Corte costituzionale

Sentenza n. 649/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione

Sicilia 30 marzo 1981, n. 43 ("Aggregazione al comune di Palazzolo

Acreide di ettari 10.295,02,01 del territorio del comune di Noto") e

dell'art. 6, in relazione all'art. 7, n. 4, dell'Ordinamento degli

Enti locali per la Regione Sicilia, approvato con legge della Regione

Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli enti

locali nella Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 31

maggio 1984, dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra

Genovesi Giuseppe e il Prefetto di Siracusa, iscritta al n. 1069 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Sergio Pannunzio per il Comune di Noto e l'avv.

Francesco Mormino per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Siracusa per

un'infrazione al codice della strada, il Pretore di Noto, con atto in

data 31 maggio 1984, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge reg. Sicilia 30 marzo 1981, n. 43

("Aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10295 del

territorio del Comune di Noto") e dell'art. 6 dell'O.r.e.l. approvato

con legge reg. 15 marzo 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e

133 Cost.

Le questioni, traggono la loro rilevanza dal vizio di incompetenza

territoriale degli organi accertatori, sostenuto dall'opponente, in

quanto la contrada nella quale era stata accertata l'infrazione non

apparteneva più alla circoscrizione territoriale del Comune di Noto,

essendo stata trasferita al Comune di Palazzolo Acreide con la

predetta legge reg. n. 43 del 30 marzo 1981.

L'art. 133 della Costituzione, che consente alle regioni di

modificare con legge le circoscrizioni territoriali dei comuni

"sentite le popolazioni interessate", risulterebbe violato dalla

legge regionale impugnata, che non sarebbe stata preceduta da alcuna

consultazione delle popolazioni interessate, non potendosi intendere

per tale le sottoscrizioni di un gruppo di cittadini residenti nelle

contrade da aggregare che il Comune di Palazzolo Acreide allegò a

sostegno della sua iniziativa legislativa.

Ritiene inoltre il giudice remittente che la legge con la quale

una parte del territorio del Comune di Noto è stata trasferita al

Comune di Palazzolo Acreide contrasti con la disciplina dettata in

sede di regolamentazione generale della materia dalla stessa regione

Siciliana, risultando, pertanto, anche sotto tale aspetto,

illegittima secondo i principi enunciati da questa Corte nella

sentenza n. 9 del 1961. L'iter seguito per la sua adozione non

avrebbe, difatti, rispettato la procedura prevista, per le modifiche

delle circoscrizioni territoriali, dagli artt. 1 e 3 del regolamento

di esecuzione dell'O.r.e.l., approvato con d.P.R. 29 ottobre 1957, n.

3.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene infine

ravvisato dal giudice a quo nel contenuto dell'art. 6 dell'O.r.e.l.

in relazione a quanto prevedono i successivi artt. 7 n. 4 e 8 dello

stesso testo legislativo. Mentre la prima disposizione prescrive,

infatti, per l'istituzione di nuovi comuni la condizione che "la

maggioranza degli elettori iscritti stabilmente nelle frazioni o

borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente", la seconda,

viceversa, non prevederebbe, per l'ipotesi di modifica delle

circoscrizioni dei comuni già esistenti, alcuna forma di

consultazione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 133 della

Costituzione. Tale illegittimità comporterebbe poi, in via derivata,

quella della predetta legge di modifica territoriale.

2. - Si è costituito dinanzi a questa Corte il Comune di Noto,

chiedendo che le questioni venissero dichiarate fondate sulla base

delle argomentazioni svolte dal Pretore remittente.

Il Comune ha ulteriormente evidenziato la natura fondamentale ed

inderogabile del principio contenuto nell'art. 133 della

Costituzione, indissolubilmente collegato, da un lato, a quello

democratico della sovranità popolare (artt. 5 e 128 Cost.), e,

dall'altro a quello della garanzia delle autonomie locali ivi

comprese quelle comunali (artt. 1 e 48 Cost.).

Inoltre, pur prescindendo dalla necessaria consultazione delle

popolazioni interessate, il procedimento di variazione delle

circoscrizioni territoriali non sarebbe comunque conforme - secondo i

principi affermati da questa Corte (sentt. nn. 61/1958 e 9/1961) agli

ulteriori requisiti prescriti dalla disciplina generale della materia

vigente in Sicilia (O.r.e.l. e relativo regolamento di esecuzione),

mentre egualmente fondata risulterebbe anche l'altra questione,

concernente il combinato disposto dagli artt. 6, 7 n. 4 ed 8

dell'O.r.e.l., per le stesse ragioni esposte nell'atto di rimessione.

3. - Ha spiegato intervento la regione Sicilia, sostenendo che il

giudice a quo, nel ritenere violato l'art. 133 Cost., nella parte in

cui impone di sentire le popolazioni interessate, sarebbe incorso in

un evidente errore di fatto come risulta dalla richiesta formulata da

341 dei 418 elettori residenti nelle contrade aggregate, non

potendosi peraltro sostenere che l'unica possibile forma di

espressione delle popolazioni interessate sia quella referendaria.

Difatti, mentre da un lato la Costituzione, quando lo ha voluto, ha

espressamente previsto il referendum (come per le ipotesi di funzione

o creazione di nuove regioni: art. 132), dall'altro questa Corte ne

avrebbe escluso la obbligatorietà in fattispecie analoghe a quella

ora sottoposta al suo esame (sentt. nn. 38/69, 62/72, 204/81).

Per quanto attiene poi alla censura concernente l'iter formativo

della legge impugnata, l'interveniente sostiene che gli eventuali

vizi in esso riscontrabili non potrebbero formare oggetto di un esame

di costituzionalità, essendo sindacabili solo in sede di

giurisdizione amministrativa, e comunque il procedimento seguito,

risulterebbe del tutto conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 6

e 7 dell'O.r.e.l., ed 1, 2 e 3 del relativo regolamento.

Con riferimento alla lamentata diversità di regime concernente le

ipotesi rispettivamente disciplinate dagli artt. 7 ed 8

dell'O.r.e.l., la regione osserva infine che, nella fattispecie

sottoposta all'esame di questa Corte, la modifica della

circoscrizione territoriale sarebbe avvenuta con le medesime regole

previste per l'istituzione di nuovi comuni.

4. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza il Comune

di Noto ha ribadito le argomentazioni già svolte nel suo atto di

costituzione, negando che nell'approvare l'impugnata legge regionale

sia stato seguito il procedimento previsto per l'istituzione di nuovi

comuni dall'art. 7 dell'O.r.e.l. L'intervento degli elettori nel

corso della procedura sarebbe difatti avvenuto in base all'art. 1

lett. c) del regolamento dell'O.r.e.l., e cioè a livello di semplice

iniziativa che nulla ha a che vedere con la successiva consultazione

popolare, prevista solo in relazione alla creazione di nuovi comuni e

non anche per la modifica delle loro circoscrizioni territoriali.

Il Comune ha poi ribadito la inderogabilità, da parte della

legislazione esclusiva siciliana, del principio contenuto nel secondo

comma dell'art. 133 Cost., contestando la tesi sostenuta dalla

Regione, secondo la quale le modalità per l'audizione delle

popolazioni interessate sarebbero rimesse alla discrezionalità del

legislatore.

Ha infine negato che vi sia stata, di fatto, come affermato dalla

Regione, una consultazione delle popolazioni interessate (ai sensi

dell'art. 7 n. 4 dell'O.r.e.l.) e che tale consultazione abbia dato

un risultato favorevole all'aggregazione del territorio in questione

al Comune di Palazzolo Acreide.

5. - Anche la Regione Sicilia ha presentato ulteriori deduzioni,

ribadendo, ai fini dell'onere prescritto dal secondo comma dell'art.

133 Cost., la non necessarietà del referendum consultivo e

sostenendo che comunque una consultazione sarebbe avvenuta, in quanto

per popolazioni interessate debbono intendersi unicamente i cittadini

residenti ed operanti nelle borgate oggetto della modifica

territoriale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Noto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43

che ha disposto l'aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di una

pare del territorio appartenente al Comune di Noto, nonché dell'art.

6 dell'Ordinamento degli enti locali per la Regione Sicilia

(O.r.e.l.) approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16, in

relazione ai successivi artt. 7 e 8 dello stesso testo.

Ad avviso del giudice a quo le norme denunciate contrasterebbero

con gli artt. 3 e 133 Cost., in quanto, quelle dell'O.r.e.l.

prevedono la consultazione delle popolazioni interessate solo per

l'istituzione di nuovi comuni, e non anche per la modifica delle

circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti, mentre, quelle

della legge n. 43 del 1981 hanno disposto il mutamento territoriale,

riguardante i Comuni di Noto e di Palazzolo Acreide, senza la

preventiva consultazione delle popolazioni interessate e senza

peraltro seguire il procedimento previsto dall'O.r.e.l. e dal suo

regolamento di esecuzione (artt. 1 e 3 d.P.R. 29 ottobre 1957 n. 3).

2. - La questione è inammissibile.

L'ordinanza di rimessione è stata emessa nel corso di un giudizio

di opposizione ad un'ingiunzione del Prefetto di Siracusa per

un'infrazione al codice della strada, verbalizzata da un vigile

urbano del Comune di Noto in una località sita nel territorio che

era stato aggregato al Comune di Palazzolo Acreide.

Senonché, risulta da tale ordinanza di rinvio che l'opponente, a

sostegno delle proprie ragioni, aveva dedotto l'incompetenza del

vigile verbalizzante, assumendo che alla data dell'infrazione la

località in cui era stata commessa non faceva più parte del Comune

di Noto, che non era quindi legittimato a svolgere in detta

località, a mezzo di propri vigili, accertamenti amministrativi.

Risulta altresì che, in detta udienza, un funzionario rappresentante

della Prefettura aveva chiesto il rigetto dell'opposizione,

sostenendo invece che il Comune di Noto aveva legittimamente

esercitato i poteri amministrativi, non essendo stato ancora emanato

dal presidente della Regione siciliana il decreto di sistemazione dei

rapporti patrimoniali e finanziari fra i due suddetti comuni.

Poiché dal contesto dell'ordinanza è possibile desumere che la

questione di legittimità costituzionale delle norme legislative

della Regione Siciliana, in base alle quali si è disposta la

contestata variazione territoriale, è stata sollevata al fine della

decisione sul vizio di incompetenza territoriale dell'organo

accertatore del Comune di Noto, era necessario che, in sede di

valutazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità, il

giudice a quo risolvesse preliminarmente l'eccezione sollevata dal

rappresentante della Prefettura. Difatti, se in ipotesi detta

eccezione fosse risultata fondata ne sarebbe derivata l'irrilevanza

della questione di costituzionalità, in quanto il motivo dedotto

dall'opponente e relativo all'incompetenza del vigile verbalizzante,

si sarebbe potuto decidere indipendentemente da detta questione.

Il giudice a quo ha invece omesso completamente ogni motivazione

sul punto, così contravvenendo a quanto prescrive l'art. 23 della

legge 11 marzo 1953 n. 87 secondo cui l'ordinanza di rimessione deve

essere motivata oltre che sulla non manifesta fondatezza della

questione, anche sulla sua rilevanza ai fini della decisione (v. per

tutte: Corte cost., sent. n. 142 del 1983), rilevanza che deve essere

esclusa quando la decisione possa in concreto essere adottata

indipendentemente dalla questione incidentale (sent. n. 49 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge Regione Sicilia 30 marzo 1981 n. 43 ("Aggregazione al

Comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295 del territorio di Noto")

e dell'art. 6 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963 n. 16

("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione

Siciliana"), in relazione agli artt. 7 ed 8 della stessa legge,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 133 Cost. con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:649 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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