Corte costituzionale

Sentenza n. 648/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16legge 20/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

della Provincia di Trento 11 novembre 1968, n. 20 (Approvazione del

piano regolatore generale del comune di Trento), promosso con

ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione V

giurisdizionale - sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il

comune di Trento, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/prima

serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986)

il Consiglio di Stato (Sezione V Giurisdizionale), sul ricorso

proposto da Bassi Manlio contro il comune di Trento (Reg. ord. n.

362/1986), ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 16 l. prov. 11 novembre 1968 n. 20

(Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) in

quanto "idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare

indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di

indennizzi, il diritto di proprietà"; in contrasto perciò, si

osserva, con l'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone

fondamentale la "eguaglianza di tutti i cittadini", con l'art. 41 che

qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42,

secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il

godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di

indennizzi in caso di esproprio.

In punto di fatto si desume che con atto notificato il 12 giugno

1970 il Sig.Bassi Manlio, proprietario di alcuni terreni siti in agro

di Trento, aveva impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il

richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonché

l'art. 16, appunto, del Piano regolatore generale, approvato con l.

prov. Trento n. 20/1968.

L'indicata norma, nel disciplinare i terreni riservati a piste di

sci ed inglobanti quelli di proprietà del ricorrente, ne avrebbe

escluso ogni utilizzazione (recinzione, rimboschimenti), così

realizzando una forma di esproprio, mediante l'imposizione di limiti

non temporanei.

Il Collegio remittente considera che nel caso concreto non

esisterebbe alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di

intraprendere attività sui terreni destinati a piste di sci, essendo

assorbente la destinazione ad hoc di essi.

E che la proprietà immobiliare sia rimasta "indefinitivamente

gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di

facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale,

con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali

utilizzazioni", sarebbe dimostrato dalla serie di dinieghi opposti

dall'Autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva

realizzare, tutti motivati con riferimento all'art. 16 predetto, e

cioè: a) diniego di far luogo a recinzione; b) diffida a non

collocare cartelli; c) diniego di realizzare parcheggi; d) generico

divieto di utilizzazione del terreno; e) diniego di impianto

intensivo di conifere, atto, quest'ultimo, che ha originato il

giudizio. Considerato in diritto

1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11

novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune

di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste

sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano

importare ostacolo "alla libera discesa".

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale

della normativa poiché da essa con seguirebbe uno svuotamento

sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di

indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i

cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica

privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt.

3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni

naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini

d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse

pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di

elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di

realizzazione del corrispondente interesse pubblico.

Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la

conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali,

assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei

singoli.

D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo

proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti,

per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi

(sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).

Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non

risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia

autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del

Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con

l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e

terzo comma) Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:648 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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