Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3,

della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in

materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di

riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1996 dal tribunale di

Salerno nel procedimento civile vertente tra Fusco Roberto e il

Ministero delle finanze, iscritta al n. 1277 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione

avverso l'iscrizione a ruolo di tassa automobilistica, l'adito

tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,

n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni

delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di

imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.

Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della

famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle

agevolazioni tributarie), nella parte in cui stabilisce che l'azione

giudiziaria di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei tributi,

per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie,

può essere proposta entro centottanta giorni dalla notifica della

decisione dell'intendente di finanza, o, in mancanza di questa, dal

sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

Il carattere necessario del previo esperimento della procedura

amministrativa appare al giudice a quo in contrasto con gli artt. 24

e 113 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della

Corte costituzionale, che ha sottolineato che, pur non comportando le

predette norme costituzionali una assoluta correlazione tra la

nascita del diritto soggettivo e la sua azionabilità, che può

essere differita ad un momento successivo laddove lo richiedano

esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia,

tuttavia il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite

imposto dalla necessità di non rendere la tutela giurisdizionale

eccessivamente difficoltosa, proprio in ossequio al principio della

piena attuazione della garanzia fissata dai ricordati precetti

costituzionali. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 16, comma 3, della legge

29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui prevede l'esperibilità

dell'azione giudiziaria "di opposizione ad iscrizione a ruolo" di

tributi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione (di

ricorso avverso l'iscrizione a ruolo per motivi di merito e di

legittimità) dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa,

dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

Viene denunciata la violazione degli artt. 24 e 113 della

Costituzione da parte della norma denunciata, che impone il previo

esperimento del procedimento amministrativo giustiziale, senza che

tale imposizione trovi le sue ragioni in esigenze di carattere

generale o in superiori finalità di giustizia.

2. - La questione è fondata.

La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del

soggetto contribuente, nei cui confronti è stata effettuata

iscrizione a ruolo di tributi (e sovrattassa), per i quali non è

ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al

previo esperimento del ricorso amministrativo.

Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre

norme, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera

sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che

l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo

esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento

della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla

data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato

da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia,

non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del

1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993).

Proprio con riferimento alla tassa automobilistica - cui la

fattispecie esaminata dal giudice a quo si riferisce, ed alla quale

si applica la nuova norma, che ha sostituito l'ingiunzione di

pagamento dell'ufficio del registro con l'iscrizione a ruolo del

tributo dovuto e della soprattassa e con un meccanismo di contenzioso

analogo - la citata sentenza della Corte n. 233 del 1996 ha

sottolineato che si tratta di controversie sull'an della pretesa

creditoria della pubblica amministrazione, essendo l'entità della

tassa normativamente predeterminata, per cui non vi è una esigenza

di accertamenti tecnici o di esame (previo) in sede amministrativa.

3. - La violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione risulta

ulteriormente evidenziata dalla circostanza che, in base alla norma

denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo avverso

l'iscrizione a ruolo "non sospende l'esecutività del ruolo", mentre

è prevista una semplice "facoltà di disporre la sospensione della

riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato"

dell'intendente di finanza (art. 16, comma 3, della legge n. 408 del

1990). Ancorché vi sia possibilità di tutela giurisdizionale contro

il mancato o il viziato (per profili di legittimità) esercizio della

facoltà di sospensione dell'intendente, come nei riguardi di tutti

gli atti della pubblica amministrazione, è evidente che, attraverso

un simile percorso, il soggetto contribuente trova una eccessiva

difficoltà per la propria tutela giurisdizionale e rischia di non

avere la possibilità di adire un giudice, se non dopo avere già

subito quanto meno l'inizio della procedura esecutiva di riscossione

per un titolo esecutivo, nei cui confronti non ha immediata tutela

giurisdizionale.

4. - Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la

dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma

denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione

giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

5. - Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le

precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 in ordine alla

ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza, qualora il

soggetto contribuente si sia avvalso del procedimento amministrativo

in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela

riconosciutagli, nonché in ordine ai poteri del giudice, avanti al

quale l'azione è proposta, di verificare le modalità e il termine

della concreta esperibilità della stessa azione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3,

della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in

materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di

riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella

parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art.

16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso

l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso

amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari