Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promossi con ordinanze emesse:

1) il 20 luglio 1995 dal tribunale di Genova nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra INPS e Egle Traverso ed altra, iscritta

al n. 640 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42, dell'anno

1995;

2) il 17 maggio 1995 dal pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Maria Luisa Moriconi e l'INPS, iscritta al n. 781 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, n. 48, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Egle Traverso;

Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Egle Traverso e Carlo De

Angelis per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di procedimenti civili promossi nei confronti

dell'INPS da Egle Traverso ed altra, per ottenere il riconoscimento

del diritto all'aumento dell'anzianità contributiva nella misura

pari al tempo mancante per il conseguimento dei 10 anni di accredito

contributivo, il tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 20

luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui

non consente alle lavoratrici del settore siderurgico collocate in

prepensionamento un accredito contributivo in misura uguale a quello

assicurato ai lavoratori dello stesso settore.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, con il garantire

"una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi

mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile", non può

che interpretarsi nel senso di riferirsi all'età minima

ordinariamente necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico

fissata in cinquantacinque anni per le donne ed in sessanta anni per

l'uomo.

Rileva inoltre il rimettente che, trovando il beneficio

dell'accredito autonoma disciplina nella legge n. 223 del 1991,

nessun rilievo immediato e diretto possono avere nel caso di specie

le decisioni della Corte costituzionale che hanno ampliato il periodo

massimo di contribuzione figurativa, parificandolo a quello previsto

per gli uomini.

Evidente sarebbe, pertanto, la disparità di trattamento che viene

a determinarsi fra uomini e donne che, per anzianità contributiva ed

età anagrafica, si trovano in condizioni del tutto identiche e

parimenti idonee per l'accesso al beneficio in questione dal momento

che i primi potranno beneficiare di una maggiorazione di anzianità

superiore di cinque anni a quella riconosciuta alle donne.

Né tale discriminazione potrebbe trovare giustificazione nella

facoltatività del pensionamento anticipato o nella natura

dell'istituto che si assuma tale da imporre il ragguaglio, sotto il

profilo contributivo, all'età pensionabile fissata dalla legge in

sessanta anni per gli uomini e in cinquantacinque per le donne.

Ed invero, la previsione di una differente età minima per

l'accesso alla pensione di vecchiaia risponde ad un'ottica di favore

per la particolare condizione e funzione sociale della donna, in

ragione della quale viene ad essa riconosciuta una facoltà il cui

esercizio non può giustificare un più sfavorevole trattamento

pensionistico.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituita

la ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di

rimessione e concludendo per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

3. - Si è pure costituito l'INPS concludendo per la

inammissibilità o l'infondatezza della questione. Ha rilevato la

difesa che la lamentata disparità di trattamento altro non sarebbe

che la conseguenza della prevista diversa età pensionabile delle

donne rispetto agli uomini e che comunque la questione sarebbe

risolvibile alla stregua delle considerazioni svolte da questa Corte

nella sentenza n. 345 del 1994.

4. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal pretore di Roma con ordinanza emessa in data 17 maggio

1995 nel corso di un procedimento civile vertente tra Maria Luisa

Moriconi e l'INPS.

5. - Anche con riguardo a tale giudizio si è costituito l'INPS

concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza della sollevata

questione. Considerato in diritto

1. - La questione che viene sottoposta a questa Corte è se l'art.

29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui

non prevede per le lavoratrici prepensionate del settore siderurgico

la possibilità di usufruire dello stesso accredito contributivo

stabilito per gli uomini, sia in contrasto con gli artt. 3 e 37 della

Costituzione in quanto, a parità di anzianità contributiva ed età

anagrafica, gli uomini possono godere di una maggiorazione

dell'anzianità assicurativa nella misura di dieci anni a fronte di

quella fissata in cinque anni per le donne.

2. - Data l'identità delle questioni sollevate, deve disporsi la

riunione dei giudizi affinché siano decisi congiuntamente.

Preliminarmente deve anche osservarsi che l'INPS, costituendosi in

questa sede, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile

e comunque infondata, ma nulla ha dedotto circa i motivi

dell'inammissibilità.

3. - La questione non è fondata nei sensi che saranno di seguito

precisati.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(sentenze nn. 371 del 1989, 498 del 1988 e 137 del 1986), l'età

lavorativa è di sessanta anni, in misura uguale sia per l'uomo che

per la donna, mentre il diritto al pensionamento si acquista per

quest'ultima al cinquantacinquesimo anno, in ragione della

"necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e

proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo".

Deve anche ricordarsi che il legislatore è intervenuto più volte

per disciplinare le diverse ipotesi di pensionamento anticipato del

personale esuberante con disposizioni che stabiliscono le varie

condizioni a seconda dei tipi di imprese. In ordine a queste

disposizioni la Corte ha emesso alcune decisioni che - come

risulterà più avanti - non sono fra loro identiche, in quanto

relative a differenti norme.

