Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 giugno

1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici,

promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1964 dal Tribunale di

Bologna nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione del

ricovero di mendicità "Vittorio Emanuele II" ed Opere annesse di

Bologna e Montaguti Luigi e Pasquale, iscritta al n. 146 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 216 del 28 agosto 1965.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza pronunciata il 18 luglio e depositata il 1 agosto

1964, nel giudizio civile vertente tra l'amministrazione del ricovero

di mendicità "Vittorio Emanuele II" ed Opere annesse di Bologna e

Montaguti Luigi e Pasquale, il Tribunale di Bologna ha sottoposto a

questa Corte taluni dubbi sollevati dall'anzidetta Amministrazione

circa la legittimità costituzionale della intera legge 12 giugno 1962,

n. 567, la quale demanda a speciali Commissioni tecniche provinciali il

compito di determinare la misura annua minima e massima dei canoni cui

le parti sono tenute ad adeguarsi nei contratti di affitto di fondi

rustici.

L'ordinanza condivide l'osservazione formulata dall'Amministrazione

del ricovero di mendicità, secondo cui "esulano dalle limitazioni

imposte dalla contestata legge quelle peculiari finalità, come

l'utilità e la funzione sociale, in relazione alle quali soltanto la

Costituzione consente, agli artt. 41, primo e secondo capoverso, e 42,

primo capoverso, la limitazione della libertà dell'iniziativa

economica privata": se al legislatore è consentito di recar modifiche

alle clausole contrattuali quando queste si rivelino in contrasto con

l'utilità sociale, "nell'affitto di fondi rustici la comunità

nazionale non ha interesse alcuno a sindacare il canone locatizio di un

determinato podere, dalle parti contrattualmente prefissato"; ché, in

base alle ricordate disposizioni costituzionali e all'art. 44 della

Costituzione, può esser considerato "interesse dello Stato solo quello

rivolto a sindacare se la conduzione del fondo è attuata con criteri

conformi alla funzione sociale, cui la proprietà del suolo deve

assolvere per armonizzarsi con l'utilità sociale che la comunità ne

attende".

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri soltanto il 12 gennaio 1965 e alle parti in causa soltanto il

1 maggio 1965. Essa era stata comunicata ai Presidenti dei due rami

del Parlamento il 7 gennaio 1965, ed è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 28 agosto 1965 n. 216.

Innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato un atto di intervento il 27 febbraio 1965,

concludendo per la dichiarazione di infondatezza della questione

proposta dal Tribunale.

In esso si ricorda come con le sentenze nn. 7 e 8 del 1962 questa

Corte abbia riconosciuto la legittimità, ai sensi degli artt. 41 e 42

della Costituzione, degli interventi legislativi in materia di canoni

di affitto di fondi rustici; e si osserva che le ragioni di utilità

sociale che hanno suggerito la emanazione della legge denunciata dal

Tribunale di Bologna sono chiaramente indicate nell'art. 3 della legge

stessa, e che l'intervento in tal modo operato dal legislatore "si è

attuato nel più rigoroso rispetto delle norme e dei principi

enucleabili dagli artt. 41 e 42 della Costituzione mediante garanzie

che fanno considerare le modalità ed i limiti dell'intervento come del

tutto ragionevoli ed idonei al conseguimento dei fini indicati dalle

stesse norme costituzionali".

In data 21 aprile 1966 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una

memoria nella quale le anzidette argomentazioni vengono ribadite con

espresso riferimento ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, e

particolarmente alle sentenze n. 7 del 1962 e n. 40 del 1964. Considerato in diritto :

L'affermazione su cui si basa la proposta questione di legittimità

costituzionale, secondo la quale le limitazioni imposte dalla legge 12

giugno 1962, n. 567, alla autonomia privata nella stipulazione e nella

applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici - volte ad

assicurare l'equità delle prestazioni a carico dell'affittuario -

contrasterebbero con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto

rimarrebbe ad esse estraneo ogni obbiettivo di utilità sociale, è

chiaramente infondata.

Nella ordinanza n. 87 del 1964 - intervenuta in un giudizio nel

quale era stata sollevata (unicamente ad altre, già risolte con la

sentenza n. 40 dello stesso anno) analoga questione di legittimità

costituzionale, pur limitata ai soli articoli 1 e 16 della medesima

legge -, fu già ricordato che questa Corte ha avuto numerose occasioni

di affermare che non contrasta con le regole in materia di rapporti

economici enunciate nella Costituzione - e precisamente negli artt. 41

e 42 - la limitazione dell'autonomia negoziale a fini di utilità

sociale (sentenze 118 del 1957, 7 del 1962, 30 del 1965).

È stato pure ripetutamente affermato che alla Corte non può esser

negato, ai fini del sindacato di legittimità di sua competenza - e nel

rispetto, quindi, delle valutazioni di merito di spettanza del

Parlamento -, il potere di verificare la effettiva sussistenza, nei

casi in cui singole leggi incidano limitativamente nel campo dei

diritti garantiti in materia economica, della utilità sociale, alla

quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui

diritti stessi (sentenze 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964).

È stato altresì precisato, in varie occasioni, che, nella

disciplina legislativa dei rapporti economici costituiscono fini di

utilità sociale, da un lato, gli interessi della produzione (sentenze

45 e 54 del 1962 e 30 del 1965), dall'altro la protezione del

contraente più debole (sentenze 7 del 1962 e 30 del 1965).

Orbene, gli intenti ispiratori della legge in esame - chiaramente

risultanti dai lavori preparatori, espressamente enunciati nell'art. 3,

ed effettivamente perseguiti in concreto - furono quelli di assicurare,

da un canto, "una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e

della sua famiglia", e, dall'altro, - anche con lo strumento della

prima -" la buona conduzione dei fondi" (inseparabile da quella, come

anche l'esperienza storica insegna): finalità entrambe strettamente

corrispondenti a quelle considerate di utilità sociale dalla

giurisprudenza or ora ricordata, che la Corte intende espressamente

confermare.

È da aggiungere che nella sentenza n. 40 del 1964 fu ampiamente

illustrata l'adeguatezza degli strumenti impiegati dalla legge in esame

per evitare la possibilità di ingerenze esorbitanti dei pubblici

poteri nel campo costituzionalmente garantito all'autonomia negoziale

in materia di affittanze agrarie.

La proposta questione di legittimità costituzionale va perciò

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti della

legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di

fondi rustici, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, e

42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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