Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. della

navigazione promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1979 dal

Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Gravino Ciro e

S.p.A. Rimorchiatori Sardi iscritta al n. 480 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217

dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto di un

marittimo di percepire l'indennità di anzianità, a seguito della

cessazione del suo rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, il

Pretore di Napoli ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. nav. nella parte in

cui esclude il diritto all'indennità di anzianità nell'ipotesi di

risoluzione del contratto di arruolamento per fatto imputabile

all'arruolato.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione,

nell'ordinanza di rimessione si sottolinea il carattere anche

retributivo (oltre che previdenziale) dell'indennità di fine

rapporto, affermandosi che il lavoratore non può essere privato di

essa senza che venga meno il rapporto tra retribuzione, qualità e

quantità del suo lavoro, garantito dall'art. 36 Cost. Si cita al

riguardo la sentenza 27 giugno 1968, n. 75 di questa Corte, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ.,

nella parte in cui escludeva il diritto del lavoratore all'indennità

nell'ipotesi di cessazione del rapporto in seguito a dimissioni

volontarie o licenziamento per colpa del lavoratore. Sotto altro

profilo, si deduce la incostituzionalità della norma anche in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, essendo il

diritto all'indennità di anzianità riconosciuto alla generalità

dei prestatori di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto

(art. 9 legge 15 luglio 1966, n. 604), la norma impugnata opererebbe

una discriminazione in danno dei lavoratori marittimi del tutto

ingiustificata.

Davanti a questa Corte non vi sono stati né intervento del

Presidente del Consiglio, né costituzione di parti private. Considerato in diritto

2. - Il giudice rimettente censura per violazione degli artt. 36 e

3 Cost. l'art. 352 cod.nav., secondo il quale in caso di risoluzione

del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, l'indennità di

anzianità è dovuta all'arruolato, "salvo che la risoluzione avvenga

per fatto imputabile all'arruolato stesso". La norma è conforme al

precetto posto dalla originaria formulazione dell'art. 2120, primo

comma, cod. civ. (anteriore, cioè, alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale ad opera della sentenza 20 giugno 1968,

n. 75).

Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del

contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità

non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da

ascrivere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.

Questa Corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occasione

di estendere l'ambito di operatività del principio così sancito,

riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti

(sent. 29 gennaio 1970, n. 14) o in caso di durata del rapporto di

lavoro a tempo indeterminato inferiore all'anno (sent. 28 dicembre

1971, n. 204) ovvero in caso di licenziamento in tronco del

lavoratore domestico (sent. 4 maggio 1972, n. 85) o, ancora, in caso

di destituzione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa

autoferrotranviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140). Incidendo poi su

normative particolari, la Corte è intervenuta su disposizioni poste

dalla contrattazione collettiva, in base a previsioni di legge,

riguardanti attività lavorative speciali: contratto di lavoro

giornalistico (riduzione della indennità di anzianità in caso di

dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio:

sent. 18 dicembre 1973, n. 188); contratto di lavoro di artigiano, di

viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo 1974, n. 85) e, superando

il riferimento limitativo agli operai e agli impiegati, estendendo il

riconoscimento della indennità alla categoria dei dirigenti

industriali (sent. 20 gennaio 1971, n. 7).

Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con

l'affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli

effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., influenzano qualsiasi

disposizione che privi il lavoratore dimissionario o licenziato per

giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza, come di

ogni altra indennità, comunque denominata, da corrispondersi in

conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile

1974, n. 1136; 11 aprile 1969, n. 1168).

3. - La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetute occasioni

di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro, le

peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ragioni

di alcuni rilevanti aspetti della relativa disciplina: dalla durata

della prescrizione (sent. 27 giugno 1973, n. 98) ai limiti del

pignoramento della retribuzione del marittimo (sent. 4 aprile 1974,

n. 101); dalla titolarità e dalle modalità di esercizio del diritto

di sciopero (sent. 28 dicembre 1962, n. 124) all'applicabilità della

disciplina del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

(sent. 26 maggio 1976, n. 129), e, infine, all'oggetto e alla

funzione del rapporto di lavoro marittimo "in comandata",

caratterizzato dalla macanza della prestazione del lavoro su nave in

navigazione (sent. 13 dicembre 1985, n. 336).

Le peculiarità (e le connesse esigenze) del lavoro del personale

navigante marittimo hanno fondato decisioni quasi sempre preclusive

dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina generale del

lavoro ordinario; mentre quando si è ravvisato il possibile

adattamento della normativa generale al rapporto speciale, la Corte

ne ha prescritto l'osservanza (cfr. sent. 4 febbraio 1982, n. 23:

garanzia della "consecutività" delle ventiquattro ore di riposo

settimanale).

4. - I rapporti tra la disciplina del contratto di arruolamento,

posta dal codice della navigazione, e quella della prestazione di

lavoro, subordinato contenuta nel codice civile, sono regolati

dall'art. 1 cod. nav., che sancisce il principio della priorità

dell'applicazione del codice e delle leggi speciali (oltre che degli

usi e dell'analogia) rispetto al ricorso al diritto comune, dando

così prevalenza della normativa propria della materia.

Contestualmente al principio della graduazione di queste fonti, la

Corte ha affermato l'esigenza della parità di tutela del lavoratore

marittimo rispetto a quello comune, salvo che esistano (e prevalgano)

esigenze diverse che giustifichino la differenziazione della tutela

(cfr. sent. n. 98 del 1973 cit.). Esigenza della tutela (ed eventuali

ragioni di non operatività di essa) che è opportuno richiamare nel

presente giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di

funzionamento della disciplina speciale, che si esplica con priorità

rispetto al diritto comune, quando questo preveda ad esempio,

fattispecie valide come tertium comparationis (e l'art. 2120

cod.civ., nella formulazione expurgata, ne costituisce esemplare

espressione). Ove, invece, il raffronto operi in via diretta tra la

fattispecie di diritto speciale e le disposizioni della Costituzione,

si è al di fuori dell'ambito di priorità del diritto speciale, data

la prevalenza determinata dal rango superiore del precetto

costituzionale.

Sì che qualora - come nel presente caso - l'ordinanza di

rimessione sospetti il contrasto tra l'art. 352 c. nav. e gli artt.

36 e 3 della Costituzione, ove tale contrasto si riconosca esistente,

la caducazione della norma consegue dalla riconosciuta

incompatibilità di essa con la fonte normativa poziore.

5. - Ritiene inoltre la Corte di dover sottolineare, sempre in

materia di fonti, che l'evoluzione in atto della normativa del

rapporto di arruolamento è caratterizzata dall'accentuazione del

ruolo di talune delle fonti che l'art. 1 cod. nav. collocava in

posizione subordinata. Tra esse, in particolare, quelle che sono

espressione dell'autonomia collettiva, chiamate ad operare in modo

sempre più penetrante nella disciplina degli aspetti retributivi del

rapporto: così per la legge 31 marzo 1977, n. 91, il cui art. 1

regola la determinazione dell'indennità di fine rapporto; così per

la legge 19 dicembre 1979, n.649 che, aggiungendo all'art. 325 c.

nav. un apposito comma, demanda ai contratti collettivi di

determinare e regolare "la misura e le componenti della

retribuzione"; così, infine, per la legge 29 maggio 1982, n. 297

(art. 4, secondo comma) che, ponendo la nuova disciplina del

trattamento di fine rapporto, demanda ai contratti collettivi la

determinazione e la regolamentazione della retribuzione in materia

(cfr. n. 7).

Può dunque affermarsi che la normativa del contratto di

arruolamento, posta dal codice della navigazione, viene sempre più

largamente limitata dalla produzione dell'autonomia collettiva,

cedendo ad essa momenti fondamentali (contenuto delle prestazioni,

durata, retribuzione, sanzioni disciplinari, ecc.). L'espressione

sintetica di questa evoluzione normativa, è contenuta negli artt. 5,

n. 35 e 9 dello schema di disegno di legge (1986) recante delega al

Governo per emanare un nuovo codice della navigazione e la relazione

illustrativa (nn. 3, 20, 41).

Rispetto alla disciplina di taluni degli anzidetti aspetti del

contratto di arruolamento l'autonomia collettiva si è venuta a

collocare come fonte primaria, mentre altre fonti, alle quali era

stata attribuita dall'art. 1 posizione prioritaria, hanno assunto

ruolo subordinato.

6. - Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione ha peraltro

escluso la priorità attribuita in generale alla contrattazione

collettiva (c.c.n.l. per i marittimi imbarcati su navi da carico da

151 a 3000 t.s.l., che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione

dell'indennità di anzianità), dato che nel caso concreto

l'ordinanza afferma trattarsi di "navigazione in senso improprio" (su

pontone-grue) limitata alla distanza di tre miglia dal porto. Onde la

lacuna, così ravvisata, nella contrattazione collettiva deve essere

necessariamente colmata dall'art. 352 cod. nav., rispetto al quale

sussistono, peraltro, i vizi di legittimità costituzionale

denunciati dal giudice rimettente per contrasto con l'art. 36

(mancata attribuzione al marittimo della parte di retribuzione

dovutagli all'atto della risoluzione del rapporto) e con l'art. 3

Cost. (discriminazione tra le posizioni del lavoratore, arruolato a

tempo indeterminato, quanto alla corresponsione della indennità di

anzianità, rispetto agli altri lavoratori subordinati, in caso di

risoluzione del rapporto per fatto ad esso imputabile).

7. - Ai fini del presente giudizio le considerazioni innanzi

svolte esimono dall'affrontare il tema dell'applicabilità al

contratto di arruolamento della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e dei

riflessi sulla fattispecie della già ricordata legge 29 maggio 1982,

n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto di

lavoro (cfr. n. 5). Invero l'ordinanza di rimessione, emanata il 17

aprile 1979, si riferisce a contratto di arruolamento, cessato il 7

settembre 1977 (il ricorso avanti il pretore nella qualità di

giudice del lavoro era stato proposto l'11 novembre 1978) e l'art. 5

della legge n. 297 del 1982 dichiara non applicabile la normativa da

essa posta ai prestatori di lavoro in caso di rapporto già cessato

all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa (1° giugno 1982).

Sì che non interessa precisare se ed in quali limiti l'art. 4 della

legge n. 297 cit. operi sul trattamento di fine rapporto previsto dal

novellato art. 2120 c. civ.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella

parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità

nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo

indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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