Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1965 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L. e dei decreti del Presidente

della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25

febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219, promosso con ordinanza

emessa dal Giudice conciliatore di Milano il 16 gennaio 1964 nel

procedimento civile vertente tra Costa Flaminio e l'E.N.E.L., iscritta

al n. 122 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Visti gli atti di costituzione di Costa Flaminio e dell'E.N.E.L. e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Flaminio Costa e Gian Galeazzo Stendardi, per il

Costa, gli avvocati Leopoldo Piccardi, Massimo Severo Giannini e Luigi

Galateria, per l'E.N.E.L., ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile pendente dinanzi al Giudice conciliatore di

Milano tra l'avvocato Flaminio Costa e l'E.N.E.L. - Ente Nazionale per

l'energia elettrica - avente per oggetto il pagamento della somma di

lire 1.925, dovuta per la somministrazione di energia elettrica nel

mese di settembre 1963, l'attore si riconosceva debitore della predetta

somma nei confronti della Società Edisonvolta, a cui intendeva

effettuare il pagamento, e non all'E.N.E.L. che aveva emesso la

bolletta di pagamento, ed anzi, nella dichiarata sua duplice veste di

utente ed azionista della Società Edisonvolta, sollevava la questione

di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

istitutiva dell'E.N.E.L., e dei decreti del Presidente della Repubblica

15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n.

138, e 14 marzo 1963, n. 219.

Il vice Conciliatore di Milano, ritenuta la questione non

manifestamente infondata in relazione agli artt. 81, 47, 5, 102, 113,

25 e 76 della Costituzione, e rilevante ai fini della decisione della

causa, con ordinanza 16 gennaio 1964, facente seguito a precedente

ordinanza 10-12 settembre 1963 dello stesso Giudice e tra le stesse

parti, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte

costituzionale.

Con l'ordinanza si denunzia:

1) violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La

legge istitutiva dell'E.N.E.L. non prevede oneri a carico dello Stato,

né le necessarie coperture. L'Ente è stato esentato dalle imposte di

R. M., di industria e di società, lasciando scoperto di tali introiti

il bilancio dello Stato già gravato per le anticipazioni che di fatto

ha dovuto erogare all'E.N.E.L. Inoltre l'E.N.E.L. è autorizzato alla

emissione di obbligazioni senza che sia stabilito il criterio per poter

coprire tale impegno finanziario.

2) Violazione dell'art. 47 della Costituzione. La legge e i decreti

presidenziali impugnati non avrebbero tutelato l'investimento del

risparmio in acquisto delle azioni delle società elettriche, in tal

modo scoraggiando la formazione del risparmio. Hanno inoltre

trasformato gli azionisti in obbligazionisti, ossia il diritto di

proprietà in diritto di credito, togliendo al risparmiatore il potere

deliberativo e amministrativo della Società di cui è azionista.

3) Violazione degli artt. 102, secondo comma, 113 e 25 della

Costituzione. La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, all'art. 5, n. 5, ed

i decreti presidenziali su indicati, prevedendo la costituzione di una

commissione dei ricorsi avverso la liquidazione degli indennizzi alle

imprese assoggettate a trasferimento, avrebbero istituito una

giurisdizione speciale, in contrasto con il principio costituzionale

per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito

per legge.

4) Violazione dell'art. 76 della Costituzione. I decreti denunziati

hanno imposto agli amministratori la funzione di custodi dei beni delle

aziende espropriate, alterando e modificando le funzioni, le

responsabilità e i poteri degli amministratori e del custode così

come risultano fissati dal Codice civile. Hanno omesso di fare cenno

dell'obbligo delle aziende di conservare libri e registri in deroga

all'art. 2220 dello stesso Codice. Inoltre hanno attribuito, in

materia di indennizzi, al Ministro e all'Ufficio tecnico erariale, una

competenza che era stata delegata al Governo senza che questo avesse la

facoltà di sub-delegarla. Infine gli articoli 2 e 5 della legge del

1962 non delegano al Ministro del Tesoro la facoltà di stabilire la

media dei valori di borsa per le società elettriche con azioni quotate

in borsa, come invece è stato disposto con gli artt. 1 e 2 del D.P.R.

