Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1995

Altra decisione · depositata il 24/02/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della

delibera legislativa n. 670 approvata il 6 agosto 1994 dall'Assemblea

regionale, avente per oggetto "Provvidenze a favore dei proprietari

di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo

quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del

commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori

pubblici" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Sicilia, notificato il 16 agosto 1994, depositato in

cancelleria il 25 agosto 1994 ed iscritto al n. 56 del registro

ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e

gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con

ricorso del 25 agosto 1994, ha impugnato gli artt. 16 e 19 della

delibera legislativa n. 670, approvata dall'Assemblea regionale il 6

agosto 1994 - recante "Provvidenze a favore dei proprietari di

immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo

quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del

commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori

pubblici" -, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto

comma, della Costituzione nonché degli artt. 14 e 17 dello Statuto

speciale.

L'articolo 16 della delibera in questione prevede la cessione da

parte dell'Ente minerario siciliano (EMS), ad un prezzo anche

simbolico, della quota di partecipazione di maggioranza nella

I.S.A.F. S.p.A., in liquidazione, a condizione che congiuntamente si

proceda alla dismissione della quota posseduta dalla Enichem-

Agricoltura, che non ci siano oneri fiscali e spese per l'EMS, che

gli immobili siano vincolati per almeno dieci anni alla stessa

attività produttiva. Inoltre, la norma impugnata autorizza l'EMS a

concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano delle passività

entro il limite di 7 miliardi, nonché ad agevolare la ripresa

dell'attività produttiva con un contributo a fondo perduto entro il

limite di 15 miliardi.

Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con la

corretta utilizzazione delle risorse pubbliche secondo canoni di

economicità, risultando irragionevole la previsione, da un lato,

della partecipazione al risanamento finanziario, e, dall'altro, della

cessione dell'azienda a titolo gratuito. La disposizione

contrasterebbe, inoltre, con l'art. 81, quarto comma, Cost., non

contenendo alcuna indicazione delle risorse con cui far fronte

all'onere finanziario previsto.

L'articolo 19 della stessa delibera legislativa prevede, a sua

volta, l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle

garanzie concesse - entro la data di entrata in vigore del d.-l. 20

maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19

luglio 1993, n. 237 - da soci di cooperative agricole a favore delle

cooperative stesse, nei cui confronti sia stato dichiarato lo stato

di insolvenza o il fallimento o avviata la liquidazione coatta

amministrativa, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti

della cooperativa debitrice.

Il Commissario dello Stato, premesso che la norma ripropone, con

modifiche, l'art. 2 della delibera legislativa n. 675, approvata

dall'Assemblea il 10 maggio 1994, anch'essa impugnata, richiama le

motivazioni del precedente ricorso e ribadisce il contrasto con gli

artt. 3 e 97 della Costituzione e con gli artt. 14 e 17 dello Statuto

speciale.

2. - È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana per

sostenere l'infondatezza del ricorso.

In riferimento ad entrambi gli articoli impugnati, la Regione,

dopo aver messo in evidenza che le censure attengono al merito della

scelta del legislatore, sottolinea che il giudizio sul buon

andamento, in larga misura coincidente con quello di ragionevolezza,

può incidere sulla discrezionalità del legislatore solo sotto il

profilo della "arbitrarietà" o della "manifesta irragionevolezza".

In particolare, con riferimento all'articolo 19, la Regione rileva

le differenze con l'art. 2 della delibera legislativa n. 675 del 10

maggio 1994 e pone in risalto che il legislatore regionale ha

affiancato il proprio intervento a quello dello Stato, integrando

quest'ultimo, nel rispetto degli articoli 14 e 17 dello Statuto.

3. - Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30

settembre 1994 è stata pubblicata la legge regionale 29 settembre

1994, n. 34, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di

immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo

quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del

commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori

pubblici". La legge è stata promulgata dal Presidente della Regione

con omissione degli artt. 16 e 19, oggetto della presente

impugnativa.

4. - Nel corso dell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 la difesa

della Regione ha depositato la Gazzetta ufficiale della Regione

siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge

regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole"), che all'art. 1 "abroga" l'art. 19 della delibera

legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, nonché la legge regionale 10

ottobre 1994, n. 39 ("Interventi per la ripresa produttiva della

I.S.A.F. di Gela"), che all'art. 1 "abroga" l'articolo 16 della

stessa delibera legislativa.

Entrambe le parti hanno, di conseguenza, richiesto che sia

dichiarata cassata la materia del contendere. Considerato in diritto

1. - Oggetto del ricorso in esame, proposto dal Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, sono gli artt. 16 e 19 della delibera

legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto

1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili

danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre

1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative.

Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del

commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori

pubblici". Ad avviso del ricorrente, l'art. 16 violerebbe gli artt.

3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, mentre l'art. 19

risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione

nonché con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

2. - Come richiamato nelle premesse di fatto, il Presidente della

Regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la

legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che, nel recepire la

delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, ha omesso le

disposizioni impugnate. Successivamente la Regione siciliana, nel

regolare nuovamente la materia, ha provveduto, con le leggi n. 37 e

n. 39 del 10 ottobre 1994, ad "abrogare" le stesse disposizioni.

Tali disposizioni non hanno, pertanto, prodotto alcun effetto

nell'ordinamento giuridico né sono più in grado di produrne, in

ragione della loro mancata promulgazione e della successiva

"abrogazione" operata con le leggi regionali n. 37 e n. 39 del 1994.

In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte (v.,

da ultimo le sentt. 466 e 470 del 1994) va, quindi, accolta la

richiesta delle parti e dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670

approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante

"Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da

eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche,

integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore

dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione,

dell'artigianato e dei lavori pubblici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari