Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18

del d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 luglio 1975 dal tribunale amministrativo

regionale del Lazio sul ricorso di Francesco Ottaviano, iscritta al n.

82 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1975 dal Consiglio di Stato nel

procedimento civile vertente tra Carlo Cariddi e l'Istituto tecnico di

Stato "Quintino Sella" di Roma, iscritta al n. 381 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 164 del 23 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione di Ottaviano Francesco e di Carlo

Cariddi;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avv. Michele Costa, per Ottaviano e Cariddi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto notificato il 16 maggio 1974 il prof. Francesco

Ottaviano, insegnante incaricato di educazione fisica dal 1953 e

cessato dal servizio nel 1973 per limiti di età dopo aver optato per

il trattamento pensionistico INPS, ricorreva al tribunale

amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del

provvedimento 15 febbraio precedente, col quale il Ministero della

pubblica istruzione aveva rigettato la istanza diretta ad ottenere

l'indennità di fine rapporto, ritenendo inapplicabile al personale

insegnante l'art. 9 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, ai sensi dell'art.

18 dello stesso decreto. Nel ricorso si osservava che l'art. 18

stabiliva che il d.l. n. 207 non dovesse applicarsi agl'insegnanti non

di ruolo, in quanto per essi si sarebbe "provveduto con separato

provvedimento": tale "provvedimento" sarebbe da ravvisarsi nell'art. 8

della legge 28 luglio 1961, n. 831, il cui primo comma ha riconosciuto

agl'insegnanti non di ruolo il diritto al trattamento di previdenza e

assistenza previsto per gl'impiegati civili di ruolo mentre l'ultimo

comma ha affermato il diritto di optare per il trattamento assicurativo

d'invalidità e vecchiaia dell'INPS. Da queste norme risulterebbe che

agli insegnanti che abbiano optato per il trattamento INPS si

applicherebbero le norme sugl'impiegati non di ruolo, mentre

agl'insegnanti che non abbiano effettuato l'opzione, si applicherebbero

le disposizioni sugl'impiegati civili di ruolo, cosicché a questi

ultimi spetterebbe la "buonuscita" dell'ENPAS, mentre a coloro che

abbiano effettuato l'opzione spetterebbe l'indennità di cui all'art. 9

del d.l. C.p.S. n. 207 del 1947.

Il tribunale amministrativo del Lazio, implicitamente respingeva

tale tesi, ma con ordinanza 7 luglio 1975 sollevava, ritenendola

rilevante ai fini della decisione del giudizio e non manifestamente

infondata, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 18, in relazione

all'art. 9, primo comma, del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, "nella parte

in cui nega al personale insegnante non di ruolo, che abbia optato per

la pensione d'invalidità e vecchiaia a norma dell'art. 8 della legge

28 luglio 1961, n. 831, l'indennità per cessazione dal servizio".

Secondo il tribunale amministrativo tale diniego, restato in vigore

per gl'insegnanti che abbiano effettuato la cennata opzione, non

avrebbe alcuna razionale motivazione e contrasterebbe col principio di

eguaglianza e con quello della giusta retribuzione, risolvendosi in un

trattamento ingiustificatamente deteriore per alcuni insegnanti non di

ruolo, rispetto al rimanente personale non di ruolo dello Stato.

Giustificazione a tale trattamento - secondo l'ordinanza di

rimessione - non potrebbe trovarsi nell'avere esercitato l'opzione per

il trattamento pensionistico dell'INPS, in quanto tale possibilità

sarebbe stata prevista per evitare al personale ormai al limite di età

per il collocamento a riposo, i gravosi oneri necessari per il riscatto

dei precedenti periodi di incarico.

2. - Questione analoga è stata sollevata dalla Sezione VI del

Consiglio di Stato con ordinanza 15 ottobre 1975, nel corso di un

giudizio promosso dal prof. Carlo Cariddi (e proseguito, a seguito del

suo decesso, da Cariddi Gina) - anch'egli professore incaricato

avvalsosi dell'opzione per il trattamento pensionistico INPS - contro

l'Istituto tecnico di Stato commerciale e per geometri "Quintino Sella"

di Roma e il Ministero della pubblica istruzione, a seguito del diniego

dell'indennità di buonuscita.

