Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54

del regio-decreto 13 agosto 1933, n.1038 (Approvazione del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),

promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 dalla Corte dei

conti - Sezione seconda giurisdizionale per le materie di

contabilità pubblica, nel ricorso proposto da S.p.A. Banco di

Chiavari e della Riviera Ligure iscritta al n. 509 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banco di Chiavari e

della Riviera Ligure;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Augusto Ermetes per la S.p.A. Banco di Chiavari e

della Riviera Ligure;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 18 luglio successivo) dalla Corte dei conti - Sez.

II giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, sul

ricorso proposto da S.p.a. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure

è stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto

1933, n.1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi

innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 della

Costituzione. In particolare, quanto all'art. 52 nella parte in cui

non prevede che il ricorso sia notificato al ministero delle finanze;

quanto all'art. 53, nella parte in cui non prevede che il decreto di

fissazione d'udienza, con il termine utile per le parti per il

deposito degli atti, sia parimenti notificato alla medesima

autorità; e infine, quanto all'art. 54, nella parte in cui non

prevede che anche l'autorità amministrativa che abbia adottato il

provvedimento censurato sia avvertita del deposito a cura della

segreteria per prendere visione degli atti depositati e ritirarne

copia.

In concreto, il giudizio a quo verte sul riconoscimento in favore

del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a., già titolare

della esattoria consorziale delle imposte dirette di Alassio, del

proprio diritto a conseguire il rimborso della quota inesigibile

riguardante la pena pecuniaria per IRPEF, iscritta nel ruolo speciale

in riscossione con la rata di aprile 1987, per l'importo di L.

305.244.000, a nome di Galeani Roberto.

Il Collegio remittente ravvisa che la mancata notificazione del

ricorso all'amministrazione delle finanze interessata, non posta

quindi in condizione - si assume - di prospettare il proprio punto di

vista, violerebbe il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della

Costituzione.

Si tratterebbe, infatti, di giudizio in cui è possibile

individuare due interessi contrapposti: quello dell'attore, che deduce una pretesa patrimonialmente rilevante, e quello

dell'amministrazione, che tale pretesa non ha soddisfatto per averne

negato in radice il fondamento e per averne impedito la

realizzazione.

Le disposizioni processuali richiamate darebbero contezza della

posizione riconosciuta al Procuratore generale, il quale, lungi

dall'obbligo di coinvolgere necessariamente nella sua istruttoria

l'amministrazione agente, rimarrebbe libero di improntare le sue

valutazioni, poi esternate nelle conclusioni scritte, a canoni

svincolati da precostituiti schemi procedimentali.

2. - Si è costituito in giudizio il Banco di Chiavari e della

Riviera Ligure S.p.a. concludendo per l'infondatezza della questione.

Si rileva come il giudizio per rimborso delle quote d'imposta

inesigibili va classificato tra i giudizi in materia contabile nei

quali la legittimazione attiva è riservata al Procuratore generale.

Coerente con il sistema sarebbe quindi la circostanza che la legge

riservi esclusivamente al detto organo non solo tale legittimazione,

ma anche quella passiva quando, come nella fattispecie, il giudizio

sia promosso ad istanza di parte.

Non vi sarebbe violazione, dunque, dell'art. 24 Cost. in quanto il

Procuratore generale starebbe in giudizio nell'interesse generale

dell'erario, inteso nella sua realtà obiettiva.

In prossimità dell'udienza il Banco interessato ha presentato

memoria, insistendo per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Gli articoli 52, 53 e 54 del regolamento 13 agosto 1933, n.

1038 per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti (per

la cui natura cfr. sent. n. 421 del 1988) regolano il ricorso per

rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, disponendone il

deposito nella segreteria della competente sezione della Corte

(art.52); la fissazione della relativa udienza di discussione e

comunicazione degli atti al Procuratore generale (art. 53);

l'istruttoria e relative conclusioni da parte del predetto organo con

conseguente deposito degli atti in segreteria ed avviso al ricorrente

(art. 54).

