Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 8/1985

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1985, n.

103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31

dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie), promosso

con ordinanza emessa il 13 aprile 1992 dal Pretore di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Cipriano Cipriani ed il ministero

del tesoro, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 aprile 1992 il pretore di Livorno ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n.

8, convertito dalla legge

27 marzo 1985, n. 103, nella interpretazione che esclude la

irripetibilità delle somme non pagate spontaneamente.

Lo stesso pretore, con sentenza del 1° febbraio 1982, aveva

riconosciuto ad un medico, titolare di un laboratorio di analisi

mediche, il diritto a percepire dall'Inam il pagamento degli aumenti

o adeguamenti sul corrispettivo risultante dalle convenzioni stipulate.

La decisione era stata riformata dal tribunale, il cui giudizio

era stato successivamente confermato dalla Corte di cassazione. A

seguito di ciò, il ministero del tesoro aveva chiesto la

restituzione della somma percepita, con le dovute maggiorazioni.

Il medico ha convenuto in giudizio il ministero, chiedendo che

venisse dichiarata infondata la pretesa ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito nella legge 27

marzo 1985, n. 103, il quale, dopo aver dettato l'interpretazione

autentica degli artt. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e

8, sesto comma, del d.l. n. 264 del 1974, nel senso della non

spettanza delle suddette maggiorazioni per l'adeguamento degli indici

ISTAT, ha stabilito che "sono comunque irripetibili le somme già

corrisposte sulla base di diverse interpretazioni".

La norma viene peraltro interpretata dalla Corte di cassazione nel

senso che l'irripetibilità si riferisce solo alle somme

spontaneamente pagate dagli enti mutualistici ai sanitari

convenzionati e non anche alle somme corrisposte in esecuzione di

decisioni giudiziali.

In tal modo, ad avviso del giudice a quo, si vanifica la finalità

della legge, individuata nella intenzione di por fine "alle diverse

interpretazioni delle disposizioni sopra indicate", e si applica la

norma in modo irragionevole, incongruo ed arbitrario, dando vita ad

una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni giuridiche

identiche, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, il pretore di Livorno osserva che, nella

specie, la sentenza della Corte di cassazione n. 2894 del 1987

(rectius, 1988) è successiva alla disposizione di cui all'art. 6,

della legge 27 marzo 1985, n. 103 e non influisce sul giudizio, che

prescinde da essa e riguarda la richiesta di applicazione della

normativa succitata a seguito di domanda di restituzione delle somme

già pagate. Ne deduce quindi che il giudizio non può essere

definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale il cui accoglimento comporterebbe

l'accoglimento del ricorso.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza o quanto meno infondata.

Il pagamento, della cui ripetizione è controversia, venne

eseguito per effetto della esecutività della sentenza di primo

grado, favorevole al medico convenzionato, ma il giudizio si è già

concluso con sentenza definitiva di segno opposto, emessa dopo

l'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 27 marzo 1985, n. 103.

Ad avviso dell'Avvocatura, esiste dunque un giudicato che ha

definito la controversia in modo incompatibile con le pretese, e le

assunte fonti normative, oggi azionate dal medico nel giudizio a quo

e dunque tale da rendere irrilevante la norma della cui

costituzionalità si dubita.

Quanto al merito l'Avvocatura ricorda che nella sentenza n. 6 del

1988 questa Corte, nell'esaminare i dubbi all'epoca sollevati circa

la legittimità della limitazione della regola dell'irripetibilità,

aveva fatto riferimento a quella giurisprudenza amministrativa che

sottopone ad un trattamento differenziato il pagamento oggettivamente

indebito di emolumenti retributivi in relazione alle circostanze in

cui quel pagamento fosse avvenuto.

Le limitazioni che quella giurisprudenza, cui il legislatore si è

ispirato nella norma in esame, apporta alla regola della

ripetibilità presuppongono almeno che il pagamento sia stato non

coartato: se le somme vengono invero ottenute contro la volontà del

preteso debitore, che contesta di essere tale e che è costretto

all'esborso solo perché minacciato di esecuzione forzata, non è

neppure profilabile uno stato di buona fede del percipiente,

opponibile a chi è coartato a pagare.

Se anche a questo caso si potesse estendere l'applicazione

dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, si avrebbe l'assurdo

effetto di una sentenza, che ancorché ingiusta e come tale

riconosciuta poi dal giudice del gravame, acquisterebbe nella

sostanza autorità di giudicato solo perché medio tempore posta in

esecuzione.

Ad avviso dell'Avvocatura la questione va dunque dichiarata

infondata. Considerato in diritto

1. - Viene posta in dubbio la legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla legge 27

maggio 1985, n. 103. L'articolo, dopo avere dettato l'interpretazione

autentica degli artt. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e

8, sesto comma, del d.l. n. 264 del 1974, nel senso della non

spettanza ai sanitari di aumenti o adeguamenti di alcun genere

rispetto ai corrispettivi risultanti dall'ultima convenzione

stipulata da ciascun ente con le categorie professionali, sancisce

l'irripetibilità delle somme già corrisposte sulla base di diverse

interpretazioni delle disposizioni sopra indicate. La norma viene

costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che

l'irripetibilità non si riferisce alle somme erogate in esecuzione

di decisioni giudiziarie ed ancora oggetto di contestazione.

Ad avviso del giudice a quo, tale interpretazione violerebbe

l'art. 3 della Costituzione.

Essa determinerebbe infatti disparità di trattamento

ingiustificate perché fondate soltanto sulle differenti modalità di

pagamento dei corrispettivi. Le situazioni giuridiche sarebbero per

contro rese omogenee dalla corresponsione avvenuta sulla base di una

interpretazione delle norme contraddetta dalla legge di

interpretazione autentica.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato contesta l'ammissibilità

della questione.

Il pagamento venne eseguito per effetto della esecutività della

sentenza di primo grado, favorevole al medico convenzionato, ma il

giudizio si è poi concluso con sentenza definitiva di contenuto

opposto, pronunciata dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n.

8 del 1985.

Esisterebbe dunque un giudicato incompatibile con le pretese del

medico, tale da rendere irrilevante la norma della cui

costituzionalità si dubita.

L'eccezione non può accogliersi. Il giudizio conclusosi con la

sentenza della Corte di cassazione n. 2894 del 1988 aveva ad oggetto

il diritto del sanitario a percepire dall'Inam alcuni compensi

aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla convenzione. Il

giudizio, nel corso del quale è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale, concerne per contro la ripetibilità da

parte dell'Inam delle somme già corrisposte, pur in presenza del

disposto dell'art. 6 impugnato. Il thema decidendum non poté essere

considerato né nelle due sentenze di merito, entrambe anteriori

all'entrata in vigore della nuova disciplina, essendo dell'1 febbraio

1982 quella del pretore e dell'11 gennaio 1985 quella del tribunale,

né nella sentenza della Corte di cassazione, non risultando il thema

stesso tra i motivi di ricorso.

Deve quindi concludersi che, sebbene il secondo giudizio sia

conseguenziale al primo, tra i due non esiste identità né quanto

all'oggetto né quanto alle norme venute in considerazione.

3. Nel merito, peraltro, la questione è infondata.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la

irripetibilità delle somme già corrisposte trova fondamento, per un

verso, nella erronea interpretazione della norma da parte del solvens

e, per altro verso, nella buona fede dell'accipiens, che la norma di

interpretazione autentica ha inteso salvaguardare. Entrambi i

presupposti difettano quando il pagamento venga imposto al preteso

debitore, che pur continui a protestare il proprio buon diritto.

Le differenziazioni di trattamento che discendono dalla

giurisprudenza di legittimità si collegano quindi non a mere

modalità di esecuzione del pagamento, secondo quanto contesta il

giudice a quo, ma a diversità sostanziali della posizione delle

parti nel loro reciproco rapporto.

Tali diversità risultano, nell'ambito delle valutazioni rimesse a

questa Corte in relazione al parametro costituzionale invocato,

idonee a giustificare il regime giuridico che consegue al consolidato

orientamento della Corte di cassazione.

Il rilievo è ulteriormente confortato dalla constatazione che le

differenziazioni risultano coerenti con la ratio della norma.

Anche questa Corte ha infatti già osservato, con sentenza n. 6

del 1988, che la disciplina in esame si ispira al principio, che ha

ricevuto significativa applicazione dalla giurisprudenza

amministrativa proprio in materia di retribuzione, della

irripetibilità delle somme percepite in buona fede dagli

interessati. Non risulta quindi irrazionale che differenziazioni di

trattamento siano disposte in relazione alla presenza o all'assenza

di questo scriminante elemento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito dalla

legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione

delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni

sanitarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal pretore di Livorno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari