettaglio degli

esercizi pubblici di lusso e di prima categoria. E tra i servizi

elencati nell'art. 5 vi sono casi (es. lett. f) in cui il servizio

implica l'impiego o la vendita (ultimo passaggio) al cliente di tante

merci e materie.

Determinata così l'attività amministrativa dell'Assessore, la

Regione insiste nel negare che nella specie, dato il contenuto delle

impugnative contro i decreti assessoriali, ricorra una ipotesi di

conflitto di attribuzioni.

Infine, per comprovare che non vi è stata invasione del campo

legislativo riservato alla Assemblea, rileva che l'Assessore ha agito

per autorizzazione, anzi per esplicito ordine dell'Assemblea stessa

(legge regionale n. 40 del 1956).

Le due cause sono state trattate congiuntamente all'udienza del 18

ottobre 1961; e con ordinanza 10 novembre 1961, n. 57, questa Corte ne

ha disposto la riunione e il rinvio, perché potessero essere trattate

unitamente alla questione pregiudiziale - ritenuta sollevabile e

sollevata d'ufficio in tale sede - relativa alla legittimità

costituzionale della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40,

con la quale sarebbe stato operato il trapasso delle funzioni

amministrative relativamente all'imposta generale sull'entrata, dagli

organi dello Stato agli organi della Regione.

All'udienza del 30 maggio 1962 sono state discusse congiuntamente

le due cause relative ai conflitti di attribuzione, riunite come

innanzi detto, e la causa relativa alla questione di legittimità

costituzionale sollevata d'ufficio da questa Corte con l'ordinanza n.

57 del 10 novembre 1961. Considerato in diritto :

1. - I ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal

Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 28 settembre 1960 contro

il decreto dell'Assessore della Regione siciliana alle finanze 16

maggio 1960, n. 424, e con atto 12 giugno 1961 contro altro decreto

dello stesso Assessore del 18 febbraio 1961, n. 356, riuniti con

l'ordinanza di questa Corte del 10 novembre 1961, sono stati discussi

congiuntamente alla questione sollevata di ufficio con la stessa

ordinanza, riguardante la legittimità costituzionale della legge

regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, invocata dalla Regione a

fondamento del potere esercitato dall'Assessore con i decreti

impugnati.

Peraltro, data la diversità dell'oggetto dei giudizi, le due cause

vanno decise con separate sentenze. La presente sentenza riguarda i due

giudizi sui conflitti di attribuzione; con altra sentenza di pari data

viene decisa la questione di legittimita costituzionale.

2. - La difesa della Regione ha dedotto preliminarmente la

improcedibilità dei ricorsi perché proposti dal Presidente del

Consiglio dei Ministri pro-tempore nei confronti del Presidente

pro-tempore della Regione siciliana e non dallo Stato italiano, in

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, nei

confronti della Regione siciliana, in persona del suo Presidente

pro-tempore. Con ciò si sarebbero violate le disposizioni degli artt.

134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, le quali indicano lo Stato e la Regione quali soggetti del rapporto

cui danno luogo i conflitti di attribuzione.

La eccezione è infondata.

Questa Corte, con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, ha ritenuto,

che l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 27 delle Norme

integrative determinano i soggetti processuali delle controversie per

regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioè il Presidente del

Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente

della Giunta regionale. Pertanto, ad essi, e ad essi soltanto, spetta,

rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in

giudizio. il che nella specie si è verificato.

3. - La stessa Regione ha eccepito la inammissibilità dei ricorsi,

assumendo che le impugnative sono state prospettate come "conflitti di

attribuzione", mentre nel caso in esame non ricorrono i presupposti che

possono dare luogo ad un regolamento di competenza. Le questioni

sollevate dall'Avvocatura dello Stato non riguardano attribuzione della

competenza ad emanare un determinato atto, in dipendenza della

interpretazione o applicazione di una legge costituzionale, bensì

pongono questioni di legittimità, violazione di leggi nazionali, ecc.

ecc. il giudizio sui conflitti di attribuzione può avere per oggetto

soltanto la questione della competenza costituzionale dello Stato e

della Regione, deve cioè attenere alla interpretazione e applicazione

di norme costituzionali attributive di potestà e non può estendersi

al sindacato delle modalità e del potere discrezionale di cui l'organo

abbia fatto uso nell'ambito dei limiti ad esso assegnati.

Anche tale eccezione va disattesa.

Esiste conflitto di attribuzione tra Stato e Regione quando questa

esercita una potestà amministrativa riservata allo Stato e viceversa.

Nella specie si lamenta che l'Assessore alle finanze abbia esercitato,

in materia di imposta generale sull'entrata, una potestà

amministrativa della quale è tuttora titolare il Ministro delle

finanze. E questa Corte ha ripetutamente affermato che oggetto dei

giudizi sui conflitti di attribuzione è la legittimità di atti

amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono

manifestazione concreta e autonoma del potere che lo Stato e le Regioni

assumono di loro spettanza in base alla Costituzione e agli Statuti

speciali (sentenze n. 58 del 1959, n. 18 del 1957, ecc.). È poi

irrilevante, ai fini della denunzia del conflitto di attribuzione, che

non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto

identico al decreto che ha dato luogo al conflitto (sentenza n. 77 del

16 dicembre 1958, sentenza n. 58 del 26 novembre 1959).

4. - Passando al merito, i decreti dell'Assessore alle finanze n.

424 del 1960 e n. 356 del 1961, che hanno dato luogo ai presenti

conflitti di attribuzione, sono stati emanati in virtù dell'art. 1

della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che, in materia di imposta

generale sull'entrata, trasferisce all'organo regionale gli stessi

poteri che l'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, ha conferito

nella stessa materia al Ministro per le finanze.

Secondo la Regione la citata legge n. 40, in mancanza di norme di

attuazione, avrebbe operato il passaggio delle funzioni dagli organi

dell'Amministrazione statale alla Regione e, costituendo la fonte dei

poteri esercitati dall'Assessore, legittimerebbe gli impugnati

provvedimenti assessoriali.

Questa Corte con sentenza di pari data ha dichiarato

costituzionalmente illegittima la citata legge n. 40, ritenendo che in

mancanza di specifiche norme di attuazione una legge regionale non

possa trasferire dallo Stato alla Regione le funzioni amministrative e

i relativi organi riguardanti l'imposta generale sull'entrata. Consegue

l'accoglimento dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri

avverso i suindicati decreti dell'Assessore regionale e l'annullamento

dei decreti stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui ricorsi per conflitto di

attribuzione indicati in epigrafe e riuniti con propria ordinanza 10

novembre 1961, n. 57:

rigetta le eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana;

accoglie i ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei

Ministri il 28 settembre 1960 e il 12 giugno 1961;

dichiara che spetta allo Stato il potere di emettere provvedimenti

in materia di imposta generale sull'entrata;

annulla in conseguenza i decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18

febbraio 1961, n. 356, emanati dall'Assessore regionale alle finanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI

ECLI:IT:COST:1962:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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