Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1975 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 6d.P.R. 740/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio

1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo

comma dell'art. 6 del contratto collettivo integrativo 26 settembre

1959 per gli operai edili della provincia di Pavia, promosso con

ordinanza emessa il 15 gennaio 1974 dal pretore di Mede nel

procedimento penale a carico di Angeleri Filippo, iscritta al n. 418

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 4 dicembre 1973 il pretore di Mede emetteva decreto di

citazione a giudizio nei confronti di Filippo Angeleri "per avere,

contrariamente al combinato degli artt. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959

e 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, recepiti in legge per effetto del

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, omesso

l'accantonamento presso la Banca del Monte di Credito di Pavia del

trattamento economico dovuto per festività nazionali e

infrasettimanali, ferie e gratifiche natalizie in favore di undici

lavoratori occupati nel periodo dall'1 febbraio 1972 al 31 marzo 1973,

effettuandolo, invece, presso la Banca popolare di Novara".

Nel giudizio la difesa dell'imputato proponeva questione di

legittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 della

Costituzione) dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740,

nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo

dell'art. 6 del c.c.p.l. 26 settembre 1959, integrativo del contratto

collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

Il pretore, in accoglimento alla richiesta, ha sollevato, con

ordinanza del 15 gennaio 1974, la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e

all'eccepito eccesso di delega rispetto alla legge 14 luglio 1959, n.

741, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740, nella parte

in cui rende obbligatorio erga omnes il comma terzo dell'art. 6 del

c.c.p.l. 26 settembre 1959 relativo agli operai edili della provincia

di Pavia.

Nella motivazione dell'ordinanza il pretore si è richiamato alla

sentenza n. 129/1963 della Corte costituzionale che ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.

34, per il riferimento alle casse edili di cui all'ultima parte del

terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959,

che disciplina l'istituzione di tali casse per gli operai addetti alle

industrie edilizie ed affini; dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio

1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del

contratto collettivo integrativo per la provincia di Salerno, in

relazione all'articolo 76 della Costituzione.

Gli stessi motivi sviluppati dalla Corte costituzionale nella

surrichiamata sentenza si adatterebbero, a parere del proponente, alla

prospettata fattispecie.

Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Mede solleva la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 -

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti

dalle imprese edili e affini delle province di Bergamo, Brescia, Como,

Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese - nella parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo

provinciale di lavoro 26 settembre 1959, relativo agli operai della

provincia di Pavia, che impone agli imprenditori del settore di

accantonare in un conto presso la Banca del Monte di Credito di Pavia

una percentuale del 22,30% della paga dovuta per ogni singolo

lavoratore dal quale conto sono poi da trarre i compensi per ferie,

gratifiche natalizie, festività nazionali e infrasettimanali.

2. - L'ordinanza si richiama alla sentenza della Corte n.129 del

1963, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in

cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse

edili di cui alla fine del terzultimo comma, e l'art. 62 del contratto

collettivo 21 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali casse

per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, nonché

all'articolo unico del d.P.R 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui

rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la

provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

3. - La fattispecie, alla quale si riporta l'ordinanza del pretore

di Mede, è sostanzialmente diversa da quella che sta a fondamento

della richiamata sentenza n. 129 del 1963, alla quale poi sono seguite

le sentenze nn. 31,59,78,79 del 1964, n. 100 del 1965 ed altre.

Infatti, a differenza dei casi riguardanti i contratti integrativi

nei quali si sono avute le pronunce di questa Corte con le sentenze

suindicate, il contratto integrativo 26 settembre 1959 per gli operai

delle industrie della provincia di Pavia e di cui è causa non contiene

alcuna norma istitutiva di una cassa edile alla quale debbano essere

versate le previste percentuali di paga dovute per gratifica natalizia,

ferie e festività.

Trattasi di una disposizione non estranea, come lo è invece quella

relativa alla costituzione delle casse edili contenuta nei contratti

cui si riferiscono la sentenza n. 129 del 1963 e le successive, alla

diretta disciplina dei rapporti di lavoro, a cui, come rilevato, ha

riguardo la legge delegante.

4. - La Corte osserva che l'eccepita incostituzionalità della

disposizione, nella parte in cui predetermina l'istituto di credito a

cui le percentuali d'obbligo devono essere versate, esula dalla propria

competenza e pertanto la questione deve essere dichiarata

inammissibile, sulla base delle sentenze n. 107 del 1962, n. 129 del

1963 e n. 120 del 1974.

In tali sentenze questa Corte ha statuito che l'eventuale contrasto

di norme delegate attributive di efficacia erga omnes a clausole della

contrattazione collettiva per effetto della legge 1959, n. 741, con

norme imperative di legge a e, a maggior ragione, con precetti

cosituzionali, non dà luogo ad una questione di competenza della Corte

costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione, rimessa

secondo i principi al giudice ordinario".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 740 (nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 6, comma terzo, del contratto collettivo provinciale

di lavoro 26 settembre 1959 per gli operai edili della provincia di

Pavia), sollevata dal pretore di Mede, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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