Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d. 928/1929

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.

13 maggio 1929, n. 928, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio

1973 dalla Corte di appello di Venezia, nel procedimento civile

vertente tra l'INAIL e Sancandi Umberto, iscritta al n. 193 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avv. Vincenzo Cataldi per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso dall'INAIL avverso una sentenza

del tribunale di Belluno che aveva condannato l'Istituto previdenziale

a corrispondere a tale Sancandi l'indennizzo da silicosi nella misura

del 21%, la Corte d'appello di Venezia, interpretando l'art. 14 della

legge 12 aprile 1943, n. 455, nel senso che l'estensione della tutela

assicurativa contro la silicosi, operata da tale legge, non può

retroagire ai casi di malattie contratte da operai in lavorazioni

cessate prima dell'entrata in vigore del r.d. 13 maggio 1929, n. 928,

ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del citato r.d., in riferimento agli artt.

38, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non può attribuirsi

all'art. 14 della legge 455 del 1943 una retroattività tale da farla

operare al di là del termine iniziale dal quale ha preso vigore la

normativa rivolta per la prima volta alla protezione delle malattie

professionali, perché detto articolo non ha fatto che estendere tale

tutela ad altre malattie professionali, non incluse nella tabella

allegata alla normativa originaria (r.d. 13 maggio 1929, n. 928).

Sarebbe illogico quindi ritenere che il legislatore del 1943 abbia

inteso statuire a tutela della sola silicosi una retroattività che

non era stata prevista per tutte le altre malattie professionali

considerate nella legge originaria.

Su tale presupposto normativo la Corte d'appello di Venezia ha

prospettato il dubbio che la natura non retroattiva dell'impugnato

art. 13 contrasti con l'art. 38, secondo comma, Cost., che prevede il

diritto dei lavoratori all'assicurazione in caso di infortunio o di

malattia. La norma impugnata violerebbe altresì l'art. 3, primo

comma, Cost., ingiustamente discriminando tra persone egualmente

malate a seconda che la malattia professionale sia stata contratta per

attività morbigene svolte prima o dopo l'entrata in vigore della legge

che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le suddette

malattie.

Innanzi a questa Corte si è costituito l'INAIL, rappresentato e

difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Mario Lamanna, con atto di

deduzioni depositato il 15 luglio 1975, chiedendo dichiararsi la

infondatezza delle questioni proposte.

La difesa dell'Istituto osserva che la disposizione costituzionale

invocata opera nel senso di far sì che il legislatore debba emanare

un organico sistema di norme inteso a disciplinare le prestazioni

dovute a tutela del lavoratore al verificarsi degli eventi indicati

nell'art. 38 della stessa Costituzione. La norma costituzionale lascia

tuttavia piena libertà allo Stato di scegliere i modi e le strutture

organizzative dirette allo scopo di garantire il conseguimento delle

previdenze cui i lavoratori hanno diritto, attraverso quindi anche

l'istituto assicurativo che, pur con particolari caratteristiche, ha

per fondamento principi sinallagmatici e suppone la previsione di un

sistema contributivo - anch'esso particolare - che ne assicuri la

copertura finanziaria.

Ad avviso dell'INAIL quindi non è concepibile un'interpretazione

dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tale da garantire ai

lavoratori il diritto a prestazioni assicurative anche per eventi

ricollegantisi a lavorazioni svolte in epoca remota allorché non

esisteva in Italia l'assicurazione contro le tecnopatie.

La difesa dell'Ente conclude osservando che non v'è violazione del

principio d'eguaglianza allorché siano poste a comparazione, come

nella specie, situazioni diverse, quali sono quelle del lavoratore che

ha, in ipotesi, contratto malattia professionale prima o dopo l'entrata

in vigore della normativa del 1929, introduttiva del corrispondente

obbligo assicurativo. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 13 del

r.d. 13 maggio 1929, n. 928 (decreto delegato introduttivo per la

prima volta dell'obbligo assicurativo contro il rischio da malattie

professionali), nell'escludere dall'indennità i casi di malattie

contratte in lavorazioni cessate prima dell'entrata in vigore della

nuova normativa, contrasti o meno con l'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto ad essere

assicurati contro gli infortuni e le malattie. La norma è denunciata

anche in riferimento all'art. 3 Cost., assumendosi che realizza

un'ingiustificata disparità di trattamento in base ad un criterio

meramente cronologico, tra lavoratori affetti dalla stessa malattia, a

seconda che l'abbiano contratta prima o dopo l'entrata in vigore del

citato decreto delegato.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Risulta, nella specie, che la Corte d'appello di Venezia, ha

riconosciuto espressamente, nella parte motiva dell'ordinanza di

rimessione, che il Sancandi ha prestato attività soggetta a rischio

silicotigeno oltre che in epoca antecedente alla legge del 1943, anche

nel 1949, e che la brevità di tale ultimo periodo lavorativo "non

esclude l'obbligo assistenziale dell'Istituto perché anche un breve

periodo di lavorazione pericolosa può provocare la malattia in quanto

questa è condizionata, oltre che da fattori obiettivi di durata ed

intensità di esposizione, da fattori subiettivi".

Risulta quindi evidente che la controversia sottoposta al giudice a

quo ricade sotto la disciplina generale della legge 12 aprile 1943, n.

455, estensiva della tutela assicurativa avverso il rischio della

silicosi, non essendo necessario applicarne l'art. 14, 1 comma,

disposizione transitoria, che disciplina - in riferimento all'art. 13

del r.d. 13 maggio 1929, n. 928 - il diritto all'indennità di coloro

che hanno cessato di svolgere attività silicotigena antecedentemente

all'entrata in vigore della normativa che ha istituito per la prima

volta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio da malattie

professionali.

Secondo la stessa ordinanza di rimessione, la controversia di

merito può essere quindi decisa senza involgere l'applicazione della

norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del r.d. 13 maggio 1929, n. 928, sollevata, in

riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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