Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/04/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 304-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 357,

capoverso, in relazione all'art. 304 bis, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1970 dal giudice

istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di

Nicolotto Giuseppe ed altri, iscritta al n. 315 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286

dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe

Nicolotto, pendente innanzi al giudice istruttore del tribunale di

Torino, la difesa dell'imputato, dolendosi di non aver potuto assistere

alla deposizione di una testimone assunta a futura memoria (art. 357

cpv. cod. proc. pen.), ed al successivo confronto fra questa e

l'imputato, eccepì l'illegittimità costituzionale degli artt. 304 bis

e 303 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 357 e 364

dello stesso codice ed in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

2. - Con ordinanza dell'11 maggio 1970 il giudice istruttore,

pronunciandosi sulle suddette eccezioni, ha in primo luogo ritenuto che

sia manifestamente infondata quella concernente l'art. 303 c.p.p.,

osservando in proposito che la Costituzione non presuppone affatto un

principio di parità fra pubblico ministero e difesa dell'imputato.

Ciò premesso, il giudice a quo-rilevato che in relazione all'art. 24

Cost. occorre di volta in volta verificare, con riferimento ai singoli

atti processuali, se la mancata previsione dell'assistenza del

difensore sia in contrasto con la norma costituzionale - ritiene che il

diritto di difesa sia violato dall'art. 304 bis c.p.p., in relazione

agli artt. 357 e 364, giacché l'assunzione dei testimoni a futura

memoria avviene in previsione dell'eventuale impossibilità di

escuterli nuovamente nel futuro corso del procedimento, verificandosi

la quale il contraddittorio non potrà attuarsi nella sua pienezza.

Dopo aver precisato che la censura di incostituzionalità si rivolge

non già all'imposizione del giuramento, sibbene all'esclusione del

diritto del difensore di assistere a siffatte testimonianze ed

all'eventuale confronto, l'ordinanza osserva che per rendere operante

il rispetto dell'art. 24 Cost. "occorrerebbe non tanto eliminare parte

di una norma quanto piuttosto integrare una disposizione incompleta":

ricorda, peraltro, che le difficoltà tecniche da ciò nascenti sono

state già superate in altre occasioni.

Sulla base di tali premesse il giudice a quo propone, come

rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità

costituzionale concernente "il contrasto tra la norma dell'art. 357

cpv. c.p.p. in relazione all'art. 304 bis e l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione".

3. - Innanzi a questa Corte non c'è stata costituzione di parti e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa

viene pertanto decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - L'oggetto del presente giudizio - quale risulta dalla parte

finale dell'ordinanza di rimessione, interpretata nel quadro

dell'intera motivazione della stessa - è costituito dall'art. 304 bis

del codice di procedura penale, nella parte in cui questa disposizione,

in contrasto col principio sancito nell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, esclude il diritto del difensore dell'imputato di

assistere, nella fase istruttoria, all'esame dei testimoni a futura

memoria (art. 357 cpv.) ed al confronto fra questi e l'imputato (art.

364).

2. - Con sentenza (n. 63 del 1972), depositata in data di oggi,

questa Corte ha accertato che non viola il diritto di difesa garantito

dalla Costituzione la norma, desumibile dall'art. 304 bis cod. proc.

pen., secondo la quale al difensore non è consentito di assistere

all'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria penale. A tale

conclusione la Corte è pervenuta in base alla considerazione che

siffatta disciplina, mentre da un canto trova giustificazione in

esigenze inerenti al sistema dell'istruttoria delineato dal vigente

ordinamento, non sacrifica definitivamente la difesa dell'imputato,

giacché la prova testimoniale, di regola, sarà ripetuta nel

successivo dibattimento, salvo che pubblico ministero e parti

consentano la semplice lettura del verbale istruttorio: di modo che il

contraddittorio si dispiegherà, in quella sede, in tutta la sua

pienezza, il difensore sarà in grado di richiedere che al teste siano

rivolte tutte le domande pertinenti all'oggetto della testimonianza

(art. 467) ed il giudice potrà decidere tenendo presenti le risultanze

acquisite al processo col dialettico intervento dell'accusa e della

difesa.

Queste ragioni, che giustificano l'esclusione del difensore

dall'assistenza alla normale prova testimoniale, non sussistono, come

è ovvio, nel caso della testimonianza a futura memoria.

Questa, infatti, viene assunta con le speciali modalità stabilite

nel secondo comma dell'art. 357 - fra le quali è di particolare

rilievo l'imposizione del giuramento - proprio in previsione

dell'impossibilità che il teste, a causa di infermità o di altro

grave impedimento, sia riesaminato in giudizio: al che puntualmente e

razionalmente corrisponde l'inclusione della deposizione a futura

memoria fra gli atti dei quali è consentita la lettura del verbale in

dibattimento (art. 462, secondo comma).

La legge, dunque, esclude che il difensore possa assistere ad un

atto istruttorio che essa stessa prevede come irripetibile e, in tal

modo statuendo, consente che sia definitivamente acquisita al processo

una prova sulla quale la difesa non ha potuto, né potrà in seguito,

interloquire con quei mezzi (domande, contestazioni, ecc.) che, invece,

essa è in grado di dispiegare a proposito della normale testimonianza,

quando questa vien ripetuta in dibattimento.

È evidente che il contrasto fra la norma denunziata ed il

principio costituzionale di raffronto non è attenuato né dall'obbligo

del giuramento, imposto al teste per renderlo più sensibile al dovere

di obiettività e di verità, né dalla possibilità di registrazione

meccanica della esposizione, introdotta dall'art. 2 della legge 6

dicembre 1965, n. 1369: queste modalità di assunzione della prova

dimostrano, certo, che il legislatore ha avvertito la sua peculiarità

rispetto alla normale testimonianza, ma non valgono a legittimare il

divieto dell'assistenza del difensore. Giova, al contrario, rilevare

che lo stesso ordinamento processuale offre elementi per una positiva

valutazione dell'attuale questione di legittimità costituzionale.

Ed invero dall'art. 304 bis, nelle sue disposizioni originarie ed

in quelle ora risultanti dalla ricordata sentenza n. 63 del 1972, si

deduce che al difensore dell'imputato è consentito di assistere (oltre

che all'interrogatorio, per il quale valgono le particolarissime

ragioni esposte nella sentenza n. 190 del 1970) a quegli atti che sarà

impossibile ripetere in dibattimento, quanto meno nelle stesse

condizioni di tempo e di luogo in cui essi vennero compiuti durante

l'istruttoria: la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma ora in esame elimina una ingiustificabile disarmonia del sistema.

3. - Le ragioni fin qui esposte valgono anche a dimostrare la

fondatezza della questione nella parte relativa alla esclusione del

diritto del difensore di assistere al confronto fra imputato e teste

assunto a futura memoria. Vero è che nella sentenza n. 63 è stata

ritenuta non illegittima tale esclusione nel confronto fra testi e

imputato o fra più imputati: ma è chiaro che nel caso di cui ora ci

si occupa determinante per l'opposta conclusione è la previsione

dell'irripetibilità del confronto in sede dibattimentale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis del

codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il

diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a

futura memoria (art. 357 cpv.) ed al con fronto fra imputato e

testimone esaminato a futura memoria (art. 364).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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