Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/03/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 413/1989
  • art. 5legge 37/1990
  • art. 2legge 37/1990

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

(recte: 2) del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti

in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 2

(recte: 5) del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai

pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi

al periodo contrattuale 19881990, nonché disposizioni urgenti in

materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modifiche,

dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli

artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di

spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali

dell'arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte

costituzionale n. 277 del 3 12 giugno 1991 e all'esecuzione di

giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al

personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di

polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della legge

6 marzo 1992, n. 216, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno

1997 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto Droghini Roberto

contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 867 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti l'atto di costituzione di Droghini Roberto nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Filippo de Jorio per Droghini Roberto e l'Avvocato

dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dal colonnello Roberto

Droghini, collocato a riposo in data 15 marzo 1983, per la

riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base degli

aumenti retributivi corrisposti a favore del personale dirigenziale

in servizio, la Corte dei conti, Sezione seconda centrale, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del

d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di

trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad

essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito

in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre

1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui

miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 19881990,

nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),

convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge

23 gennaio 1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio

1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con

modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Il giudice a quo premette che una questione analoga alla presente

è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 178 del 1995;

tale pronuncia, peraltro, essendo fondata sulla genericità della

prospettazione (erano impugnati i testi integrali dei tre

decreti-legge), non può avere alcun effetto preclusivo in sede

odierna, ove le norme sono puntualmente indicate.

Ciò posto la Corte rimettente sottolinea che, in conseguenza dei

miglioramenti economici introdotti dalle norme impugnate per gli

stipendi dei dipendenti in servizio, si è venuta a creare in danno

dei pensionati una sperequazione così grave da essere in tutto

assimilabile a quella corretta dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 1 del 1991.

Tenuto conto della natura di retribuzione differita che la

giurisprudenza costituzionale riconosce alla pensione, questa deve

essere in grado, secondo l'art. 36 Cost., di assicurare all'ex

dipendente ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; e

ciò è possibile solo se sussiste una ragionevole corrispondenza tra

gli incrementi stipendiali e quelli pensionistici. D'altra parte,

secondo quanto ribadito dalle sentenze nn. 42 e 226 del 1993 di

questa Corte, la proporzionalità e l'adeguatezza del trattamento di

quiescenza devono esistere non solo al momento della cessazione dal

servizio, ma anche in seguito.

Nel caso in esame, invece, l'obiettivo di perequazione delle

pensioni contenuto nel d.-l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito in

legge 14 novembre 1987, n. 468 è stato totalmente vanificato dalle

norme oggi sospettate di incostituzionalità, le quali hanno

incrementato le retribuzioni rispettivamente del 15%, del 15% e del

9%, determinando così una divaricazione tra queste e le pensioni di

circa il 47%. Pur essendo indubbio che il legislatore gode di ampia

discrezionalità nella fissazione dei rapporti tra incrementi

stipendiali ed incrementi pensionistici, è paradossale che due

dirigenti di pari grado, con identica attività di servizio, vengano

a ricevere trattamenti di quiescenza sensibilmente diversi sulla base

del solo fattore temporale, con sicuro danno per il dipendente più

anziano, che solitamente è anche quello con maggiori necessità.

Il giudice rimettente, quindi, conclude chiedendo che le norme

impugnate vengano dichiarate costituzionalmente illegittime nella

parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici ivi contemplati

al personale già collocato a riposo.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il colonnello Droghini, chiedendo l'accoglimento della

questione.

Nella articolata memoria la parte privata fa propri i passaggi

logici dell'ordinanza di rimessione, sottolineando la palese

irrazionalità di una normativa che, obliterando il contenuto delle

sentenze n. 1 del 1991 e n. 501 del 1988 della Corte costituzionale,

crea notevolissime differenze tra pensionati e lavoratori in

servizio, oltre che tra pensionati e pensionati, sulla base del solo

dato temporale (c.d. pensioni d'annata). D'altra parte la

giurisprudenza costituzionale ha ribadito in subiecta materia i

principi della proporzionalità e della necessità del continuo

adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli dei dipendenti in

servizio, esigendo che vi sia sempre quella ragionevole

corrispondenza che, pur non traducendosi in assoluta identità,

garantisce pur sempre che siano rispettati i parametri di cui agli

artt. 36 e 38 della Carta fondamentale.

3. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile

ovvero infondata.

La difesa erariale osserva che la normativa da scrutinare è immune

dai lamentati vizi, poiché il legislatore ha il potere di disporre

precisi limiti temporali per l'applicabilità delle norme nuove,

tanto più che il tempo è un fondamentale elemento di

diversificazione delle situazioni giuridiche. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, Sezione seconda centrale, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.-l. 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in

legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre

1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui

miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 19881990,

nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),

convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge

23 gennaio 1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio

1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con

modifiche, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. - Va preliminarmente osservato che il giudice a quo volendo

sottoporre allo scrutinio di questa Corte le norme che hanno disposto

incrementi degli stipendi, ha invece indicato articoli diversi da

quelli che specificamente prevedono detti aumenti stipendiali (e

cioè più esattamente: l'art. 1, comma 2, del d.-l. 27 dicembre

1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e l'art.

5 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge, con

modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21).

Tuttavia, la questione delineata in termini sostanziali

sufficientemente chiari nell'ordinanza di rimessione, può essere

ugualmente decisa, previa correzione di detto errore.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Le norme impugnate si limitano, secondo quanto rilevato dallo

stesso giudice a quo a disporre incrementi degli stipendi per il

personale dirigenziale in servizio, senza che vi sia alcuna

previsione riguardante il personale in quiescenza. Tale omissione

legislativa, osserva l'ordinanza di rimessione, non rispettando

l'esigenza del necessariocostante adeguamento della dinamica

pensionistica a quella stipendiale, avrebbe determinato una eccessiva

divaricazione tra gli emolumenti percepiti dal personale in servizio

e quelli dei colleghi di pari grado collocati a riposo in data

antecedente all'entrata in vigore delle norme contestate. Si chiede

pertanto nel dispositivo la declaratoria di incostituzionalità delle

disposizioni relative agli aumenti stipendiali "nella parte in cui

non prevedono l'estensione dei benefici da essi contemplati al

personale collocato in quiescenza".

4. - Nei termini della questione, così come impostata

dall'ordinanza, è decisivo rilevare in questa sede che la costante

giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 409 del 1995, n.

226 e n. 42 del 1993, n. 119 del 1991, n. 20 del 1991 e n. 173 del

1986) ha sempre ribadito contrariamente a quanto prospetta il giudice

rimettente che non vi è un principio costituzionale che imponga

l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio

1990, n. 37, dell'art. 5 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344

(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti

economici relativi al periodo contrattuale 19881990, nonché

disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in

legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 gennaio

1991, n. 21, e degli artt. 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5

(Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento

economico dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri in relazione

alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 12 giugno 1991

e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche,

dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei

conti, Sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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