25 febbraio 1963, n. 138.

Nella parte dispositiva dell'ordinanza, inoltre, viene anche

denunziata una quinta violazione, quella dell'art. 5 della

Costituzione, senza tuttavia che ne siano specificati i motivi.

L'ordinanza, notificata e comunicata alle parti, al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere legislative in

varie date dal 31 gennaio al 5 giugno 1964, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29 agosto successivo.

Davanti a questa Corte si sono costituite le parti nel giudizio

presso il Conciliatore ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri rappresentato, come per legge, dall'Avvocatura generale

dello Stato. Tutti hanno presentato deduzioni e memoria, depositate

rispettivamente: per l'avv. Costa il 17 settembre 1964 e il 21 maggio

1965, per l'E.N.E.L. il 10 agosto 1964 e il 21 maggio 1965, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri il 1 luglio 1964 e il 21 maggio

1965.

L'avv. Flaminio Costa illustra così le questioni sollevate

nell'ordinanza:

1) Violazione dell'art. 81 della Costituzione. La legge istitutiva

dell'E.N.E.L. avrebbe creato una situazione di fatto e due situazioni

giuridiche ciascuna delle quali pone a carico dello Stato nuove e

maggiori spese senza che siano stati indicati i mezzi per farvi fronte.

La situazione di fatto risulterebbe dagli anticipi dello Stato

all'E.N.E.L., dati o promessi, di cui si sarebbe data pubblica notizia

(all'uopo allega due copie del "Corriere della Sera" del 25 febbraio e

del 4 settembre 1964 che riportano due articoli sull'E.N.E.L.).

Le situazioni giuridiche sarebbero determinate:

a) la prima, dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1962 che ha

esentato l'E.N.E.L. dalle tre imposte di R. M. industria e società,

che dovranno essere sostituite da un'imposta unica ex art. 1 della

legge 27 giugno 1964, n. 452, peraltro ancora non determinata, il cui

gettito è previsto in una misura costante e non, come le tre imposte

da cui l'E.N.E.L. è stato esentato, in proporzione ai singoli eventi

produttivi di imposta. Ma poiché l'ammontare delle tre imposte serviva

nel complesso a coprire in bilancio determinate spese, queste

rimarranno scoperte oltretutto perché, mentre le spese sono

suscettibili di aumento, l'imposta futura a carico dell'E.N.E.L. sarà

fissa, e quindi non suscettibile di aumento;

b) la seconda, dall'art. 10 della stessa legge 6 dicembre 1962, in

base al quale lo Stato potrà accordare la propria garanzia alle

obbligazioni emesse dall'E.N.E.L. e per conto dell'E.N.E.L. il che

costituisce un vero e proprio impegno dello Stato cui non corrisponde,

nella legge, un criterio circa il reperimento dei relativi mezzi.

2) Violazione dell'art. 47 della Costituzione. L'intera legge 6

dicembre 1962 sarebbe illegittima in quanto con detta legge si sarebbe

espropriato un particolare investimento azionario, lo si sarebbe

vietato per l'avvenire, si sarebbe procurato ai risparmiatori una

perdita certa e ben determinata sia con la diminuzione del valore delle

loro azioni sia col pagamento rateale previsto in dieci anni.

La prevista trasformazione delle azioni in obbligazioni rappresenta

un sensibile danno per i risparmiatori che verranno a perdere il

diritto di partecipare alle assemblee delle società di cui erano

divenuti comproprietari e il diritto di percepire gli utili dei

dividendi da essi stessi decisi nel voto di assemblea. Ciò ha

l'effetto di scoraggiare la formazione del risparmio ponendo in essere

una situazione contraria a quella prevista e garantita dall'art. 47

della Costituzione.

Nella memoria si osserva che il sistema di indennizzo instaurato

dalla legge impugnata sarebbe in contrasto con il concetto e con

l'essenza stessa del risparmio, in quanto poiché l'indennità di

esproprio, per l'azionista di società elettriche, è determinata sulla

base del valore medio dell'azione nel biennio 1 gennaio 1959-31

dicembre 1961, oppure sulla base del capitale netto, sia pure calcolato

con rettifiche e conguagli per renderlo meno remoto dalla realtà,

l'indennizzo verrebbe corrisposto all'azionista sulla base di un valore

nominale o convenzionale, non in base al valore effettivo dell'azienda

espropriata, per giunta con pagamento rateale diluito in dieci anni, e

cioè con la conseguenza che l'ultima rata di indennizzo verrà

corrisposta nel 1973 (la prima dovendo essere corrisposta alla data del

1 luglio 1963) ossia a distanza di undici anni e mezzo dalla data in

cui l'azione è stata valutata.

Violerebbe, poi, ugualmente l'art. 47 della Costituzione il divieto

imposto dalla legge in esame di corrispondere agli azionisti, per la

gestione del 1962, un utile superiore al 5,50 per cento del capitale.

3) Violazione degli artt. 25, 102 e 113 della Costituzione. La

Commissione istituita dall'art. 5 della legge e dagli artt. 4 e 5 del

D.P.R. n. 138 presso il Ministero dell'industria e del commercio

avrebbe la natura, la struttura e il procedimento operativo di una vera

e propria giurisdizione speciale di un solo grado di giudizio,

sfuggente al controllo della Corte di cassazione, del Consiglio di

Stato e della Corte dei conti.

Nella memoria si sostiene che il fatto che la legge preveda un

ricorso in via amministrativa non sarebbe tale, di per sé, da

attribuire alla Commissione natura amministrativa e non

giurisdizionale; che sarebbe irrilevante, agli stessi fini, l'aver la

legge ammesso il ricorso al giudice ordinario contro la decisione della

Commissione; che se si trattasse di un organo amministrativo si avrebbe

un diritto soggettivo sottoposto al giudizio dell'Amministrazione,

cioè una degradazione del diritto a interesse legittimo e una

successiva riqualificazione dell'interesse legittimo come diritto

soggettivo; il che sarebbe contradittorio. Si aggiunge che il giudice

ordinario, se la Commissione avesse natura amministrativa, non sarebbe

chiamato a decidere in grado di appello sulla decisione della

Commissione, bensì dovrebbe decidere autonomamente la stessa questione

già decisa dalla Commissione, dal che discenderebbe, in violazione

dell'art. 113 della Costituzione, una carenza della tutela

giurisdizionale della decisione amministrativa dato che questa non

risulterebbe suscettibile di impugnazione né di annullamento. La

Commissione sarebbe stata istituita allo scopo di limitare i ricorsi

all'autorità giudiziaria e di costringere il soggetto ricorrente ad

avere un giudice, che non è quello naturale, ordinario od

amministrativo, bensì un giudice ad hoc avente una composizione del

tutto condizionata dalla natura della controversia ed avente come

esclusiva funzione la decisione di detta controversia.

4) Violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il D.P.R. 4 febbraio

1963, n. 36, attribuendo obbligatoriamente agli amministratori delle

aziende elettriche nazionalizzate (art. 2) la assunzione delle funzioni

di custode dei beni, in modo da fare assumere la veste di "custode

obbligatorio" ed imponendo alle aziende (art. 5) l'obbligo di

conservare libri e scritture, avrebbe creato una figura non prevista

dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1962, mentre avrebbe stabilito un

obbligo non previsto dall'art. 4 della stessa legge; il tutto con

eccesso di delega.

Inoltre il D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 (agli artt. 1 e 2),

demanda al Ministro il potere di stabilire il valore delle azioni e

all'Ufficio tecnico erariale la stima delle aziende, trasferendo così

ad altri una competenza che era stata attribuita dalla legge al

Governo, il quale non avrebbe potuto ulteriormente trasferirla o

delegarla.

