Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/03/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo

comma, del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (Conglobamento dell'assegno

temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale,

in rapplicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), promosso con

ordinanza emessa il 20 marzo 1971 dal pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Giambarresi Francesco e la ditta Gorla

Alberto, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Giambarresi Francesco e della

ditta Gorla Alberto;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Massimo Medina e Giacomo Antonelli, per la ditta

Gorla Alberto.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Francesco Giambarresi chiamava in giudizio, dinanzi al pretore

di Genova, la ditta Alberto Gorla - impresa appaltatrice di servizi ed

opere per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato - alle cui

dipendenze aveva lavorato percependo l'assegno temporaneo di cui alla

legge 6 febbraio 1963, n. 45, e ne chiedeva la condanna al pagamento in

suo favore di lire 57.877, per non essere stato conteggiato l'assegno

nella gratifica natalizia, nelle ferie, nelle festività e

nell'indennità di anzianità.

Il pretore osserva che la citata legge n. 45 del 1963, attribuendo

l'assegno suddetto anche al personale dell'Azienda delle ferrovie dello

Stato, aveva escluso che fosse computato in qualsiasi altro emolumento.

Successivamente, il d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, lo aveva conglobato

nella retribuzione del personale statale, statuendo che la nuova misura

di esso avesse, fra l'altro, effetto su tutte le indennità commisurate

a tale retribuzione.

Invece, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed

opere per conto della ridetta azienda - sebbene il legislatore (artt. 3

e 8 legge 23 ottobre 1960, n. 1369; art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n.

1192) avesse in precedenza riconosciuto alle due categorie di

dipendenti il diritto al medesimo trattamento economico e normativo -

l'art. 21 del d.P.R. n. 373 aveva confermato l'esclusione dell'assegno

dalla determinazione dei vari "istituti contrattuali".

Ciò premesso, il pretore, con ordinanza del 20 marzo 1971,

sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della norma ora indicata, nella parte in

cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 45 del 1963.

Dinanzi a questa Corte si sono ritualmente costituite le parti del

giudizio a quo.

La difesa del Giambarresi, nel chiedere che, in riferimento

all'art. 3 Cost. (oltreché - aggiunge - all'art. 36 che è, però,

estraneo all'ordinanza), la disposizione sia dichiarata illegittima,

richiama anche la giurisprudenza di questa Corte sul principio di

eguaglianza ed afferma che, rispetto ai dipendenti delle imprese

appaltatrici dei servizi ed opere dell'Azienda delle ferrovie dello

Stato, non solo i dipendenti statali, ma pure quelli dei corrispondenti

settori privati avrebbero un trattamento economico e normativo più

favorevole, in quanto ogni elemento della loro retribuzione sarebbe

posto a base del calcolo delle altre indennità.

La difesa della ditta Gorla chiede che la questione sia dichiarata

non fondata. Al riguardo prospetta le differenze fra la categoria dei

dipendenti dell'Azienda delle ferrovie statali e quella dei dipendenti

delle imprese appaltatrici; precisa che a favore di questi ultimi il

legislatore avrebbe voluto un trattamento economico non inferiore solo

nel minimo a quello dei dipendenti delle amministrazioni allorché vi

sia piena corrispondenza di mansioni, e fa presente, infine, che

l'assegno temporaneo è stato soppresso dall'art. 19 del d.P.R. del

1965 per il personale statale e, per quello delle imprese appaltatrici

conservato con le caratteristiche sue proprie.

Con memoria depositata il 27 dicembre 1973, la difesa della ditta

insiste nelle sue conclusioni e prospetta anche l'inammissibilità e

l'irrilevanza della questione, deducendo che la norma denunziata non

poteva modificare la situazione giuridica dei dipendenti delle imprese

private, senza oltrepassare i limiti della legge di delegazione,

attinente esclusivamente al trattamento economico del personale di

pubblica Amministrazione, e che neppure questa Corte potrebbe,

sostituendosi al legislatore, considerare conglobato nella retribuzione

l'assegno temporaneo dei dipendenti delle aziende private. Considerato in diritto :

1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 21, secondo comma,

del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, nella parte in cui richiama l'ultimo

comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45, disposizione che

esclude l'assegno temporaneo, introdotto dalla stessa legge, dalla

determinazione dei vari istituti contrattuali dei dipendenti delle

imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Azienda delle

ferrovie dello Stato.

Si assume che, con tale richiamo, sia stato violato il principio di

eguaglianza per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti

dell'azienda statale, per i quali lo stesso d.P.R. ha conglobato

l'assegno nelle retribuzioni, statuendo che su queste si determinino

tutte le indennità ad esso commisurate.

2. - Occorre, anzitutto, inquadrare la disposizione censurata

nell'ambito dei principi seguiti dal legislatore in tema di divieto di

interposizione nel lavoro.

La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel porre il divieto, ha, tra

l'altro, statuito, a garanzia dei lavoratori occupati in violazione di

esso, che i medesimi siano considerati a tutti gli effetti alle

dipendenze dell'imprenditore che abbia utilizzato le loro prestazioni

(art. 1, ultimo comma). Per le opere e i servizi da eseguirsi

nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria

dell'appaltatore, ha, poi, previsto, a tutela dei lavoratori da questo

dipendenti, che l'appaltante sia tenuto in solido con l'appaltatore a

corrispondere loro un trattamento minimo non inferiore a quello

spettante ai propri dipendenti (art. 3).

Per altro, nell'ipotesi di impiego di mano d'opera negli appalti

concessi dalle amministrazioni autonome dello Stato (ferrovie,

monopoli, poste e telecomunicazioni), in luogo di tali garanzie, è

stato consentito (art. 8) di emanare particolari disposizioni purché

si conformino a quelle della citata legge n. 1369 del 1960.

A tal fine sono state emanate le norme regolamentari di cui al

d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il quale ha prescritto (art. 2, primo

comma) alle suddette amministrazioni autonome di inserire nei contratti

di appalto clausole che assicurino, al personale delle imprese, il

trattamento previsto dal contratto collettivo vigente per la categoria,

durante l'esecuzione dell'appalto.

Lo stesso d.P.R. ha, tuttavia, disposto che il trattamento

economico non potrà, comunque, essere inferiore a quello spettante ai

lavoratori dell'azienda autonoma, ove esista piena corrispondenza di

mansioni (art. 2, secondo comma) e ha precisato che il raffronto

economico è da riferire in tal caso allo stipendio o paga base del

personale di ciascuna azienda autonoma ed alla paga tabellare del

contratto collettivo della categoria, fermo restando, nelle altre voci

retributive, il trattamento previsto da tale contratto (art. 2, terzo

comma).

3. - L'intento del legislatore di uniformarsi, anche per gli

appalti concessi dalle amministrazioni autonome dello Stato, agli

stessi criteri dettati per le opere e servizi appaltati da privati

imprenditori di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, risulta,

oltre che da questa stessa legge (art. 8 citato), dalle norme

sull'assegno temporaneo del personale dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato.

Tale assegno, introdotto con la legge n. 45 del 1963, non faceva

certamente parte della retribuzione base di quel personale. Infatti,

non era, fra l'altro, computabile agli effetti del trattamento di

quiescenza, della tredicesima mensilità e di qualunque altro

emolumento commisurato allo stipendio; né poteva percepirsi più di

una volta, in caso di cumulo (se consentito) di impieghi. E, tuttavia,

esso è stato esteso, con analoghe limitazioni e con la stessa

decorrenza, ai dipendenti delle imprese appaltatrici per conto

dell'azienda suddetta, proprio per soddisfare la finalità perseguita

nella citata legge sul divieto di interposizione nel lavoro.

A seguito della delega al Governo sul conglobamento del trattamento

economico del (solo) personale statale, concessa con legge 5 dicembre

1964, n. 1268, è stato, infine, emanato il d.P.R. n. 373 del 1965, che

ha conglobato l'assegno temporaneo nella retribuzione del personale

statale. Come logico corollario di tale conglobamento, l'ammontare

della nuova retribuzione ha effetto su tutte le indennità commisurate

ad essa (art. 2).

4. - Per intendere l'innovazione apportata dalla norma denunziata,

anzitutto occorre tenere presente quale fosse, prima della sua

introduzione, il meccanismo del rapporto economico tra la retribuzione

base dei dipendenti dell'azienda e quella tabellare del contratto

collettivo della categoria dei dipendenti dell'impresa appaltatrice.

Essendo la retribuzione di questi ultimi da riferire alla retribuzione

base dei primi, analogo riferimento doveva farsi tutte le volte che

occorreva tenere conto della retribuzione ai fini della determinazione

delle varie indennità ad esso commisurate.

Al medesimo risultato avrebbe dovuto pervenirsi per il dipendente

privato, a seguito del conglobamento a favore del dipendente

dell'azienda autonoma.

Ciò, però, è stato impedito dalla norma denunziata, la quale, ai

fini del raffronto del trattamento economico del dipendente privato,

richiama l'art. 2 del citato d.P.R. n. 1192 del 1961; e, tuttavia,

mantiene fermo il criterio limitativo della non computabilità

dell'assegno nei vari istituti contrattuali, propri del dipendente

privato, di cui all'art. 3 della legge n. 45 del 1963, nonostante che

sia venuta meno (art. 2 d.P.R. del 1965), a seguito del conglobamento,

la corrispondente disposizione per il dipendente dell'Azienda di Stato

(art. 1 legge 1963).

5. - Non è da esaminare se la censurata disposizione abbia mutato

la natura regolamentare delle norme contenute nel ridetto art. 2 del

d.P.R. 1961, elevandole alla dignità di legge formale. È certo,

però, che tale disposizione, nel menzionare quell'articolo, si è

riferita anche al suo terzo comma che impone di tener conto, quale

termine dell'equiparazione, dell'intera retribuzione base del

dipendente pubblico.

Non sembra, però, corretto confermare tale modalità di raffronto,

e, nello stesso tempo, disporre che l'assegno, ora conglobato nello

stipendio, venga nuovamente decurtato da esso.

Una statuizione del genere contrasta con lo stesso criterio di

raffronto, che, invece, è mantenuto fermo; e confligge, per la sua

irragionevolezza e la disparità di trattamento che ne deriva, con il

principio di eguaglianza tra le due categorie, al quale lo stesso

legislatore si è attenuto nella legge del 1960 sul divieto

dell'interposizione del lavoro e, poi, nella successiva legge del 1963

sull'assegno temporaneo.

Deve, perciò, dichiararsi l'illegittimità costituzionale del

disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 373 del 1965, nella parte in cui

richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45.

La dichiarazione di illegittimità va limitata all'ipotesi

prospettata dal giudice a quo - che vi sia piena corrispondenza di

mansioni fra il dipendente dell'impresa appaltatrice e quello

dell'azienda autonoma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (sul conglobamento

dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del

personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n.

1268), nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della

legge 6 febbraio 1963, n. 45.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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