Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1961 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 13 dicembre 1956, n. 1409, promosso con ordinanza emessa il 22

giugno 1960 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico

di Penso Mario e Baracchini Walter, iscritta al n. 85 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 267 del 29 ottobre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 22 giugno 1960, il Tribunale di Ravenna, sospeso

il procedimento penale pendente contro Penso Mario e Baracchini Walter,

ha rimesso a questa Corte il giudizio sulla questione di legittimità

costituzionale, sollevata dalla difesa del Penso, relativamente agli

artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, per contrasto con

l'art. 10, primo comma, della Costituzione. L'art. 1 della suddetta

legge impone, ai capitani di navi nazionali di stazza netta non

superiore alle duecento tonnellate che trasportino tabacchi, l'obbligo

di redigere il manifesto del carico prescritto dalla legge doganale,

anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima, e l'art. 3

punisce l'inosservanza di tale obbligo mediante l'estensione delle pene

stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri; l'ordinanza del

Tribunale ha elevato il dubbio sulla legittimità costituzionale, sia

dell'obbligo fatto da detta legge, sia dell'estensione delle

disposizioni stabilite per il contrabbando del tabacco, nel caso di

mancanza del manifesto del carico, quando la nave si trovi in mare

aperto.

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 26 agosto 1960, al Presidente del Senato il 17 luglio 1960

e al Presidente della Camera dei Deputati il 18 dello stesso luglio.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del

29 ottobre 1960, n. 267.

2. - Intervenuto in giudizio, con atto depositato il 15 settembre

1960, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto rilevare,

anzitutto, che l'ordinanza di rimessione non specifica quali siano le

norme del diritto internazionale, generalmente riconosciute, che

contrastano con le disposizioni impugnate. Nello stesso atto di

intervento e nella memoria del 25 settembre 1961, volendo supporre che

l'ordinanza si sia riferita ad una norma di diritto internazionale che

imponga allo Stato di ispirare la propria legislazione soltanto al

principio della territorialità della norma penale, il Presidente del

Consiglio ha osservato:

a) che non esiste una norma vincolante di quel contenuto, potendo

trovare applicazione in materia anche il principio dell'universalità,

per cui la legge penale dovrebbe applicarsi a chiunque commetta il

reato, dovunque si trovi e qualunque sia lo Stato al quale appartiene,

o la regola della personalità, per la quale la legge penale si

applicherebbe soltanto ai cittadini dello Stato che ha disposto la

sanzione, dovunque si trovino, in modo che, per ogni soggetto, abbia

valore soltanto la legge dello Stato cui appartiene o, infine, il

principio della difesa, che vuole applicata soltanto la legge penale

dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato, ovunque esso

si trovi e da chiunque offeso;

b) il principio della territorialità è assunto dallo Stato

italiano con i temperamenti risultanti da una parziale accettazione

delle altre regole, in modo che non urta contro alcuna norma di diritto

internazionale generalmente riconosciuta, la previsione di una figura

criminosa costituita da condotta posta in essere e da evento che si

determini al di fuori del territorio dello Stato;

c) il principio della territorialità, comunque, non è stato

violato dalla legge impugnata, perché, nella specie, l'azione e

l'omissione considerate, consistenti nel trasporto di tabacchi senza

manifesto di carico, sono punite da quella legge in quanto poste in

essere su nave nazionale, che l'art. 5, secondo comma, Cod. penale, in

conformità dell'ordinamento internazionale, considera territorio dello

Stato;

d) la migliore dottrina internazionalistica afferma la regola per

cui la nave privata resta sottoposta alla potestà di governo dello

Stato della bandiera financo ove si trovi in acque territoriali

straniere;

e) nella specie si avrebbe, tutt'al più, un reato commesso dal

cittadino in territorio estero, per il quale la legge impugnata

stabilisce il vigore della legge penale italiana, e al quale, quindi,

è applicabile l'art. 7, n. 5, del Codice penale.

3. - Non si sono costituite le parti private e, alla udienza di

discussione, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le deduzioni sopra

esposte. Considerato in diritto :

1. - Rileva l'Avvocatura dello Stato che l'ordinanza del Tribunale

di Ravenna non indica esplicitamente quali siano le norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate

dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409.

Tuttavia, si desume, per implicito, dal suo contesto, che

l'ordinanza ha presupposto esistente una regola la cui applicazione

escluderebbe la competenza legislativa dello Stato, in materia di

polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) e in

materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto

mare. Infatti, essa dubita che possa "imporsi obbligo del manifesto di

carico per trasporti di tabacchi fuori della zona di vigilanza

doganale" e che "la mancanza di detto documento, quando la nave si

trovi in mare aperto, costituisca reato di contrabbando di tabacco": si

invoca, quindi, il principio di territorialità della potestà statale

e della legge penale, che si ritiene costituisca una regola di diritto

internazionale generalmente riconosciuta, garantita dalla Costituzione

a norma del suo art. 10.

Senonché questo principio non è geralmente inteso nel significato

restrittivo avuto presente dal Tribunale di Ravenna.

2. - Infatti riceve unanime consenso l'affermazione che la potestà

dello Stato sui propri cittadini segue costoro anche nei trasferimenti

all'estero, con il solo tramite segnato da una analoga potestà che,

sugli stranieri spetta allo Stato della nuova residenza, secondo il suo

diritto interno e il diritto internazionale. E, in correlazione, si è

rilevato che non esiste alcuna regola internazionale generalmente

riconosciuta, la quale circoscriva la competenza dello Stato in materia

penale all'azione compiuta nel suo territorio, se questa lede i suoi

interess.

Tali principi si sono applicati alla nave, che è oggetto specifico

del dubbio prospettato dal Tribunale di Ravenna, nel senso che lo Stato

di immatricolazione irradia la propria potestà sulla medesima anche

fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in

cui essa navighi o sosti, salva la potestà dello Stato straniero

quando la nave ne percorra le acque o vi trattenga. Il collegamento

con lo Stato d'iscrizione svolge, quindi, la sua efficacia anche quando

la nave si trovi in alto mare; e l'alto mare, infatti, secondo un'altra

norma generalmente riconosciuta, è aperto al libero e pari uso di

tutti i membri della comunità internazionale, in modo che ogni Stato

vi può estendere l'esercizio della propria potesti nel rispetto

dell'analoga libertà per gli altri Stati. Il predetto collegamento è

tanto intenso da ritenere che la nave sia parte del territorio dello

Stato in cui è immatricolata, volendosi affermare che questo vi i

valere la propria autorità come sul proprio territorio (art. 4 Cod.

penale, e art. 4 Cod. nav.); e se, in tempi recenti, si è contestato

il valore dogmatico di tale assimilazione, non si è oppugnata

l'esistenza della norma che l'assimilazione intende esprimere. La quale

spiega il suo significato e ha la sua giustificazione soltanto quando

la nave viene a trovarsi fuori del mare sul quale impera esclusivamente

lo Stato di cui essa ha la nazionalità; essendo ovvio che, ove in

questo mare la nave sosti, non vi è ragione di ricercarne la

condizione giuridica, né v'è motivo di indagare sul trattamento dei

fatti e degli atti che vi si compiono a bordo, perché il mare

territoriale è una continuazione della terraferma. E quella norma ha

un'efficacia tanto estesa, non soltanto da includere la possibilità,

da parte dello Stato, di esplicare una propria potestà per il

regolamento dell'attività che si svolge a bordo della nave nazionale e

per la determinazione degli effetti di questa attività, ma, altresì,

da legittimare una competenza punitiva dello Stato per i reati che si

consumano sulla nave stessa.

3. - Poteva, pertanto, la legge 13 dicembre 1956, n. 1409, come ha

fatto, non soltanto imporre l'obbligo del manifesto di carico per le

navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che

trasportino tabacchi fuori della zona di vigilanza doganale, ma,

altresì, comminare sanzioni penali per la infrazione a tale dovere, a

tutela dell'interesse finanziario dello Stato.

L'opportunità delle norme impugnate, che sembra contestata dal

Tribunale di Ravenna, non è suscettibile di formare oggetto di

controllo da parte di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello

Stato:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, in riferimento

all'art. 10 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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