Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo

comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria) e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),

promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1977 dal Tribunale di Padova

nel procedimento civile vertente tra l'impresa di costruzioni Marini

Ermenegildo e altri ed il Comune di Padova, iscritta al n. 264 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 dell'anno 1978.

Visti gli atti di costituzione dell'Impresa di costruzioni Ing. A.

Santinello e del Comune di Padova, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con citazione del 25 febbraio 1975 l'impresa Marini

Ermenegildo ed altre esponevano che il Comune di Padova aveva loro

corrisposto il compenso per alcuni contratti d'appalto stipulati dopo

il 17 ottobre 1971, decurtato dell'importo corrispondente all'(abolita)

imposta generale sull'entrata, in applicazione dell'art. 89 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633.

Sostenendo l'illegittimità delle trattenute, le attrici chiedevano

che il Tribunale della stessa città condannasse il convenuto al

pagamento del relativo ammontare.

Con ordinanza del 14 luglio 1977 (reg. ord. n. 264 del 1978) il

Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

89 cit. e dell'art. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825, in

riferimento all'art. 3 Cost..

L'ordinanza premetteva che nel regime anteriore alla citata legge

n. 825 del 1971, contenente la delega al Governo della Repubblica per

la riforma tributaria, il contribuente, obbligato al pagamento

dell'imposta generale sull'entrata sulle somme percepite quale

corrispettivo per le cessioni di beni o per le prestazioni di servizi,

aveva facoltà di rivalsa nei confronti del cessionario o

dell'utilizzatore. Ne conseguiva che, qualora per legge o per clausola

contenuta nei contratti aventi ad oggetto le dette prestazioni o

cessioni fosse esclusa la rivalsa, i contraenti di regola pattuivano un

aumento del prezzo corrispondente all'ammontare del tributo: il che

permetteva al debitore d'imposta di trasferire il carico della medesima

sulla controparte.

La sopravvenuta legge n. 825 del 1971 aveva previsto: a)

l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e la contemporanea

abolizione dell'imposta generale sull'entrata (art. 1, punto II, lett.

a); b) l'obbligo del contribuente di rivalersi dell'imposta nei

confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio

(art. 5, n. 7); c) l'entrata in vigore delle disposizioni delegate

istitutive dell'i.v.a. e abolitive dell'i.g.e. al 1 gennaio 1972 (art.

17; termine successivamente spostato al 1 luglio 1972 con l. n. 1036

del 1971 ed al 1 gennaio 1973 con l. n. 321 del 1972).

L'art. 15, terzo comma, della stessa legge aveva poi previsto la

determinazione di norme per la revisione dei contratti stipulati prima

dell'entrata in vigore della legge medesima (17 ottobre 1971), qualora

si fosse ritenuta necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto

carico fiscale determinato dall'i.v.a.

In attuazione di quest'ultima previsione il d.P.R. delegato n. 633

del 1972, istitutivo dell'i.v.a., aveva stabilito (art. 89): "i

corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da

effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971

n. 825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola

contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata,

sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa".

Tutto ciò premesso, il collegio rimettente osservava che nel caso

di specie i contratti erano stati conclusi dopo l'entrata in vigore

della l. n. 825 del 1971, ciò che escludeva l'operatività dell'art.

89 cit. E tuttavia la conclusione dei medesimi era altresl' anteriore

all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972, onde era stato

possibile escludere la rivalsa dell'imposta e Così stabilire un

compenso aumentato di un ammontare corrispondente all'imposta stessa.

Da questa situazione normativa era conseguito, ad avviso del

Tribunale, un ingiusto arricchimento degli appaltatori. E

l'ingiustizia, che integrava una violazione del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., era eliminabile solo attraverso

una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 89 cit., in quanto

non applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 ottobre 1971 e fino

all'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972.

La violazione del principio di eguaglianza derivava, secondo il

Tribunale, anche dalla disposizione dell'art. 15, terzo comma, l. n.

825 del 1971, in attuazione della quale era stato emanato il più volte

citato art. 89, in quanto anch'essa si riferiva ai contratti stipulati

prima del 17 ottobre 1971 e lasciava fuori dalla sua previsione quelli

conclusi tra l'anzidetta data e quella dell'entrata in vigore del

decreto delegato istitutivo dell'i.v.a.

Inoltre - rilevava il collegio - le norme impugnate non avevano

distinto tra contratti di diritto privato e contratti stipulati da enti

pubblici, come quelli di specie, vincolati ad un particolare

procedimento di formazione, tale da impedire al Comune di modificare

tempestivamente le clausole di esclusione della rivalsa e di

determinazione del prezzo.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo

che le questioni fossero dichiarate non fondate. Infatti la conoscenza

dei criteri informatori del nuovo regime dell'i.v.a., chiaramente

espressi già nella l. n. 825 del 1971, avrebbe permesso alle parti,

che fossero state diligenti ed avvedute, di stipulare i negozi di

cessione di beni e di prestazione di servizi evitando ogni ingiusto

arricchimento degli appaltatori o dei prestatori di servizi. Né lo

speciale iter procedimentale dei contratti posti in essere dalla

pubblica amministrazione impediva alla medesima di pervenire alla

stipulazione definitiva tenendo conto della nuova normativa.

3. - La non fondatezza delle questioni veniva sostenuta altresl'

dalle imprese appaltatrici, le quali svolgevano sostanzialmente gli

stessi argomenti esposti dalla Presidenza del Consiglio.

Il Comune di Padova, per contro, ripeteva i motivi contenuti

nell'ordinanza di rimessione, in un atto di costituzione presentato

peraltro fuori termine. Considerato in diritto :

1. - La legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n.

825, in vigore dal 17 successivo, dopo aver disposto l'istituzione

dell'imposta sul valore aggiunto e la correlativa abolizione

dell'imposta generale sull'entrata (art. 1, II, sub a), prescrisse per

il nuovo tributo l'obbligo, da parte del contribuente, della rivalsa

nei confronti del cessionario di beni o dell'utilizzatore di servizi

(art. 5, n. 7); rivalsa che, per contro, rispetto all'imposta generale

sull'entrata, era soltanto facoltativa (art. 6., primo comma, r.d.l. 9

gennaio 1940 n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940 n. 762).

L'art. 15 della cit. l. n. 825/1971, con previsione generale,

concernente anche la modificazione testé accennata, statuisce che

potevano essere emanate norme per la revisione dei contratti stipulati

prima della sua entrata in vigore, qualora fosse necessaria una

compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato

dall'imposta sul valore aggiunto. In attuazione di tale norma, il

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo di detto tributo, dopo aver

previsto l'obbligo della rivalsa (art. 10), stabill' nell'art. 89 che i

corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di

contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della

cit. legge delega (ossia prima del 17 ottobre 1971), per i quali, a

norma di legge o in virtù di una clausola contrattuale, era esclusa la

rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, venivano ridotti di un

ammontare pari a quello dell'imposta stessa.

2. - La restio dell'indicata disciplina è evidente.

Invero, nei casi in cui il trasferimento del tributo era escluso,

come la disciplina della imposta generale sull'entrata consentiva, le

parti di norma concordavano nei singoli contratti un corrispettivo più

elevato, per compensare il soggetto, che cedeva i beni o prestava i

servizi, del mancato introito conseguente alla suddetta esclusione.

