Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d. 928/1929

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.

13 maggio 1929, n. 928, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno

1973 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento civile

vertente tra l'INAIL e De Boni Angelica, iscritta al n. 194 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato Vincenzo Cataldi per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di appello di Venezia nel corso di un giudizio avente ad

oggetto, in punto di diritto, l'interpretazione dell'art. 14 della

legge 12 aprile 1943, n. 455 - secondo cui l'estensione della tutela

assicurativa contro la silicosi e l'asbestosi si riferisce anche ai

casi di malattia manifestatisi prima dell'entrata in vigore di quella

legge - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, in

riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi

all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla

operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la

normativa rivolta per la prima volta alla protezione dalle malattie

professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale

tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella

allegata alla normativa originaria.

Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia

inteso statuire a tutela delle sole malattie della silicosi ed

asbestosi una retroattività che non era stata prevista per tutte le

altre malattie professionali considerate nella legge originaria.

Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha

sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del citato r.d. n. 928 del 1929, per il

dubbio che la sua natura non retroattiva contrasti con l'art. 38,

secondo comma, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori

all'assicurazione in caso di infortunio o di malattia. La norma

impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, Cost.,

ingiustamente discriminando tra persone egualmente malate a seconda

che la malattia professionale sia stata contratta prima o dopo

l'entrata in vigore della legge che ha istituito l'assicurazione

obbligatoria contro le suddette malattie.

Innanzi a questa Corte si è costituito l'INAIL, rappresentato e

difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto

depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza

delle questioni proposte.

La difesa dell'Istituto premette che nel caso di specie la denuncia

di malattia è avvenuta a distanza di circa 35 anni dall'epoca

lavorativa in cui si sarebbe verificato l'evento morbigeno, ed osserva

che la disposizione costituzionale invocata opera nel senso di far sì

che il legislatore debba emanare un organico sistema di norme inteso a

disciplinare le prestazioni dovute a tutela del lavoratore al

verificarsi degli eventi indicati nell'art. 38 della stessa

Costituzione. La norma costituzionale ha lasciato, tuttavia, piena

libertà in ordine alla scelta dei modi e delle strutture

organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle

previdenze cui i lavoratori hanno diritto, anche mediante l'Istituto

assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha per

fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un

sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la

copertura finanziaria.

Ad avviso dell'INAIL, quindi, non è concepibile un'interpretazione

dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai

lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi

ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non

esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie.

La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'è violazione del

principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come

nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che

ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata

in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente

obbligo assicurativo. Considerato in diritto :

1. - Alla Corte è stata proposta questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d. 13 maggio 1929, n. 928

(decreto delegato che per la prima volta ha introdotto la garanzia

assicurativa contro le malattie professionali), nella parte in cui

esclude l'indennità per coloro che hanno contratto le malattie

professionali in lavorazioni cessate anteriormente all'entrata in

vigore di detta normativa, per il dubbio che ciò confligga con l'art.

38, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno

diritto di essere tutelati contro gli infortuni e le malattie.

L'esclusione dall'indennizzo è censurata anche in riferimento all'art.

3 Cost., ravvisandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra

lavoratori affetti dalla stessa malattia professionale, a seconda che

abbiano cessato di svolgere l'attività morbigena prima o dopo

l'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la corrispondente

tutela nell'ordinamento giuridico.

Va innanzitutto considerato, come emerge dalla stessa ordinanza di

rimessione, che la controversia sottoposta al giudice a quo concerne

il caso di un lavoratore colpito da silicosi ricollegabile a

lavorazioni svolte negli anni 1922-1923-1924, avendo il medesimo

cessato, in quell'epoca, di svolgere attività silicotigena. Di

conseguenza va meglio puntualizzato e circoscritto l'oggetto del

giudizio di legittimità costituzionale, nel senso che la norma da

esaminare è quella di cui all'art. 14 della legge 12 aprile 1943, n.

455 (estensiva della tutela assicurativa contro la silicosi e

l'asbestosi), in relazione all'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928,

e non direttamente quest'ultima disposizione, concernente le altre

malattie professionali indicate nella tabella allegata al predetto

r.d., tra cui non rientra la silicosi.

2. - La questione non è fondata.

Esattamente il giudice a quo interpreta il combinato disposto degli

artt. 14 legge 12 aprile 1943, n. 455, e 13 r.d. 13 maggio 1929, n.

928, nel senso che non è dovuto indennizzo per silicosi contratte in

attività morbigene cessate in epoca antecedente all'entrata in vigore

del citato r.d. n. 928 del 1929. Del resto, negli ultimi anni, si è

consolidato in tal senso l'orientamento interpretativo della Corte di

cassazione.

Peraltro la denunziata esclusione di tutela non viola le invocate

norme costituzionali di raffronto.

Invero questa Corte ha già affermato che "la garanzia posta

dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ispirata ad un

fondamentale principio di solidarietà sociale, costituisce una

direttiva di ordine generale, vincolante per il legislatore ordinario,

cui è, peraltro, demandato il compito di attuarla" (sentenza n. 3 del

1975). Parimenti "la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale

consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative

più idonee allo scopo, e, in particolare, che sia compatibile col

precetto costituzionale la scelta, per criterio tecnico organizzativo,

della forma assicurativa" (sentenza n. 91 del 1976).

Il legislatore ha potuto quindi legittimamente ricorrere ad un

sistema di assicurazioni obbligatorie, che, pur informato a criteri

pubblicistici di maggior tutela degli assicurati, presuppone

l'attualità del rapporto di lavoro in correlazione all'obbligo

assicurativo, istituito per legge.

Esula per ciò da tale sistema la tutela di soggetti che abbiano

cessato l'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore

della legge. Anche l'eccezionale retroattività disposta dall'art. 14

della legge 12 aprile 1943, n. 455, sancita per esigenze

pubblicistiche, presuppone sempre che al momento di entrata in vigore

di quella legge permanesse il rapporto di lavoro.

Va infine considerato che il sistema delineato dall'art. 38 Cost.,

è stato realizzato dal legislatore secondo un criterio di

gradualità, né irragionevole né incostituzionale, che anzi non urta

con il principio secondo cui la tutela assicurativa non può

prescindere da criteri che ne garantiscano la copertura finanziaria.

3. - Né presenta maggior pregio la censura proposta per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione. Invero, secondo quanto questa Corte

ha ripetutamente affermato "non può contrastare con il principio di

eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa

categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacché lo

stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento

differenziatore" (sentenze nn. 57 del 1973, 92 del 1975, e 138 del

1977). Ciò a prescindere da ogni possibile rilievo critico circa

l'asserita omogeneità delle situazioni comparate, essendo

insuscettibili di copertura assicurativa le prestazioni lavorative

cessate anteriormente all'entrata in vigore della norma che ha imposto,

necessariamente per il futuro, l'assicurazione obbligatoria contro quei

rischi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in

riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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