Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.

7 gennaio 1956, n. 164, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio

1962 dal Tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Cesari

Aldo, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Cesari Aldo, imputato del

delitto di omicidio colposo e di due distinte contravvenzioni alla

legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni,

su istanza della difesa, il Tribunale di Parma - con ordinanza del 15

gennaio 1962 - sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art.

4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli artt. 76

e 77 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza che l'art. 4 della legge delegante 12

febbraio 1955, n. 51, mentre dispone che per le violazioni delle

norme... "potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi

e dell'ammenda non superiore a lire 300.000", non fissa i limiti minimi

di pena, intendendo con ciò rinviare a quanto dispone in via generale

l'art. 26 del Codice penale. Invece la legge delegata stabilisce

all'art. 77 la pena dell'ammenda in misura minima di lire 50.000,

100.000 e 200.000, a seconda delle diverse contravvenzioni, violando i

limiti della delega legislativa.

Riconosciuta così la non manifesta infondatezza e la rilevanza

della suindicata questione di legittimità costituzionale, il detto

Tribunale ha ordinato la sospensione del giudizio e la trasmissione

degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14

aprile 1962.

Nel presente giudizio vi è stato soltanto l'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla

Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria e nella memoria

illustrativa del 5 febbraio 1963, l'Avvocatura dello Stato deduce la

manifesta infondatezza della questione proposta, osservando che l'art.

26 del Codice penale si limita a fissare il limite minimo e massimo

dell'ammenda senza vincolare per nulla il legislatore nella pena da

comminare per i singoli reati. Aggiunge che la legge delegante, avendo

stabilito la sola misura massima della pena, ha inteso imporre un solo

limite, rimettendo al potere discrezionale del legislatore delegato di

fissare i minimi della sanzione e che non sembra possibile desumere un

vincolo da una legge ordinaria, come il Codice penale, che per sua

natura è pienamente derogabile anche dagli atti legislativi delegati.

Cita, infine, una sentenza della Corte di cassazione, che ha dichiarato

manifestamente infondata la stessa questione. Considerato in diritto :

L'eccesso di delega, che l'ordinanza del Tribunale di Parma pone a

fondamento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77

del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non sussiste. La questione sorge

soltanto per la interpretazione data dal Tribunale alla norma dell'art.

4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, la quale ha posto un limite

massimo (lire 300.000) alla pena dell'ammenda, ma nulla ha detto in

merito al minimo della stessa pena. Secondo il Tribunale, col

silenzio, il legislatore avrebbe inteso rinviare alla disposizione

dell'art. 26 del Codice penale, onde l'art. 77 suindicato - nel

comminare per le varie contravvenzioni ammende che vanno da un minimo

di lire 50.QOO, di lire 100.000 e di lire 200.000 fino a quel massimo

fissato dalla legge delegante - avrebbe violato i limiti della delega

legislativa.

Rileva questa Corte che la norma dell'art. 4 della legge n. 51 del

1955 non si presta alla interpretazione data dal Tribunale, quando

venga inquadrata ed esaminata nei rapporti fra legge delegante e legge

delegata.

Ed infatti - anche a non volere tenere conto della ampiezza della

delega, quale si desume dall'art. 3 della legge n. 51 del 1955 - basta

considerare che l'oggetto principale della delega contenuta nell'art. 4

è precisamente quello di fissare le sanzioni penali per le singole

violazioni alle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro-il

che vuoi dire, in altri termini, determinare un minimo ed un massimo di

ammenda entro il quale il giudice possa spaziare nella applicazione

concreta della pena-, per dedurre che già sussiste la delega di

fissare il minimo di ammenda. Quando si tenga presente che, nel

processo formativo della legge delegata, c'è sempre uno sviluppo di

ulteriore attività legislativa, sia pure circoscritta entro limiti di

tempo, di oggetto, di principi e di cri teri direttivi, mal si

giustifica, nel silenzio della legge delegante sui minimi di ammenda,

il rinvio ad una disposizione di altra legge ordinaria, quale è il

Codice penale.

Inoltre, nel sistema del Codice penale, le disposizioni che

prevedono i singoli reati, determinano, di regola, per ciascuno di

essi, il minimo ed il massimo della sanzione, spaziando entro i limiti

della norma generale che descrive il tipo e le caratteristiche della

pena. Ne consegue, da un canto, che l'impugnato art. 77, fissando

minimi di pena al di sopra di quelli stabiliti dall'art. 26 del Codice

penale, si è in sostanza attenuto a siffatto principio; e, dall'altro,

che l'argomento addotto dal Tribunale di Parma avrebbe potuto trovare

giustificazione soltanto nel caso in cui il legislatore avesse fissato

minimi di ammenda inferiori a quelli previsti dall'art. 26.

Infine, lo stesso art. 77, che commina, per ciascuna

contravvenzione, minimi di pena decisamente elevati, risponde alle

finalità che il legislatore delegante intendeva conseguire e ad una

direttiva implicitamente contenuta nella legge delegante. Come risulta

dalle relazioni parlamentari, l'ammenda fu elevata nel massimo dalle

lire 80.000 previste a quel tempo dal Giudice penale a lire 300.000,

allo scopo dichiarato di evitare che la sanzione penale rimanesse

inoperante e potesse "indurre eventualmente il datore di lavoro a

correre il rischio di pagare la penale piuttosto che sostenere il

maggiore onere necessario per l'adozione delle indispensabili misure di

sicurezza". Se sussisteva, pertanto, la particolare esigenza di

conferire alla pena una più valida forza ed efficienza, il legislatore

delegato era tenuto a proporzionarla anche nei rapporti fra minimo e

massimo e non poteva, senza frustrare lo scopo perseguito dalla legge

delegante, partire dal minimo di ammenda di sole lire 160, quale era

quello previsto a quel tempo dall'art. 26 del Codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sollevata dal

Tribunale di Parma con l'ordinanza del 15 gennaio 1962, in relazione

all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.

ECLI:IT:COST:1963:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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