3. - Davanti a questa Corte si sono costituite le parti private,

chiedendo che le questioni sollevate con le dette ordinanze siano

ritenute fondate. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe propongono una identica

questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi,

congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vanno riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - La questione è fondata.

L'art. 18 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207 (recante "Trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio

nelle Amministrazioni dello Stato"), stabilì che la normativa dettata

da tale decreto non fosse applicabile al personale insegnante non di

ruolo.

In particolare era inapplicabile a quest'ultimo personale l'art. 9

del d.l. n. 207, il quale prevedeva un'indennità di fine rapporto per

il personale non di ruolo dello Stato che avesse compiuto almeno un

anno di servizio continuativo.

Successivamente l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831

(recante "Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante

delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati

agli studi e degl'ispettorati centrali e del personale ausiliario delle

scuole e degli istituti d'istruzione superiore ed artistica"),

estendeva agl'insegnanti incaricati forniti di abilitazione

all'insegnamento, il trattamento di quiescenza previsto per

gl'impiegati civili dello Stato e per gl'insegnanti di ruolo,

prevedendo peraltro (all'ultimo comma), la facoltà per gl'interessati

di optare, entro un anno, per il trattamento di quiescenza INPS.

Detta normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza

amministrativa nel senso che l'opzione per il trattamento INPS dà

diritto alla sola pensione e non anche all'indennità di fine rapporto.

Ciò, come esattamente sostenuto nelle ordinanze di rimessione,

contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero questa Corte ha già

avuto occasione di affermare:

a) la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio

prevista dall'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947 per i dipendenti civili

non di ruolo dello Stato rientra, per la sua natura retributiva e per

la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento

economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della

cessazione dal servizio (sentenza n. 236 del 1974);

b) sono prive di razionale giustificazione e perciò in contrasto

col principio di eguaglianza, le norme che prevedano un trattamento di

quiescenza deteriore per gl'insegnanti non di ruolo rispetto agli altri

dipendenti civili non di ruolo dello Stato, "non potendo costituire, in

presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni

dello Stato, sufficiente elemento di distinzione", per giustificare la

diversità di trattamento, "la circostanza che il servizio sia prestato

in favore di una anziché di un'altra branca dell'organizzazione

amministrativa dello Stato" (sentenza n. 40 del 1973).

Nel caso di specie la diversità di trattamento appare ancor meno

ragionevole, giacché la normativa impugnata - negando la indennità di

fine rapporto esclusivamente agl'insegnanti i quali, pur avendo titolo

per ottenere il trattamento di quiescenza previsto per gl'impiegati

civili dello Stato e per gl'insegnanti di ruolo, abbiano optato per il

trattamento pensionistico INPS - pone in essere una discriminazione

all'interno della stessa categoria degl'insegnanti.

Tale deteriore trattamento, d'altronde, non può trovare alcuna

giustificazione nell'esercizio dell'opzione per il trattamento

pensionistico dell'INPS - previsto in via generale per i rapporti

d'impiego privato - in quanto anche a tale trattamento si accompagna di

regola, in forza della normativa sulla cessazione dei rapporti

d'impiego privato, un'indennità di fine rapporto e non vi è quindi

ragione perché in seguito all'opzione questa possa essere negata

agl'insegnanti anzidetti.

3. - Ne consegue che va dichiarata, sotto l'assorbente profilo

della violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 18 del d.l. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte

in cui nega al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della

legge 28 luglio 1961, n. 831, l'indennità di fine rapporto prevista

dall'art. 9 dello stesso d.l. n. 207 del 1947.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del

d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui nega al personale

di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n.

831, l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso

d.l. n. 207 del 1947.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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