In particolare, la legge n. 223 del 1991 disciplina la facoltà di

pensionamento anticipato con due distinte disposizioni: 1) quella

dell'art. 27, relativa ai "lavoratori dipendenti di imprese

industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione

tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da

essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di

ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di

sviluppo e di investimenti"; 2) quella dell'art. 29, relativa invece

ai dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico

pubblico, delle imprese produttrici di materiali refrattari, di

elettrodi di grafite per l'industria siderurgica e del settore

cantieristico pubblico.

Detta legge prevede in proposito diverse condizioni concernenti

l'età dei lavoratori, la loro anzianità contributiva, la misura

massima della agevolazione contributiva ed il numero delle unità

lavorative che possono giovarsi della facoltà di richiedere il

pensionamento anticipato; tale facoltà comporta una maggiorazione (o

accreditamento gratuito) di un certo periodo necessario per la

maturazione dell'anzianità contributiva.

4. - L'INPS sostiene in questa sede che anche all'ipotesi di

prepensionamento previsto dalla seconda delle citate norme (quella

applicabile nella presente fattispecie) sia estensibile la pronuncia

di questa Corte (sentenza n. 345 del 1994) concernente le lavoratrici

del settore industriale, secondo cui "l'età di riferimento del

limite massimo dell'accredito contributivo non può essere che l'età

pensionabile, la quale per le donne è rimasta ferma alla soglia dei

cinquantacinque anni". Dopo il compimento di questa età

pensionabile, ha osservato la Corte, esse hanno diritto di continuare

il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, senza che sia però

configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito

dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal

momento che tale diritto hanno già maturato.

La stessa sentenza avverte che la pronuncia resa da questa Corte

con la sentenza n. 371 del 1989 non può costituire un precedente per

detta categoria di lavoratori, dal momento che essa riguardava i

dipendenti del diverso settore siderurgico, ove il prepensionamento

viene ad assumere un "carattere praticamente coatto".

La difesa delle lavoratrici ha dedotto che questo carattere coatto

è ravvisabile appunto nella categoria interessata alla presente

controversia e che ad essa quindi si attagliano le pronunce (sentenze

nn. 503 e 134 del 1991 e 371 del 1989) relative ai dipendenti delle

imprese del settore siderurgico.

5. - Questa Corte ritiene che nel caso in esame debba

effettivamente farsi riferimento alle pronunce da ultimo menzionate,

le quali riguardano in modo specifico il personale esuberante del

settore siderurgico e di quello cantieristico, la cui crisi ha

assunto - com'è noto - gravi e peculiari connotazioni.

Va notato in particolare, che la norma impugnata (art. 29) richiama

le varie disposizioni relative a questi settori, tra le quali il

decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio

1989, n. 181. Questo testo, all'art. 2, comma 2, stabiliva una

differente maggiorazione contributiva fissata per l'uomo fino a 60

anni e per la donna fino a 55 anni; tale riferimento è tuttavia

caduto per quanto riguarda il settore siderurgico, dal momento che la

norma è stata dichiarata incostituzionale in parte qua con la

sentenza n. 503 del 1991.

D'altra parte, dall'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.

299 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1,

della legge 19 luglio 1994, n. 451, si trae indiretta conferma della

esattezza delle argomentazioni sopra riportate. Ed invero, tale

disposizione, nel prevedere, per il triennio 1994-1996 un piano di

pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese del settore

siderurgico di età non inferiore a 50 anni se uomini e a 47 anni se

donne, attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione

dell'anzianità contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella

misura di 10 anni.

Se dunque nel predetto settore di lavoro si riconosce la stessa

maggiorazione contributiva sia per gli uomini che per le donne,

sarebbe privo di giustificazione escludere l'operatività di tale

beneficio solo nel periodo intercorrente tra gli effetti della

richiamata sentenza n. 503 del 1991 e quelli derivanti dal citato

decreto-legge del 1994.

Da quanto sopra osservato consegue che le disposizioni relative a

tale categoria di dipendenti (come già affermato dalla sentenza n.

134 del 1991) assicurano alle lavoratrici del settore siderurgico un

accreditamento contributivo pari nel massimo a quello assicurato ai

lavoratori dello stesso settore nell'evenienza di prepensionamento,

vale a dire pari nel massimo a 10 anni. Interpretando quindi la norma

impugnata anche alla luce di quanto deciso dalla richiamata sentenza

n. 503 del 1991 vengono meno le censure di incostituzionalità

prospettate, poiché alle lavoratrici del settore siderurgico è

stato riconosciuto lo stesso accredito contributivo assicurato ai

lavoratori del medesimo settore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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