Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1969 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio

1962, n. 346, recante norme sul trattamento economico e normativo per i

dipendenti da ristoranti, trattorie, bar ed esercizi similari, promosso

con ordinanza emessa il 12 aprile 1967 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra Merlo Isabella e Gandini Maria,

iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.

Visto l'atto di costituzione di Merlo Isabella;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito l'avv. Benedetto Bussi, per la Merlo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile innanzi al tribunale di

Torino, promosso da Merlo Isabella per una controversia di lavoro nei

confronti di Gandini Maria, presso la quale aveva lavorato come

apprendista e, successivamente, aiuto-barista, percependo lire 15.000

mensili, elevate a lire 20.000 nel 1965, il tribunale, con ordinanza

del 12 aprile 1967, osservava che l'attrice, a sostegno della sua

domanda intesa ad ottenere le residue retribuzioni ed indennità varie,

non aveva provveduto ad indicare e produrre alcun contratto collettivo

postcorporativo; che, d'altronde, tenuto conto della estrema esiguità

del salario corrisposto, la materia doveva ritenersi ancora regolata,

fra l'altro, dal contratto collettivo del 15 maggio 1959, dall'accordo

nazionale del 17 gennaio 1948 e dall'accordo collettivo del 18 febbraio

1957, recepiti dal D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346.

Ciò premesso, il tribunale sollevava questione di legittimità

costituzionale di tale decreto presidenziale, nel suo intero testo, per

violazione degli artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione e per

contrasto con la sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 di questa Corte,

deducendo che il decreto era stato emesso in forza della legge 1

ottobre 1960, n. 1027, che aveva prorogato i termini della precedente

legge di delegazione n. 741 del 14 luglio 1959 sui minimi di

trattamento economico e normativo dei lavoratori, dichiarata

costituzionalmente illegittima con la suindicata sentenza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11 novembre 1967.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita soltanto

la Merlo con deduzioni depositate in data 1 dicembre 1967, nelle quali

si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa della lavoratrice assume che l'ordinanza di rimessione

non avrebbe tenuto conto che con la citata sentenza questa Corte non ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutti e due gli articoli

di cui si compone la legge di proroga n. 1027 del 1960, ma del solo

art. 1, che estendeva il campo di applicazione della delega agli

accordi e contratti stipulati dopo il 3 ottobre 1959, data di entrata

in vigore della precedente legge n. 1027 del 1960. Il contratto

collettivo e gli accordi recepiti dal denunziato decreto, per il fatto

stesso di essere stati stipulati prima della suddetta data, non

rientrerebbero nell'ipotesi della norma dichiarata illegittima, ma in

quella contenuta nel successivo articolo, di cui la Corte avrebbe

escluso l'illegittimità, in quanto si sarebbe limitato a prorogare di

quindici mesi l'esercizio della delega, con riferimento ai soli

contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla

precedente legge di delegazione. Considerato in diritto :

È stato denunziato a questa Corte il D.P.R. 2 gennaio 1962, n.

346, contenente norme sul trattamento economico e normativo per i

dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., emesso in forza della legge

di delegazione 1 ottobre 1960, n. 1027, deducendosi la violazione degli

artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione, nel presupposto che

tale legge sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nel

suo intero testo, con sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 di questa

Corte.

Il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione è erroneo.

La sentenza suindicata ha, infatti, dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, in quanto con

esso si intendeva provvedere, in contrasto con l'art. 39 della

Costituzione, ad una reiterazione della delega al Governo in tema di

trattamento economico e normativo ai lavoratori. Con la stessa

sentenza, però, si è anche esclusa in modo espresso l'illegittimità

del successivo art. 2, con il quale si è semplicemente prorogato di

quindici mesi - e cioè fino al 3 gennaio 1962 - l'esercizio della

precedente delega concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per i

contratti collettivi stipulati anteriormente alla data di entrata in

vigore di questa ultima.

Il decreto presidenziale denunziato si è uniformato agli stessi

criteri e, avendo recepito contratti collettivi stipulati nel termine

suindicato, non rientra nell'ipotesi dell'art. 1 della legge n. 1027

del 1960, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.

106 del 1962. Né può essere altrimenti censurato per essere stato

ammesso nel termine di proroga di cui all'art. 2 della stessa legge,

cioè di una norma, la cui illegittimità è stata esplicitamente

negata con la stessa sentenza (cfr. pure sentenza n. 137 del 1968).

La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme sul trattamento

economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc.,

sollevata in riferimento agli artt. 39 e 77, primo comma, della

Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE.

ECLI:IT:COST:1969:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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