Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona

nel procedimento penale a carico di B. W. ed altro,

iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - All'esito di una udienza preliminare nella quale il P.M.

aveva sostenuto che le richieste istruttorie delle parti ex art. 422

cod. proc. pen. possono aver ingresso in detta udienza solo se e nei

limiti in cui vi sia stata da parte del giudice l'indicazione di temi

nuovi o incompleti sui quali si renda necessario acquisire ulteriori

informazioni ai fini della decisione, il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato d'ufficio, con

ordinanza del 29 marzo 1990, una questione di legittimità

costituzionale del citato art. 422, in quanto subordina l'iniziativa

delle parti a tale "impulso d'ufficio" e non consente alle parti di

"anticipare l'eventuale stimolo probatorio" del giudice con richieste

di "prova autonoma".

Ad avviso del giudice a quo la disposizione, "intesa in detta

maniera riduttiva", violerebbe il diritto di difesa (art. 24 Cost.),

in quanto impedirebbe al giudice per le indagini preliminari di

valutare "l'ammissibilità e conferenza di mezzi di prova

autonomamente proposti dalle parti" senza il suo impulso, e quindi la

loro concludenza ai fini del raggiungimento dello "stadio

dell'evidenza per la sentenza di non luogo a procedere" "o, nel caso

contrario, della decisività per il rinvio a giudizio".

In tal modo, detto giudice verrebbe "ad essere inibito

nell'accertamento della verità materiale", in quanto vincolato ad

emettere "una pronuncia conforme alla mera richiesta" del P.M., "tra

l'altro, non di rinvio a giudizio bensì di fissazione dell'udienza

preliminare": onde "la eventuale lacunosità della norma", "che

verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile, dato che il giudice a quo, pur rigettando la tesi del

P.M., mostra di ritenersi vincolato ad essa e sottopone alla Corte un

"normale dubbio interpretativo", la cui soluzione è viceversa

demandata solo a lui. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che l'art.

422 del nuovo codice di procedura penale, in quanto prevede che

nell'udienza preliminare le parti possano formulare richieste

istruttorie solo se (e nei limiti in cui) vi sia stata da parte del

giudice l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende

necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione",

violi il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.: e ciò, in

quanto la preclusione all'espletamento di prove autonomamente

richieste dalle parti ed eventualmente decisive ai fini della

pronuncia sul non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio

impedirebbe l'accertamento della verità materiale e lederebbe il

contraddittorio processuale.

2. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità di tale

questione, dato che, a suo avviso, essa sarebbe formulata in modo da

prospettare un mero dubbio interpretativo.

L'eccezione non può essere accolta. Dal testo dell'ordinanza, pur

se non sempre felicemente formulata, si desume, invero,

inequivocabilmente, che il giudice a quo, pur muovendo al riguardo

rilievi critici, parta dal presupposto secondo cui la norma impugnata

non consente di ammettere, nell'udienza preliminare, prove proposte

dalle parti in modo autonomo, senza cioè che vi sia da parte del

giudice la previa indicazione di "temi nuovi o incompleti": e tanto

basta ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Nel delineare i caratteri del nuovo sistema processuale, il

legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice

nella fase anteriore al dibattimento ed evitare il riprodursi

dell'istruzione, che era connotato essenziale del codice di rito

previgente.

L'udienza preliminare è stata perciò congegnata, nel suo regime

ordinario, come un procedimento allo stato degli atti (art. 421); ed

è solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da

incompletezza del materiale informativo offertogli che è stato

conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento

istruttorio" previsto nell'art. 422, concepito, peraltro, come "un

regime eccezionale imperniato su limitate acquisizioni probatorie

caratterizzate da una efficacia interna alla fase" (Relazione al

progetto preliminare, p. 102).

L'ingresso di tale fase eventuale presuppone dunque, innanzitutto,

una valutazione del giudice sugli elementi probatori sottopostigli, e

cioè di non essere in grado, in base ad essi, di decidere per il

rinvio a giudizio o per il proscioglimento: ed inoltre, l'indicazione

da parte sua di "temi nuovi o incompleti" sui quali si rende

necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini di tale

decisione. Spetterà poi alle parti, in assolvimento dei rispettivi

oneri probatori, fornire tali ulteriori elementi, peraltro limitati

alla sola produzione di documenti, audizione di testimoni o

consulenti tecnici e interrogatorio di persone imputate di reato

connesso o collegato. Ma l'ingresso di tali prove sarà ammissibile

solo se "ne risulti manifesta la decisività" ai fini del rinvio a

giudizio ovvero della pronuncia della sentenza di non luogo a

procedere, la quale, a sua volta, è consentita solo nei casi di

evidente infondatezza dell'accusa (art. 425).

Non spetta alla Corte valutare, in questa sede, se con tale

congegno risulti eccessivamente compressa la funzione di "filtro"

rispetto al dibattimento che pur era stata assegnata all'udienza

preliminare; certo è che questa non è mai stata concepita come

strumento di "accertamento della verità materiale", che è quanto il

giudice rimettente nella sostanza lamenta. Essa è invece strutturata

come una fase processuale, e non di cognizione piena, dato che si è

voluto evitare che una valutazione approfondita del merito

dell'imputazione da parte del giudice potesse avere, come per il

passato, un'influenza condizionante sulla successiva fase del

giudizio (cfr. Relazione, doc. cit.).

La regola di giudizio assegnata al giudice dell'udienza

preliminare attiene perciò al rito e non al merito, consiste cioè

non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di

condanna o assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla

legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico

ministero. Ed è coerente a tale regola che spetti al giudice

l'individuazione di "temi nuovi o incompleti", il cui acclaramento

possa risultare decisivo a tali fini.

Indicazioni e sollecitazioni in tal senso possono certo provenire

dalle parti, che potranno svolgerle nel corso della discussione

prevista dall'art. 421: e del resto ad esse spetta sempre, e quindi

anche nella fase in esame, la facoltà di presentare al giudice

memorie e richieste scritte (art. 121, primo comma). Ma altro è

constatare ciò, altro è riconoscere - come il giudice a quo

pretende - che alle parti possa spettare un autonomo diritto alla

prova, che prescinda dalla previa valutazione del giudice di non

poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione dei

temi, nuovi o incompleti, sui quali la prova può essere utilmente

prospettata ai fini sopraindicati.

Ciò non comporta violazione del diritto di difesa, essendo

insegnamento costante di questa Corte che i modi di esercizio e

fruizione di esso possono essere diversamente articolati in relazione

alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti.

Nell'ordinaria configurazione del nuovo sistema processuale, il

diritto alla prova può esplicarsi pienamente nel dibattimento, dato

che sono escluse solo le prove vietate dalla legge e quelle

manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190). Ma poiché

nell'udienza preliminare la regola di giudizio è diversa, è logico

che il diritto alla prova si atteggi in modi coerenti ad essa e ne

risulti conseguentemente limitato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del

29 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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