Nessuna forma di conoscenza, ai fini del contraddittorio, è

prevista nei confronti immediati della Autorità amministrativa:

l'ordinanza di remissione ravvisa in ciò violazione dell'art. 24

della Costituzione, assumendo un "interesse diretto

dell'Amministrazione finanziaria a stare in giudizio ed a

contrapporsi ad una richiesta che in sede diversa è stata già

ritenuta priva di fondamento".

2. - La questione prospettata è inammissibile.

È incontroverso che la procedura di rimborso si svolge tra

amministrazione finanziaria ed esattore interessato e che, in

particolare, contro il provvedimento di rigetto della relativa

domanda emesso dall'Intendente di finanza è ammesso ricorso al

Ministro per le finanze, contro la cui definitiva decisione può

essere adita, appunto, la Corte dei conti (cfr. d.P.R. 15 maggio

1963, n. 858 sui servizi della riscossione).

Siffatte procedure, occorre precisare, si esplicano nell'ambito

del rapporto che l'esattore intrattiene con l'amministrazione e che

è di natura patrimoniale. Più concretamente, secondo la normativa,

l'esattore medesimo è tenuto ad anticipazioni di fondi soggetti ad

eventuale perdita e a recupero, ricorrendone gli estremi, con la

procedura di cui trattasi. Sicché, in definitiva, il rimborso viene

a investire le risultanze complessive del rapporto contabile. Se ne

trae che la cognizione sul diniego di rimborso - come la

giurisprudenza ha costantemente chiarito - al di là dell'esame della

mera legittimità del provvedimento viene a proiettarsi su tutto il

riferito rapporto. Cosicché, la verifica resta attratta nell'ambito

di quelle, tutte, miranti all'accertamento della regolarità delle

acquisizioni, con effetti collaterali, adunque, insistenti nell'area

dei giudizi contabili, sulla cui riaffermata esigenza questa Corte ha

già avuto modo, in passato, di soffermarsi.

Delineati in tale contesto i connotati della vertenza di cui

trattasi, la procedura ai fini di formazione del relativo

contraddittorio si riconnette intrinsecamente alle funzioni e

all'attività del Procuratore generale, espressamente richiamate

negli articoli di regolamento in discussione.

Questi è posto, come si ricava dal complesso dei giudizi

contabili stessi, a difesa dell'ordinamento e in esso, per la

essenziale specialità della materia, si ricompongono anche gli

interessi dell'Erario globalmente inteso. Le attribuzioni relative,

in più concreti termini, sono rivolte, onnicompresivamente, alla

tutela imparziale della buona gestione.

Ne consegue che gli atti a quest'ultima relativi nell'ambito delle

competenze di legge di cui si discute si incentrano nel peculiare

soggetto di cui trattasi e ad esso, per le finalità giudiziarie, va

fatto valido riferimento da quanti coinvolti.

Se tale è la configurazione dei contesti processuali specifici

nell'ambito della giurisdizione contabile, così come

tradizionalmente intesi, va ancora ricordato che ai principi

essenziali di questa si è richiamato anche di recente il legislatore

nei vari settori della finanza pubblica istituzionale (contabilità

regionale: legge 19 maggio 1976, n. 335; unità sanitarie locali:

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; enti locali: legge 8 giugno 1990, n.

142). È da soggiungere, tuttavia, che non è a priori da escludersi

che i procedimenti sulla materia contabile potrebbero ricevere, nel

loro complesso, altra pur adeguata regolamentazione. A tanto può

provvedere, peraltro, soltanto il legislatore: a questi e a questi

soltanto spetta stabilire, infatti, nella discrezionalità delle

scelte se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e

sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema.

La questione odierna va dichiarata, perciò, inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto 1933, n. 1038

(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla

Corte dei conti), in riferimento all'articolo 24 della Costituzione,

sollevata dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale per

le materie di contabilità pubblica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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