Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale della Campania il 28 luglio 1973 e riapprovata

il 13 febbraio 1974, recante "Ricostituzione in comune autonomo della

frazione di San Marco Evangelista", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 2 marzo 1974, depositato in

cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi

1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Vincenzo

Spagnuolo Vigorita, per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 2 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha

proposto questione di legittimità costituzionale della legge

regionale, approvata nelle sedute del 28 luglio 1973 e del 13 febbraio

1974 dal Consiglio regionale della Campania, con cui la frazione di San

Marco Evangelista dei Comuni di Caserta e di Maddaloni è distaccata

dai rispettivi capoluoghi ed è costituita in comune autonomo.

Secondo il ricorrente la legge impugnata sarebbe in contrasto con

l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 60 dello

Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, perché

nel relativo procedimento formativo non sono state "sentite le

popolazioni interessate". Tale adempimento è, infatti, previsto dalla

disposizione costituzionale di raffronto, e l'art. 60 dello Statuto in

conformità ad essa ammette il referendum consultivo per l'istituzione

di nuovi comuni. E si sarebbe dovuto quindi procedere o ad un formale

referendum consultivo previsto da legge-quadro ovvero ad una qualsiasi

altra forma di partecipazione diretta popolare per l'espressione del

parere sul distacco della frazione dai due comuni e sulla sua erezione

in comune autonomo, e non si sarebbe potuto ritenere al fine

sufficienti eventuali pareri espressi dai consigli comunali contro o

cointeressati, in quanto - come già detto - è prescritta la

partecipazione diretta delle popolazioni.

Ha concluso il ricorrente chiedendo alla Corte di voler dichiarare

l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Campania, in

persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, che ha concluso per l'assoluta

infondatezza e per il rigetto del ricorso.

Secondo la resistente, la Costituzione non prevede il referendam

consultivo, per cui l'audizione delle popolazioni interessate può

avvenire in qualsiasi modo, ed il referendum popolare è strumento

soltanto eventuale; non tutte le Regioni lo hanno previsto e la Regione

Campania lo ha ammesso come possibile forma di consultazione popolare,

non ritenendo di vincolarsi in ogni caso all'uso di tale meccanismo; e

infine, in mancanza di legge regionale sul referendum, la Regione ben

poteva e ben può istituire nuovi comuni ritenendo transitoriamente

persistente la procedura precedentemente seguita dal Ministero, salva

la riserva di legge.

All'udienza del 22 gennaio 1975 il sostituto avvocato generale

dello Stato Michele Savarese e l'avv. prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita

hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive richieste ed

insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è impugnata

in via principale, per contrasto con l'art. 133, comma secondo, della

Costituzione e con l'art. 60 dello Statuto della Regione Campania,

approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, la legge, recante

"Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco

Evangelista", approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13 febbraio

1974 dal Consiglio regionale della Campania.

2. - A fondamento della richiesta di declaratoria

dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata, il ricorrente

Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la Regione, dopo

l'attuazione dell'ordinamento regionale ordinario, ha il potere di

costituire nuovi comuni nell'ambito del proprio territorio a mezzo di

apposita legge regionale e previa l'audizione delle popolazioni

interessate; che per la Regione Campania, lo Statuto regionale prevede,

in conformità alla prescrizione costituzionale e per l'adempimento da

ultimo ricordato, il referendam consultivo al fine "di assicurare la

democratica ed integrale partecipazione dei cittadini interessati nel

procedimento di costituzione dei nuovi comuni"; che in luogo del

referendam consultivo, può aversi "qualsiasi altra forma di

partecipazione diretta popolare per la espressione del parere"; e che,

essendo prescritta la partecipazione diretta delle popolazioni, non

sono sufficienti "eventuali pareri espressi dai consigli comunali

contro o cointeressati".

3. - Nella specie, il procedimento che si è concluso con la

riapprovazione della legge impugnata ha avuto inizio con la

presentazione alla Prefettura di Caserta di una istanza sottoscritta da

1254 cittadini elettori del Comune di Caserta, abitanti nella frazione

di San Marco Evangelista e costituenti la maggioranza degli elettori di

quella frazione. Sono successivamente intervenute deliberazioni del

Consiglio comunale di Caserta, nonché di quelli di Marcianise e

Maddaloni (dai cui territori si sarebbe dovuto operare il distacco di

parti in favore del costituendo comune), e del Consiglio provinciale di

Caserta. Ed infine - come si legge nella memoria della resistente - si

è avuta la determinazione della Regione, di seguire la procedura

prevista dal testo unico della legge comunale e provinciale del 1934

"non essendo ancora stata approvata la legge regionale concernente il

referendum consultivo".

4. - Per la risoluzione della questione di legittimità

costituzionale sottoposta al suo esame, la Corte non può prescindere

dal considerare la peculiare situazione ricorrente nella specie e

caratterizzata da un canto dall'esistenza della disposizione

costituzionale e della norma statutaria di raffronto e dall'altro dalla

mancanza di una normativa che potesse permettere l'effettuazione del

referendum consultivo e dalla suscettibilità di applicazione delle

norme del t.u. del 1934 vigenti in materia.

Indubbiamente, a seguito della costituzione della Regione Campania,

è venuto meno il fatto che, secondo la sentenza n. 38 del 1969 di

questa Corte, ha per il passato impedito il concreto ricollegamento

alla Regione del potere ad essa riconosciuto con l'art. 133, comma

secondo, della Costituzione, di provvedere, al posto dello Stato, alla

costituzione di nuovi comuni e di attendervi con legge.

Senonché alla Regione, nonostante che la stessa non abbia dato il

dovuto seguito al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 dello Statuto

(secondo cui le modalità per il ricorso al referendam consultivo, per

il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge

regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica),

non può apparire precluso l'esercizio del detto potere ad essa

costituzionalmente riconosciuto. Ove, infatti, dovesse ritenersi il

contrario, gli interessi che sottostanno al precetto costituzionale e

che sono considerati di portata regionale, verrebbero ad essere in atto

privi di una concreta tutela dato che non potrebbe la Regione, e tanto

meno lo Stato, procedere alla istituzione, nel territorio di

competenza, di nuovi comuni. E pertanto è giustificata

l'interpretazione che rifletta siffatta esigenza di tutela.

Soccorre nel senso esposto la possibilità giuridica che alle norme

di cui agli artt. 33 e seguenti del t.u. del 1934 si faccia ricorso, ed

in relazione ad esse si valutino gli adempimenti che hanno preceduto,

in ordine alla legge de qua, l'intervento conclusivo del Consiglio

regionale della Campania.

In detta disciplina legislativa, infatti, accanto alle norme che

esclusivamente concernono l'esercizio, mediante attività

amministrativa, del potere di costituire nuovi comuni, ve ne sono altre

che si riferiscono al modo di formazione e di accertamento della

volontà autonomistica delle borgate o frazioni di comuni e più

ampiamente al modo di esteriorizzazione e conoscenza dell'avviso delle

popolazioni comunque interessate alle variazioni di circoscrizione dei

comuni. E queste norme non possono non avere rilievo in relazione alla

specie. Con la ricordata sentenza n. 38 del 1969 si è implicitamente

dato atto che codeste norme, ancorché in quell'occasione l'assunzione

come parametro dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione fosse

considerata non pertinente (perché si trattava, allora, della

costituzione di un nuovo comune realizzata a mezzo di procedimento

amministrativo e prima che la Regione astrattamente competente potesse

in concreto attendervi), non fossero, in sostanza, in contrasto con

quella disposizione costituzionale. E ciò perché questa Corte,

nell'individuare, con la conseguente pronuncia di parziale

illegittimità degli artt. 33, 34 e 35 del citato t.u., l'ambito della

categoria dei cittadini interessati ai provvedimenti ivi considerati,

ha ammesso, sia pure con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che

si dovesse far capo da un lato alla volontà dei frazionisti e

dall'altro alle deliberazioni dei consigli comunali relative a

variazioni alla circoscrizione dei comuni; e non ha escluso che

attraverso codesti mezzi e modi potesse realizzarsi l'audizione delle

popolazioni interessate.

Il caso che è oggi all'esame della Corte, presenta aspetti o

elementi che possono essere ricondotti direttamente all'art. 133, comma

secondo, della Costituzione perché la Regione Campania ha inteso ed

intende costituire in comune la frazione di San Marco Evangelista a

mezzo di legge regionale, ed in relazione ai quali non è contestabile

l'adeguamento in fatto al precetto costituzionale; e aspetti o elementi

relativamente ai quali sono norme intermedie, e nei limiti precisati,

quelle contenute nei richiamati artt. 33 e seguenti del t.u., le quali

possono dirsi osservate nella misura in cui ha riscontro e trova

rispetto la sostanziale esigenza di fondo che le popolazioni

interessate all'approvazione della legge regionale siano sentite

attraverso i canali democraticamente adatti a coglierne gli interessi e

le volontà, e nei confronti delle quali norme non può non ammettersi

che del pari sia stato rispettato il ripetuto precetto costituzionale.

Si può quindi concludere ritenendo che alla Corte, in sede di

controllo della legittimità costituzionale di una legge regionale come

quella in esame, è riservato il compito di accertare se il

procedimento in concreto seguito dalla Regione sia conforme a

Costituzione, e specificamente alle disposizioni indicate come

parametro, senza poter sindacare il merito del provvedimento

legislativo riservato alla discrezionale valutazione degli interessi in

gioco da parte del competente organo; e che nel caso de quo il "fatto",

nei sensi e per le ragioni che precedono, risulta adeguato alle

previsioni normative.

E ciò con la conseguenza che debba essere dichiarata non fondata

la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso

indicato in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13

febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante:

"Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco

Evangelista", questione sollevata, in riferimento all'art. 133, comma

secondo, della Costituzione ed all'art. 60 dello Statuto regionale,

approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, dal Presidente del

Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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