Infine gli artt. 2 e 5 della legge 6 dicembre 1962 avevano

attribuito al Governo il potere di emanare norme giuridiche riguardanti

i poteri del Ministro per l'industria e per il commercio per quanto

attiene alla vigilanza dell'E.N.E.L. Invece il citato decreto n. 138,

disponendo, all'art. 1, che il Ministro per il tesoro, di concerto con

il Ministro per l'industria e per il commercio, possa stabilire la

media dei valori di borsa per le società con azioni quotate in borsa

e, all'art. 2, che il Ministro per l'industria ed il commercio, di

concerto col Ministro per il tesoro, stabilisca il valore

dell'indennizzo delle società con azioni non quotate in borsa da

determinarsi in base ad un coefficiente di rettificazione, avrebbe

dettato norme e criteri non previsti dalla legge.

Da parte dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa

dell'E.N.E.L. si sostiene la legittimità della legge e dei

provvedimenti legislativi impugnati, con argomentazioni pressoché

identiche che possono così riassumersi:

Si ricorda innanzitutto che, con riferimento al primo giudizio

proposto con la citata ordinanza 10-12 settembre 1963 dello stesso

giudice fra le stesse parti, la Corte costituzionale con decisione 7

marzo 1964, n. 14, dichiarava infondate nel merito le questioni di

legittimità costituzionale della stessa legge in relazione agli artt.

67, 43, 4, 41, 3 e 11 della Costituzione.

Si esprimono perplessità in merito alla procedura seguita dal

giudice di sollevare questioni di legittimità costituzionale in

riferimento agli articoli 5 e 113 della Costituzione, non proposte

dalle parti nel corso del giudizio e senza spiegare i motivi per cui,

eventualmente, abbia inteso di sollevarle d'ufficio.

In merito al primo motivo di incostituzionalità (violazione

dell'art. 81, quarto comma), si controdeduce che detta norma

costituzionale riguarda le "nuove o maggiori spese" e non le minori

entrate; che nella specie non si tratta di esenzione ma, come si evince

dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di sostituzione delle

tre imposte di R. M. di industria e di società con una imposta unica

globale sull'energia elettrica con la quale viene assicurato un gettito

globalmente equivalente a quello delle tre imposte; che l'emissione

delle obbligazioni non può assolutamente essere considerata "nuova o

maggiore spesa", dato che il passivo che essa rappresenta per l'Ente è

interamente compensato dalle somme sottoscritte a tale titolo, ed

inoltre tale operazione è un'attività economica la cui valutazione è

rimessa, dall'art. 7 della stessa legge, al Comitato interministeriale

per il credito e per il risparmio; che, infine, l'art. 81, quarto

comma, concerne lo Stato, non gli enti pubblici.

Sul secondo motivo di incostituzionalità (violazione dell'art. 47)

si sostiene che anzitutto la nazionalizzazione delle imprese è

espressamente prevista dall'art. 43 della Costituzione; che è inesatta

la affermazione per cui il risparmiatore sarebbe stato trasformato, per

giunta senza la sua volontaria adesione, da azionista in

obbligazionista giacché la legge prevede oltre a questa possibilità,

peraltro attuabile solo a richiesta degli interessati, anche la

facoltà di continuare a partecipare all'assemblea degli azionisti

delle singole società nazionalizzate, nonché di recedere dalle stesse

con conseguente diritto all'indennizzo.

In merito al terzo motivo (violazione degli artt. 102, 113 e 25) si

afferma che la legge sull'E.N.E.L. prevede, all'art. 5, n. 5, la

istituzione di un organo amministrativo competente a decidere i ricorsi

ivi previsti, e non di un organo giurisdizionale; che contro la

decisione della Commissione è ammesso il ricorso all'autorità

giudiziaria ordinaria e pertanto le norme e i principi costituzionali

appaiono evocati fuor di proposito.

Infine, sul quarto ed ultimo motivo di illegittimità (violazione

dell'art. 76) si osserva, per quanto attiene alle funzioni ed ai poteri

degli amministratori nonché all'obbligo della tenuta delle scritture

contabili, che le norme impugnate hanno valore di norme ordinarie e,

per ciò, come tali, ben potevano derogare alle norme del Codice civile

e, d'altra parte, la deroga, ove effettivamente esistesse, non sarebbe

di per sé sufficiente a concretare un contrasto con l'art. 76 della

Costituzione. Per quanto riguarda la competenza attribuita dai citati

decreti ai Ministri ed agli Uffici tecnici erariali, si fa notare che

il compito di individuare materialmente la somma da corrispondersi a

titolo di indennizzo, caso per caso, alle imprese espropriate non

poteva che essere demandato agli organi amministrativi competenti per

materia perché provvedessero con concreti atti amministrativi.

Con le successive memorie le tesi svolte vengono ulteriormente

ribadite.

Da parte della difesa dell'E.N.E.L. si osserva che la legittimità

costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, venne già

ampiamente esaminata da questa Corte con la citata sentenza n. 14 del 7

marzo 1964. Si fa notare inoltre che il Vice conciliatore di Milano

aveva ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dall'avv. Costa potessero avere una rilevanza soltanto ai

fini della individuazione del titolare del credito per consumo di

energia elettrica rispetto al quale l'attore aveva la veste di

debitore, ma non si era invece occupato dell'altro titolo, vantato dal

Costa, di azionista della Società Edisonvolta, titolo che, secondo la

difesa dell'E.N.E.L., non risultava essere stato provato e sul quale

non pare che fossero basate domande di competenza del conciliatore.

Da ciò conseguirebbe che il giudice a quo avrebbe omesso l'esame

della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di

costituzionalità sollevate dall'attore, cosa che del resto sarebbe

provata dal fatto che nell'ordinanza di rinvio il giudice non avrebbe

dedicato alcuna motivazione circa la concreta rilevanza di ogni

questione sollevata dall'attore, essendosi limitato ad esporre le

questioni proposte dal Costa nei termini in cui da questi furono

formulate, senza manifestare su di esse un suo personale avviso.

Per tali due ultime considerazioni l'E.N.E.L. conclude chiedendo,

in rapporto alla prima, che la Corte voglia dichiarare, in camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e dell'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative, la

manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

e, in via subordinata, in rapporto alla seconda, rinviare gli atti al

giudice a quo per la valutazione, da parte sua, delle questioni

suddette, sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta

infondatezza. Considerato in diritto :

1. - Alle eccezioni riguardanti l'ammissibilità delle questioni si

può rispondere in senso identico a quello in cui eccezioni analoghe

furono respinte con la precedente sentenza del 7 marzo 1964, n. 14.

Il Conciliatore ha ravvisato, anche questa volta, la necessità

della definizione di alcune questioni di legittimità costituzionale al

fine di stabilire se l'E.N.E.L. fosse da considerarsi legittimo

contraddittore nella causa pendente in quella sede. Esatto o non esatto

che sia questo modo di vedere, esso attiene al giudizio di rilevanza. E

poiché dal contesto dell'ordinanza si evince che il giudice a quo si

è dato ragione della rilevanza e della non manifesta infondatezza

delle questioni, non si può non procedere all'esame di esse. Anche

questa volta l'esame sarà fatto nei limiti delle enunciazioni

contenute nell'ordinanza, scartando tutte le numerose amplificazioni

che sono state prospettate in questa sede. Così pure sarà omesso

qualsiasi esame relativo ad una violazione dell'art. 5 della

Costituzione, in ordine alla quale nell'ordinanza non si trova alcun

cenno che giustifichi il richiamo fatto a tale norma nel dispositivo.

2. - Circa la violazione dell'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, è da rilevare che nell'ordinanza si denunzia la mancata

copertura sotto tre aspetti: primo, per le anticipazioni che lo Stato

avrebbe di fatto erogato all'E.N.E.L.; secondo, perché l'Ente sarebbe

stato esentato dalle imposte di "ricchezza mobile, di industria e di

società"; terzo, perché l'Ente è autorizzato all'emissione di

obbligazioni senza che sia stabilito il criterio per poter coprire tale

impegno finanziario.

Nell'ordinanza non si parla affatto della mancata copertura per la

garanzia che potrà essere accordata dallo Stato alle obbligazioni

emesse dall'E.N.E.L. Di tale questione quindi la Corte non si

occuperà, essendo essa fuori della controversia.

Circa la copertura per le sovvenzioni che sarebbero state date

all'E.N.E.L. e che risulterebbero dalla stampa periodica, è da

osservare che se una legge, come quella istitutiva dell'E.N.E.L., non

prevede tali sovvenzioni, la contraddizione non consente che si accusi

la legge di incostituzionalità per non avere provveduto alla copertura

di una spesa che la legge stessa non prevedeva e non consentiva. È

superfluo aggiungere che se, per avventura, delle erogazioni fossero

fatte senza autorizzazione di legge, le questioni che ne nascerebbero

non potrebbero riferirsi alla legge istitutiva dell'E.N.E.L. bensì ad

altre disposizioni, concernenti la contabilità dello Stato.

In ordine alla mancata copertura corrispondente alla diminuzione di

entrate tributarie, è da osservare che nella specie la questione non

si pone: quindi essa resta impregiudicata.

Non è esatto quanto si legge nell'ordinanza, che l'E.N.E.L. sia

stato "esentato dalle imposte di ricchezza mobile, di industria e di

società". A queste tre imposte è stata sostituita, a norma dell'art.

8 della legge istitutiva dell'E.N.E.L., una imposta unica, che assicuri

fino al 31 dicembre 1964 un gettito, che, nel complesso, non sarà

inferiore a quello precedente, cosa, del resto, confermata con l'art. 1

della legge 27 giugno 1964, n. 452. E poiché lo stesso art. 8 dispone

che la determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo

successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria, saranno

le successive leggi quelle che adegueranno le aliquote dell'imposta

unica alle future situazioni.

In terzo luogo è da osservare che, a prescindere dalla questione

generale (la cui soluzione non giova ai fini del presente giudizio) se

l'art. 81 valga anche per il bilancio di tutti gli Enti pubblici o di

alcune categorie di tali Enti, nel caso attuale non potrebbe parlarsi

di mancanza di copertura.

L'emissione di prestiti obbligazionari prevista dall'art. 7 della

legge 6 dicembre 1962 costituisce un'attività di carattere economico

esercitabile dall'Ente mediante l'utilizzazione delle risorse del

proprio patrimonio e della propria gestione.

Comunque, non si vede come la legge istitutiva potesse disporre

l'allocazione nei futuri bilanci dell'Ente di stanziamenti destinati al

servizio delle future emissioni di obbligazioni o quali altre

disposizioni potesse dettare al fine di assicurare la copertura degli

oneri finanziari relativi, che l'Ente avrebbe assunto nell'avvenire.

3. - Secondo l'ordinanza, la legge istitutiva dell'E.N.E.L. ed i

successivi decreti presidenziali non hanno tutelato l'investimento che

i risparmiatori hanno fatto nelle azioni elettriche, perché hanno

scoraggiato il risparmio nella formazione dei capitali azionari e

perché hanno trasformato gli azionisti in obbligazionisti, cioè in

semplici creditori estranei alla gestione sociale.

Se con questa censura si volesse sostenere che il Parlamento non

potrebbe mai applicare l'art. 43 della Costituzione tutte le volte in

cui si tratti di imprese con capitale azionario, la tesi sarebbe

manifestamente arbitraria. Un divieto di tal genere non è desumibile

dall'art. 47 sotto nessun aspetto, né esegetico, né storico, né

sistematico.

Se l'ordinanza si riferisce ad una deficienza del sistema adottato

dalla legge in esame per quanto attiene al trattamento degli azionisti

delle società elettriche, è da ricordare che tali società possono

continuare a svolgere la loro attività, mutando l'oggetto sociale, ed

i loro azionisti sono liberi o di tener ferma la propria partecipazione

a tali società o di recedere dalle stesse con conseguente diritto

all'indennizzo o di chiedere la trasformazione delle proprie azioni in

obbligazioni dell'E.N.E.L.

Questo sistema mostra che il legislatore ha predisposto una serie

di garanzie volte alla tutela degli interessi degli azionisti. Ma

sarebbe una indagine di merito quella che tendesse a stabilire se tali

garanzie siano state pienamente idonee. Quando le garanzie non siano,

come non sono nel caso presente, una mera apparenza, sul contenuto di

esse non è ammissibile un ulteriore sindacato in questa sede di

legittimità.

Queste considerazioni offrono motivi sufficienti per dichiarare

infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 47 della

Costituzione. Ogni altra amplificazione che è stata innestata su

questo punto, al di là dell'ordinanza, non è da prendere in esame.

4. - È palese l'infondatezza della censura relativa alla

illegittimità delle norme che avrebbero istituito un organo di

giurisdizione speciale per decidere sui ricorsi contro le liquidazioni

dell'E.N.E.L.

È esatto che non basta che il legislatore qualifichi come

amministrativo un ricorso per escludere, solo per questo, il carattere

giurisdizionale di un certo rimedio. Ma nella specie è chiara la

natura amministrativa del ricorso e dell'organo chiamato a deciderlo.

La legge in esame ha seguito un sistema non in contrasto con quello

adottato dal legislatore in vari settori dell'ordinamento, secondo cui,

prima di sottoporre una controversia al giudice ordinario o

amministrativo, l'interessato debba rivolgersi ad un organo

dell'Amministrazione per provocarne la decisione. Questo previo esame

in sede amministrativa non fa degradare il diritto ad interesse né

menoma la tutela dei diritti, giacché costituisce esso stesso una

forma di tutela, che si inserisce nel procedimento predisposto dalla

legge per realizzare tale tutela senza alcuna invasione nella sfera dei

poteri dell'organo giurisdizionale competente.

Non sussiste, pertanto, contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

Non è stato violato l'art. 102, secondo comma, essendo la commissione

dei ricorsi un organo amministrativo, le cui decisioni non hanno

carattere né effetto giurisdizionale. A seguito di tali decisioni, che

non vincolano il giudice competente, costui avrà pienezza di

cognizione e di statuizione per la tutela dei diritti. Con che sarà

anche in tutto rispettato il precetto dell'art. 113 (si veda in senso

conforme la sentenza di questa Corte n. 47 del 1964 e le numerose

decisioni precedenti ivi richiamate).

5. - Ugualmente infondate sono le censure riguardanti l'eccesso di

delega.

Non è rilevante ciò che è stato denunziato in relazione ad un

preteso contrasto tra la legge ed i decreti presidenziali ed alcune

disposizioni del Codice civile. Tale contrasto non attiene alla sfera

della legittimità costituzionale in una materia come questa in cui le

norme della legge e quelle emanate in base alla sua delegazione hanno

lo stesso valore di quelle del Codice civile.

Rilevante sarebbe stata la questione se fosse stato accertato un

eccesso delle norme delegate rispetto alla legge delegante. Ma tale

eccesso non sussiste giacché tutte le norme relative alla presa di

possesso ed alla gestione delle aziende rispondono ai criteri dettati

dalla legge delegante.

Del pari prive di fondamento sono le censure riguardanti le norme

circa i provvedimenti che sono stati affidati ai Ministri per

l'industria e per il commercio e per il tesoro ed agli Uffici tecnici

erariali, rispettivamente agli effetti della determinazione del valore

delle azioni e delle aziende cedute e della facoltà di stabilire la

media dei valori di borsa delle azioni.

Non sussiste eccesso di delega, giacché il Governo non era stato

chiamato a determinare direttamente i valori delle azioni, delle

aziende e la media dei valori di borsa, ma a dettare le norme in base

alle quali queste determinazioni si dovessero compiere. Nell'affidare

alla normale competenza dei Ministri per l'industria e per il commercio

e per il tesoro e degli Uffici tecnici erariali le attribuzioni

inerenti alle suddette determinazioni, i decreti delegati non si sono

discostati dai poteri e dalle direttive provenienti dalla legge

delegante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei decreti presidenziali 15

dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n.

138, e 14 marzo 1963, n. 219, in riferimento agli artt. 81, quarto

comma, 47, 25, 102, secondo comma, 113 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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