Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

citata

  • art. 27d.P.R. 481/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende efficace erga

omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno

1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, promosso con

ordinanza emessa il 22 gennaio 1971 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bancone Ripalta e la società Disco

Music, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Bancone Ripalta e la

società Disco Music, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 22

gennaio 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno

1958 per gli addetti alle imprese commerciali, reso efficace erga omnes

con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, in riferimento agli artt. 36 e 37

della Costituzione.

La norma denunziata - a parere del giudice a quo - presenta la

particolare caratteristica di valutare preventivamente, e con portata

generale, il periodo di tempo (tre anni) per cui può estendersi il

rapporto di apprendistato, qualora le prove di idoneità da essa stessa

previste non siano state compiute. Secondo il pretore questa fissazione

a priori della durata del tirocinio, indipendentemente dalla

considerazione della maggiore o minore difficoltà del lavoro svolto,

della maggiore o minore abilità dimostrata dal prestatore di lavoro,

della maggiore o minore rapidità di apprendimento da parte di

quest'ultimo, sembra idonea a dar vita a situazioni contrarie al

dettato costituzionale.

Assoggettare minori ad un rapporto di lavoro, qualificato come di

apprendistato, per la durata di tre anni, quando, nella quasi totalità

dei casi, l'abilità lavorativa può ritenersi raggiunga livelli di

operatività normali dopo una o due settimane, pare infatti al giudice

a quo in contrasto sia con l'art. 36 della Costituzione, secondo cui la

retribuzione deve essere sempre proporzionata alla quantità ed alla

qualità del lavoro, sia con l'art. 37 della stessa, secondo cui la

Repubblica garantisce ai minori, a parità di lavoro, il diritto alla

parità di retribuzione.

Il pretore di Milano assume di non ignorare la esistenza di una

certa giurisprudenza secondo cui indipendentemente dalla qualificazione

data dalle parti al rapporto, debbano in ogni caso essere tenute

presenti soltanto le caratteristiche che questo abbia effettualmente

presentato, e ritiene la stessa pienamente giustificata e

condivisibile. La sua applicazione, tuttavia, al rapporto di

apprendistato e l'esclusione di questo ogni qualvolta non vi sia la

prova che il rapporto ne rispecchi tutti gli aspetti, così come

definiti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 - a suo parere - presenta

alcuni, sia pur lievi, margini di incertezza, dovuti alla esistenza

dell'art. 27 ed alla sua valutazione a priori della durata del periodo

di tirocinio.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per svolgere le seguenti

deduzioni.

Secondo l'Avvocatura la norma dell'art. 27 del c.c.n.l. fissando

un periodo massimo di tre anni, si limita ad operare, in termini

temporali, una valutazione della idoneità delle varie qualifiche atte

a giustificare il protrarsi del rapporto di apprendistato. Ciò in

analogia alla norma dell'art. 18 della legge 1955, n. 25 cit., la

quale, nel caso in cui addestramento pratico e insegnamento

complementare non possano considerarsi conclusi, dispone che

l'apprendistato possa protrarsi per due anni e oltre, fino al

raggiungimento del 18 anno da parte dell'apprendista.

La valutazione operata dal legislatore ordinario sembra trovare la

sua giustificazione in esigenze di uniformità, semplicità e certezza

del rapporto, e si concreta nell'emanazione di norme precise e rigorose

a tutela degli apprendisti, tra cui quella del limite temporale massimo

di durata della qualifica.

Non sembra quindi fondata l'assenta violazione dell'articolo 36

della Costituzione perché il corrispettivo in denaro durante il

rapporto di apprendistato va apprezzato, di volta in volta, in termini

di congruità rispetto alla misura normale, tenendo conto che alla

minor retribuzione si contrappongono quei benefici connessi alla

qualifica, come le maggiori ferie e il minor orario di lavoro, etc.

Da ciò consegue anche la insussistenza della censura di violazione

dell'art. 37 della Costituzione, perché anche se è esatto che il

minore, in caso di rapporto di apprendistato, svolga lo stesso lavoro

del non minore, con una retribuzione necessariamente inferiore, ciò è

in funzione di una particolare situazione in cui lo pone tale rapporto

e che è disciplinata e tutelata da norme speciali, che la Costituzione

stessa prevede, e che rendono costituzionalmente legittimo il diverso

trattamento economico. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza pretorile, partendo dalla considerazione che in

forza del combinato disposto degli artt. 16 e 6 del contratto c.n.l. 28

giugno 1958, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n.

481, è configurabile un rapporto di apprendistato anche per l'aiuto

commesso, solleva il dubbio di legittimità costituzionale riguardo

all'art. 27 del contratto citato, il quale stabilisce che il rapporto

di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di

idoneità, previste dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e,

comunque, con la scadenza del termine di anni tre di complessiva durata

del periodo di tirocinio.

Questo articolo, secondo l'assunto dell'ordinanza, presenterebbe la

particolarità di valutare preventivamente e con portata generale il

periodo di tempo per cui può estendersi il rapporto di apprendistato,

qualora le prove di cui alla legge richiamata non siano state adempiute

e pertanto sarebbe idoneo a dar vita a situazioni in contrasto con gli

artt. 36 e 37 della Costituzione. L'esistenza di tale articolo, sempre

secondo l'ordinanza, creerebbe "margini di incertezza"

nell'applicazione al rapporto di apprendistato della giurisprudenza

secondo cui, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti ad

un rapporto di lavoro, devono in ogni caso essere tenute presenti

soltanto le caratteristiche che questo abbia effettualmente presentato.

In particolare questi "margini di incertezza" sussisterebbero anche per

l'esclusione di un rapporto di apprendistato ogni qualvolta non vi sia

la prova che il rapporto ne presenti tutti gli aspetti.

2. - La questione è infondata.

Invero il giudice a quo, nel sollevare l'eccezione

dell'incostituzionalità dell'art. 27 del c.c.n.l. 28 giugno 1958,

parte da un'interpretazione sostanzialmente inesatta di questo. Tale

articolo, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue nei

due casi indicati (esito positivo delle prove di idoneità e comunque

scadenza del termine di tre anni), si riferisce esclusivamente ai

rapporti di apprendistato effettivamente esistenti:

deve pertanto intendersi applicabile solo quando l'esistenza di

siffatti rapporti sia concretamente accertata. È di palmare evidenza

che detto articolo non esclude in alcun modo che il giudice, in base ad

elementi di fatto, quali, precipuamente, la natura delle mansioni

affidate dal datore di lavoro e l'utilità che questi consegue o si

ripromette dalle prestazioni relative, l'insegnamento impartito e la

sua rilevanza, abbia il potere di valutare il rapporto di lavoro nel

suo effettivo contenuto e qualificarlo, indipendentemente dalla

denominazione data dalle parti al rapporto medesimo, nonché di

accertare se un determinato rapporto iniziato quale apprendistato si

sia di fatto trasformato successivamente in rapporto di lavoro

subordinato.

La esposta interpretazione, che corrisponde alla più autorevole

consolidata giurisprudenza, dell'articolo denunziato, induce a

sicuramente escludere l'esistenza di quei "margini d'incertezza" di cui

parla l'ordinanza di rinvio per ritenere che il giudice, anche rispetto

ad un rapporto affermato di apprendistato, abbia il pieno potere di

desumere dall'attività effettivamente prestata la concreta natura di

esso e conseguentemente di qualificarlo in conformità della sua reale

esistenza, applicando le norme proprie del rapporto accertato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui è stato

reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale

di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti del settore commercio,

sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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