Introdotta la regola dell'obbligatorietà della rivalsa per tutti i

corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 (ossia in coincidenza

con l'entrata in vigore del cit. d.P.R. n. 633/1972), pur se relativi a

contratti stipulati anteriormente alla legge delega (la quale aveva

enunciato il nuovo criterio valevole in subiecta materia), la

pattuizione contenuta in detti contratti in ordine al corrispettivo

dovuto determinava per il soggetto suindicato un ingiustificato

arricchimento, conseguente, da una parte, al compenso maggiorato (per

via della esclusione della rivalsa, che prima era possibile) e,

dall'altra, al trasferimento del tributo stesso, divenuto obbligatorio

in base alla legge sopravvenuta: ne discendeva un'indebita

locupletazione che il legislatore, per intuitive ragioni di giustizia

fiscale, ha inteso impedire, con il rimedio introdotto dalla ricordata

disciplina.

3. - Ciò coglie esattamente il giudice a quo, il quale però

lamenta che la riduzione del corrispettivo sia stata dal legislatore

limitata ai contratti stipulati anteriormente alla cit. l. n. 825/1971

e non sia stata anche estesa a quelli posti in essere dopo quella data,

ma prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972.

Premesso che l'obbligo della rivalsa, pur se stabilito nella detta

legge delega, si ricollega immediatamente al ricordato decreto

delegato, lo stesso giudice ritiene che relativamente ai negozi da

ultimo indicati (ossia stipulati tra il 17 ottobre 1971 e il 1 gennaio

1973) si verifichi lo stesso inconveniente che il legislatore ha inteso

evitare con le cit. disposizioni degli artt. 15 l. 825/1971 e 89

d.P.R. n. 633/1972, sicché la previsione contenuta in tali norme, in

quanto limitata - come si è ora ricordato - ai contratti stipulati

anteriormente alla legge delega, offenderebbe il principio di

eguaglianza sancito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

4. - La proposta questione non si dimostra fondata, in quanto le

due situazioni messe a raffronto non sono eguali ovvero analoghe, ma

risultano sensibilmente diverse, sicché la denunciata differenza di

disciplina non viola l'invocato parametro costituzionale.

Invero, per i contratti stipulati anteriormente alla data di

entrata in vigore della l. n. 825/1971, l'unica normativa vigente era

quella concernente l'imposta generale sull'entrata, che, come si è

detto, consentiva di escludere la traslazione del tributo: ciò spiega

perché il legislatore si è preoccupato di disciplinare quelle

situazioni giuridiche che risultavano profondamente alterate per via

della sopravvenuta previsione dell'obbligo di rivalsa.

Invece, rispetto ai contratti stipulati successivamente a quella

data, la cit. legge 9 ottobre 1971 n. 825 aveva già sancito i criteri

aspiratori della nuova imposta sul valore aggiunto, tra cui l'obbligo

testé ricordato. Le parti avevano quindi piena consapevolezza della

nuova disciplina da applicare anche ai rapporti posti in essere tra la

data di entrata in vigore della legge delega e quella del decreto

delegato, come si evince dalla sopra riportata disposizione della

stessa legge (art. 15); di conseguenza non si ripeteva quella

automatica e necessaria alterazione del sinallagma contrattuale, che

sta alla base della riduzione del corrispettivo, autoritativamente

disposta in maniera generalizzata per i contratti precedenti.

In relazione all'ultimo argomento dell'ordinanza di rimessione, va

infine osservato che la natura pubblicistica di uno dei contraenti

(nella specie il Comune di Padova), con la conseguente incidenza nel

procedimento di formazione dei contratti da esso stipulati, non può

avere alcun rilievo; infatti, rispetto ai negozi non ancora conclusi

prima del 17 ottobre 1971, ancorché le trattative e l'intero iter

procedimentale si fossero svolti sulla base della disciplina

precedente, l'ente pubblico, per effetto della sopravvenuta normativa,

doveva rifiutare la definitiva stipulazione e attenersi ai criteri

dettati dalle nuove disposizioni.

Deve quindi concludersi che, mancando l'identità, o comunque

l'analogia tra le due situazioni messe a raffronto, il principio di

eguaglianza non è stato invocato a proposito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 89 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal

Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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