Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e

secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 promosso con

ordinanza 7 giugno 1956 della Corte d'appello di Cagliari nel

procedimento civile tra la Società fondiaria agricola tirrena e l'Ente

per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 240 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile pendente dinanzi la Corte d'appello di

Cagliari tra la Società fondiaria agricola tirrena e l'Ente per la

trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (ETFAS), 'nonché il

Ministero dell'agricoltura e l'Oratorio salesiano S. Antonio di Padova,

la Società fondiaria ripropose la questione, già respinta in primo

grado, della illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e

secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (misura

dell'indennità e modalità di pagamento per i conferimenti di beni).

La Corte d'appello di Cagliari, ritenuto che non fosse manifestamente

infondata la questione e che il giudizio di merito non potesse essere

definito indipendentemente da essa, con ordinanza 7 giugno 1956,

sospendeva il giudizio stesso e rinviava gli atti a questa Corte.

L'ordinanza fu notificata il 22 giugno 1956 alla Società

fondiaria, all'Oratorio salesiano e all'Avvocatura dello Stato in

rappresentanza dell'ETFAS e del Ministero dell'agricoltura; il 25

giugno 1956 fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e

comunicata il 21 dello stesso mese ai Presidenti della Camera e del

Senato. La stessa fu poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25

agosto 1956.

L'11 luglio 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, e le deduzioni della stessa

Avvocatura per l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in

Sardegna. Il 14 marzo fu altresì depositata memoria dell'Avvocatura

dello Stato. La Società fondiaria agricola tirrena non si è

costituita in giudizio.

Nelle deduzioni dell'ETFAS, alle quali si riporta anche il

Presidente del Consiglio, si sostiene in via preliminare che la

questione di illegittimità non è stata regolarmente proposta, non

essendo stata sollevata in via incidentale, bensì in via principale e

diretta.

Nel caso in esame, la questione di legittimità della legge

delegata di esproprio (da cui poi si vuol risalire alla questione di

illegittimità della legge di delegazione) è stata posta appunto in

via principale. Il decreto di espropriazione è stato impugnato

principaliter e non incidenter tantum, non potendo il giudice adito

provvedere sulle richieste della parte attrice (nomina del consulente,

riliquidazione dell'indennità), se non dopo una pronuncia di

annullamento della liquidazione dell'indennità di cui al menzionato

decreto di esproprio. Discende da ciò, per l'ETFAS, che il giudizio

civile di merito è da ritenersi ab origine improponibile con la

conseguente impossibilità giuridica del giudizio di legittimità

costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'ETFAS

svolge, sulla questione della indennità, le identiche argomentazioni

prospettate per altri giudizi nella stessa udienza del 27 marzo 1957.

Si osserva innanzi tutto che la tesi del tempo in cui deve

corrispondersi l'indennità non ha fondamento, in quanto nulla dispone

al riguardo l'art. 24 della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si

tratta di vedere se la Costituzione attribuisce al legislatore un

potere discrezionale nella determinazione della contropartita al

sacrificio del diritto del singolo. La lettera degli artt. 41 e 44

della Costituzione non sembra porre alcun argine alla piena libertà

del legislatore ordinario.

Alla stessa conclusione si perviene, secondo l'Avvocatura,

guardando il problema nella sostanza. Infatti, nella ipotesi in cui il

proprietario espropriato consegua nella sua residua proprietà un

aumento di valore, anziché un depauperamento, per effetto della

iniziativa del soggetto a cui favore è intervenuta la espropriazione

(opere pubbliche, ecc.), non è né giusto, né equo riferirsi all'id

quod interest, cioè alla effettiva perdita sofferta dall'espropriato.

Consegue da ciò che la potestà discrezionale del legislatore è una

esigenza inderogabile, con l'adozione di criteri convenzionali

"tariffari". Spetta ad esso, in definitiva, stabilire l'optimum tra

sacrificio della proprietà del singolo e onere della collettività.

In base a tali rilievi l'Avvocatura conclude: "Piaccia alla Corte

costituzionale, ogni diversa istanza disattesa: 1) in via principale:

dichiarare l'improponibilità o quanto meno la inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale nella causa Società fondiaria

agricola tirrena contro Ente per la trasformazione fondiaria e agraria

in Sardegna, rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza 7-19

giugno dalla Corte d'appello di Cagliari; 2) in subordine: dichiarare

la piena legittimità costituzionale del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1813; dell'art. 18 legge 21 ottobre

1950, n. 841 (legge stralcio), e di ogni altra disposizione legislativa

contestata".

Nella discussione orale sono state illustrate e ribadite le

predette argomentazioni. Considerato in diritto :

Deduce preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte

non sarebbe stata ritualmente investita della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza della Corte d'appello di

Cagliari, in quanto l'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21

ottobre 1950, n. 841, risulterebbe impugnato non incidenter tantum,

bensì principaliter.

L'eccezione non può essere accolta e a tal fine si richiamano le

argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 59 in data 13

maggio 1957.

Nel merito, per la legittimità della norma dell'art. 18, comma

primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione

alla misura della indennità e alle modalità di pagamento, si fa

rinvio alle considerazioni svolte, per identico oggetto, nella sentenza

di questa Corte n. 61 del 13 maggio 1957.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della

Corte d'appello di Cagliari in data 7 giugno 1956 sulla legittimità

costituzionale dell'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21

ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari