Corte costituzionale

Sentenza n. 618/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46legge 312/1980
  • art. 51legge 312/1980
  • art. 152legge 312/1980
  • art. 160legge 312/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46, 51, 152 e

160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da

Martino Sandro ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione

ed altri, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

2) n. 2 ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 e l'11 gennaio 1984

dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di

Bologna, sui ricorsi proposti da Mistroni Mauro e Benini Diana ed

altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,

rispettivamente iscritte al n. 713 del registro ordinanze 1982 e n.

433 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 67 dell'anno 1983 e n. 273 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, sui

ricorsi riuniti proposti da Procopio Francesca ed altri contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 670 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 56, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Gargano Giacomo, di Mistroni

Mauro e Raccamarich Bruno, di Masi Galli Liliana ed altri e di

Baldoni Giovanni ed altri nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Mario Sanino per Mistroni Mauro e Raccamarich

Bruno, Mario Angelici per Masi Galli Liliana ed altri e per Baldoni

Giovanni ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 12 febbraio 1981 il Tribunale

amministrativo regionale per il Molise (r.o. n. 471/1981), sul

ricorso proposto dal prof. Martino Sandro ed altri docenti di

istituti di istruzione secondaria del Molise, contro il Ministero

della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 46,

ultimo comma, e 51, primo, secondo e quinto comma, della legge 11

luglio 1980, n. 312, nella parte in cui prevedono, ai fini economici,

una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti degli

istituti di istruzione secondaria anteriormente al 1° giugno 1977

diversa da quella stabilita per le anzianità maturate a far tempo da

tale data.

Secondo il giudice a quo, la differente valutazione delle

anzianità opererebbe una discriminazione illogica e ingiustificata

per due ragioni: in primo luogo perché nel pubblico impiego la

carriera è determinata soprattutto dall'anzianità di servizio e in

secondo luogo perché col sistema della legge n. 312 del 1980 si

verifica l'appiattimento, al di fuori di ogni criterio di

proporzionalità, del trattamento economico spettante al docente con

una maggiore anzianità di servizio rispetto al trattamento del

docente con minore anzianità: quest'ultimo non risente (qualora sia

entrato in carriera dopo il 31 maggio 1977) o, se nominato prima di

questa data, risente in misura minore quella "falcidia nella

valutazione degli effetti economici del servizio svolto" che il

docente più anziano subisce avendo una più estesa prestazione di

servizio compresa in epoca anteriore al 1° giugno 1977.

L'ulteriore sospetto di illegittimità costituzionale della

normativa in questione con il secondo comma dell'art. 38 della

Costituzione è quindi sostenuto dal giudice a quo mediante il

rilievo che l'illogica decurtazione del trattamento economico di

attività di taluni docenti, operata nelle norme impugnate, si

riflette in modo automatico sulla entità del trattamento

pensionistico, commisurato all'importo del trattamento in servizio e

spettante al momento del collocamento a riposo. Tale riduzione,

argomenta il giudice a quo, incide negativamente sulla "adeguatezza"

dei mezzi finanziari che il costituente ha inteso garantire al

lavoratore per fronteggiare le esigenze di vita, nei casi di

invalidità e vecchiaia.

1.2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, osserva che il trattamento

economico di cui alla legge n. 312 del 1980 è scaturito dagli

accordi con le organizzazioni sindacali come previsto dall'art. 9

della legge n. 382 del 1975 e quindi sulla base del "principio che il

trattamento economico può essere fissato per contratto e può,

quindi, variare a seconda dei criteri emergenti nella contrattazione

senza regole rigide per tutti i lavoratori dipendenti, non

modificabili nel tempo", tant'è che il nuovo contratto sindacale

stipulato il 16 gennaio 1981 coi sindacati della scuola "prevede

meccanismi di inquadramento diversi dal maturato economico", che

danno "peso più diretto alle anzianità di servizio secondo il

principio enunciato nell'art. 152 della legge 312/1980".

L'Avvocatura rileva inoltre che per il triennio 1976-1979, alla

cui contrattazione si riferisce la legge n. 312 del 1980,

l'inquadramento per "maturato economico" ha inteso trasferire nel

nuovo ordinamento le varie posizioni precedentemente maturate per

cercare di garantire "un uguale aumento retributivo per tutti come

entità monetaria ed evitare tra i più giovani e i più anziani

divaricazioni, che sarebbero derivate dall'effetto moltiplicatore

della valutazione delle anzianità nel nuovo ordinamento". In altri

termini, argomenta l'Avvocatura, la legge n. 312 del 1980 non ha

modificato l'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza e

previdenza, anche se "può risultare che il criterio adottato ha

rallentato e compresso per fasce le precedenti progressioni".

Del resto, osserva l'Avvocatura, un effetto automatico delle

anzianità non vigeva neppure anteriormente alla legge n. 312 del

1980: raggiunto il parametro terminale vi era luogo solo all'aumento

periodico biennale dello stipendio iniziale del parametro in

godimento, in misura spesso molto inferiore alle differenze tra

parametri. D'altronde, che l'anzianità abbia avuto un riconoscimento

assai limitato è dimostrato dalla valutazione solo parziale del

servizio preruolo anche nella legislazione concernente il personale

della scuola. Senza dire che il legislatore, nell'ambito della sua

discrezionalità può, oltre tutto d'accordo con le organizzazioni

sindacali, introdurre un sistema che ritenga più conforme alle

esigenze particolari di un certo momento storico.

Quanto al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

l'Avvocatura non vede alcuna disparità di trattamento, in quanto

l'anzianità, precedente o successiva al giugno 1977 è soggetta ad

uguale disciplina per tutti coloro che versano nella stessa

condizione: "non vi è un'anzianità che - con i medesimi presupposti

- sia valutata più di un'altra, ma vi è, invece, un'anzianità che

- a parità di presupposti - è trattata in maniera uniforme.

Circa l'asserito contrasto degli artt. 46 e 51 della legge n. 312

del 1980 con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, nega

l'Avvocatura che la riduzione degli effetti dell'anzianità anteriore

al giugno 1977 incida negativamente sull'adeguatezza dei mezzi

finanziari garantiti costituzionalmente al lavoratore per le esigenze

di vita nei casi di invalidità e vecchiaia. Infatti, se si pensa che

le norme in questione hanno arrecato vantaggi economici per tutti, in

maggiore o minore misura, è chiaro che l'incidenza sul trattamento

pensionistico e previdenziale è decisamente migliorativa. A maggior

ragione, il giudizio sull'adeguatezza del trattamento di quiescenza

alle singole esigenze della vita si può legare al trattamento

economico e non al computo di una maggiore o minore anzianità: la

pretesa dei ricorrenti, cioè, - conclude l'Avvocatura chiedendo

declaratoria di infondatezza della questione di legittimità

costituzionale - riguarda l'ipotetica violazione dell'art. 3 della

Costituzione e non la tutela del lavoratore a rapporto cessato.

1.3. - Nell'interesse del ricorrente, il prof. Abbamonte nelle sue

deduzioni insiste per la declaratoria di illegittimità

costituzionale degli artt. 46 e 51 della legge n. 312 del 1980: per

violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo

dell'eguaglianza di trattamento di situazioni diseguali e della

irragionevolezza e incoerenza legislativa, nonché per contrasto col

combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della

Costituzione.

2.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,

sede di Bologna, con ordinanza del 2 dicembre 1981 (r.o. n.

713/1982), sul ricorso proposto dal prof. Mistroni Mauro contro il

Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, degli artt. 51, primo, secondo e quinto

comma, e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui

essi prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità

maturate dagli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria

anteriormente al 1° giugno 1977, diversa da quella stabilita per le

anzianità maturate a far tempo da tale data.

Tale normativa, comportante un appiattimento degli stipendi,

contraddice l'art. 50 della stessa legge n. 312 del 1980, che

stabilisce il trattamento economico delle varie qualifiche nel

rigoroso rispetto del principio dell'anzianità di servizio,

prevedendo classi e aumenti periodici di stipendio in relazione

all'anzianità. L'appiattimento retributivo derivante

dall'applicazione del sistema del "maturato economico" violerebbe il

principio dell'equa retribuzione in rapporto alla quantità e

qualità del lavoro svolto essendo l'anzianità pregressa essa stessa

quantità di lavoro che, attraverso l'esperienza acquisita dal

docente, influirebbe sulla stessa qualità delle prestazioni.

Inoltre il sistema del "maturato economico" produrrebbe

discriminazioni anche nell'ambito del personale che ha già maturato

anzianità alla data del 1° giugno 1977, in quanto si determinerebbe

una perdita di anzianità variante da fascia a fascia di

inquadramento ed anche in relazione alle singole anzianità. Infine

se il trattamento di quiescenza è commisurato all'ultimo stipendio

percepito, calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, accade

che, in base al sistema convenzionale di anzianità di cui all'art.

51, il personale al quale è stata decurtata l'effettiva anzianità

di servizio otterrà una posizione notevolmente ed ingiustamente

inferiore a quella che otterrà il personale entrato in servizio

successivamente al 1° giugno 1977. Questa disparità di trattamento

è ribadita dall'art. 152 che, pur rimediando in parte alla

distorsione operata dal sistema introdotto dall'art. 51 (con la

previsione di una futura disciplina dell'eventuale maggiore

anzianità rispetto a quella conferita in livelli retributivi a

termini della legge n. 312), si limita irrazionalmente a

salvaguardare l'anzianità solo per il personale entrato in servizio

dopo il 1° giugno 1977, mentre, per il personale in servizio a tale

data è assicurata una nuova disciplina a partire dal triennio

1979-1981.

Né, ad avviso del giudice a quo il problema appare risolto

dall'entrata in vigore del d.P.R. 271 del 1981, la cui operatività

non si estende al periodo anteriore al 1° febbraio 1981.

2.2. - Intervenuta in giudizio in rappresentanza e difesa del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato

reitera le argomentazioni in diritto già svolte avverso l'ordinanza

del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (su cui v.

retro, n. 1. 2).

2.3. - Nelle deduzioni di costituzione la difesa della parte

ricorrente insiste nel chiedere la declaratoria di illegittimità

costituzionale delle norme impugnate sia in riferimento all'art. 3

della Costituzione (nel senso accolto nell'ordinanza del giudice a

quo), sia in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo

comma, della Costituzione (profilo, quest'ultimo, escluso

dall'ordinanza del giudice remittente).

3.1. - Con ordinanza dell'11 gennaio 1984, il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o.

n. 433/1984), sui ricorsi riuniti proposti da Benini Diana ed altri

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, degli artt. 46, 51, 152 e 160 della legge

11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in cui prevedono, ai fini

economici, una valutazione delle anzianità maturate dagli insegnanti

delle scuole statali anteriormente al 1° giugno 1977 diversa da

quella stabilita per le anzianità maturate successivamente. E ciò

soprattutto per i riflessi che il sistema instaurato dalle indicate

norme comporta per il trattamento di quiescenza del personale

collocato a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile

1979.

Il giudice a quo condivide i dubbi di costituzionalità già

espressi con le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per

il Molise (r.o. 471/1981: v. retro, n. 1) e del Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna (r.o.

713/1982: v. retro, n. 2), ma ne estende la portata affermandone

altresì il contrasto con l'art. 36, primo comma, e con l'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, ritenendo che il meccanismo

retributivo introdotto dalla legge n. 312 del 1980 ha contraddetto

notevolmente il principio sancito nell'art. 36 della Costituzione,

per cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata

alla quantità e alla qualità del suo lavoro, qualità su cui non

può non incidere l'anzianità del lavoratore stesso che con gli anni

affina la sua capacità lavorativa e grazie all'esperienza acquisita

migliora il livello delle sue prestazioni. Del resto - argomenta il

giudice a quo - ciò da sempre è stato riconosciuto nel quadro dei

principi che reggono l'impiego pubblico ove non solo sono previste

con carattere di generalità progressioni economiche connesse

esclusivamente al progredire dell'anzianità nel servizio, ma è

stata anche riconosciuta preminenza nella funzione al lavoratore

anziano, quindi maggior rilievo della di lui prestazione nei

confronti della prestazione degli altri lavoratori addetti allo

stesso servizio. Tali distorsioni della legge n. 312 sono state

peraltro denunciate, ad avviso del giudice a quo, dalla stessa legge

che illogicamente all'art. 152 afferma che l'eventuale anzianità

rispetto ai livelli retributivi sarà disciplinata successivamente, a

partire dal triennio 1979-1981.

Riaffermato, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise

(retro, n. 1), il contrasto delle norme denunciate col secondo comma

dell'art. 38 della Costituzione, il giudice a quo solleva quindi il

rilievo di contrasto delle medesime norme con l'art. 97 della

Costituzione, dal cui dettato discende che la pubblica

Amministrazione non può senza validi motivi sacrificare interessi di

singoli o di ristretti gruppi sociali.

La Corte costituzionale (sent. n. 161 del 21 luglio 1982) ha

insegnato - argomenta il giudice a quo - che, tra le norme occorrenti

ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità

dell'Amministrazione vanno ricomprese anche quelle relative al

trattamento economico dei pubblici dipendenti: quest'ultimo conclude

il giudice a quo richiamando l'art. 97 della Costituzione nel nostro

sistema determina direttamente il trattamento di quiescenza dei

pensionati della pubblica Amministrazione.

3.2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenendo in rappresentanza e

difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, fa richiamo alle

cosiderazioni giuridiche già svolte nei giudizi di cui alle

ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per il Molise e del

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di

Bologna (r.o. 471/1981 e 713/1982, di cui retro nn. 1 e 2),

limitandosi a precisare che l'asserzione del giudice a quo

dell'irragionevolezza dell'art. 51 della legge n. 312 del 1980 per

negato riconoscimento dell'anzianità pregressa è apodittica; vero

è - secondo l'Avvocatura - che l'anzianità ha una sua rilevanza,

sia pure limitata, anche nel sistema della legge n. 312 del 1980.

Circa l'asserita violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione,

l'Avvocatura si richiama alle argomentazioni delle precedenti

ordinanze di rimessione che esclusero che la legge n. 312 del 1980,

non riconoscendo l'anzianità pregressa, contrastasse con le suddette

norme costituzionali.

Quanto al richiamo dell'art. 97 della Costituzione, l'Avvocatura

ritiene impossibile collegare il buon andamento dell'Amministrazione

a un più accentuato riconoscimento degli effetti economici.

3.3. - Sono state presentate varie deduzioni di costituzione

nell'interesse dei ricorrenti.

4.1. - Con ordinanza del 23 giugno 1986, il Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna, sede di Parma (r.o.

n. 670/1986), ha sollevato sui ricorsi riuniti proposti da Procopio

Francesca ed altri numerosi docenti e non docenti di scuole delle

province di Parma e Reggio Emilia, contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, questione di legittimità costituzionale, con

riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione, degli artt. 51, primo, secondo e

quinto comma, e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nei limiti in

cui prevedono, ai fini economici e pensionistici, una valutazione

delle anzianità maturate dal personale insegnante e non insegnante

della scuola e degli istituti di istruzione statale anteriormente al

1° giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità a far

tempo da tale data.

L'ordinanza sostanzialmente ricalca le precedenti ordinanze (v.

supra, nn. 1, 2 e 3).

4.2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza e

difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, fa riferimento agli

interventi relativi alle altre ordinanze, per chiedere che sia

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto

1. - Le quattro ordinanze - del Tribunale amministrativo regionale

per il Molise del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981

e dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986 - pongono

identiche questioni, che vengono decise con unica sentenza.

2. - Viene chiesto a questa Corte se contrastino con gli artt. 3,

primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione, gli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma,

152 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte in cui

prevedono, ai fini economici, una valutazione delle anzianità

maturate dagli insegnanti delle scuole statali anteriormente al 1°

giugno 1977 diversa da quella stabilita per le anzianità maturate

successivamente a tale data, applicandosi per le prime il criterio

cosiddetto del "maturato economico", per le seconde il computo

dell'anzianità effettiva; per gli effetti che siffatto sistema

instaurato dalle norme denunciate comporterebbe per il trattamento di

quiescenza del personale collocato a riposo nel periodo tra il 1°

giugno 1977 e il 1° aprile 1979.

3. - I giudici a quibus ritengono che il principio di eguaglianza

di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia violato in

entrambi i precetti in esso contenuti, vale a dire di trattare in

modo eguale l'eguale, e in modo diverso il diseguale.

Infatti, sotto il primo profilo dell'eguaglianza trattata in

maniera diseguale, gli insegnanti, che non hanno carriera ma solo

progressione per anzianità, permanendo per tutta la durata del

servizio nella qualifica funzionale conseguita mediante la nomina al

tipo di scuola prescelto, sarebbero dal legislatore discriminati

irragionevolmente con una diversa valutazione delle loro anzianità,

a seconda che esse maturino prima o dopo il dies del 31 maggio 1977.

Sotto il secondo profilo, del trattamento non proporzionato a

situazioni diseguali, il docente dotato di maggiore anzianità,

maturata prima del 31 maggio 1977, verrebbe a trovarsi in situazione

deteriore rispetto al docente con minore anzianità, ma entrato in

carriera dopo o poco tempo prima la data anzidetta, dal momento che

il legislatore, negandogli il computo dell'anzianità effettiva, per

applicargli il criterio del maturato economico, gli falcidia il tempo

del servizio prestato.

4. - La questione non è fondata.

Il trattamento economico previsto dalla legge 11 luglio 1980, n.

312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e

militare dello Stato") è stabilito sulla base di accordi formati con

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala

nazionale, secondo il disposto dell'art. 9, primo comma, della legge

22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla

organizzazione della pubblica amministrazione").

Questa contrattazione - per l'ampiezza ed articolazione dei

contenuti - limita la discrezionalità del legislatore ed esclude in

linea generale che questa siasi esercitata arbitrariamente e al di

fuori di quella ragionevolezza che è richiesta dal valore

costituzionale di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Quanto alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale nella

specie: prima e dopo il dies del 31 maggio 1977 - è insegnamento

costante di questa Corte che "non può contrastare con il principio

di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa

categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo

stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento

diversificatore" (sentt. Corte cost. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977,

65/1979, 138/1979, 122/1980).

È stato altra volta utilizzato da questa Corte l'argomento ad

absurdum che, essendo connaturale alla generalità delle leggi una

demarcazione temporale, "potrebbe dubitarsi della legittimità

costituzionale di ciascuna di esse perché la data di entrata in

vigore, fissata dal legislatore secondo la specifica previsione

costituzionale (art. 73, ultimo comma, Cost.), discrimina tra

situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero

dato cronologico" (sent. n. 322/1985).

La diversa valutazione delle anzianità per il discrimine

temporale fissato dal legislatore nello impugnato art. 46 della legge

n. 312 del 1980, convenzionale prima del dies, effettiva dopo, non

appare pertanto confligere con il principio costituzionale di

eguaglianza.

Questa Corte ha già osservato, proprio in tema di uso da parte

del legislatore del criterio c.d. del "maturato economico", che il

passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del

pubblico impiego - nella specie: dall'ordinamento gerarchico delle

carriere a quello delle qualifiche funzionali - "in quanto importa

una 'riduzione a omogeneità' di elementi per sé stessi non omogenei

(quali sono appunto sia i sistemi in successione, sia i servizi

prestati nella vigenza di ciascuno di essi anche nell'ambito della

stessa organizzazione), implica una scelta di coefficienti da operare

sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità

finanziarie, e quindi con ampia discrezionalità".

Né si può "postulare l'illegittimità di qualsiasi

regolamentazione transitoria che non si limitasse alla conservazione

del trattamento precedente 'ad esaurimento' o alla pura e semplice

applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo:

soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal precetto

costituzionale in argomento" (sent. n. 296/1984).

5. - Questa Corte ritiene che la valutazione di risultati utili o

dannosi per categorie di soggetti diversificate dalla disciplina del

nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare

dello Stato non valga a censurare scelte discrezionali del

legislatore, nella insussistenza di tertia comparationis. Non possono

infatti essere considerati modelli di riferimento opponibili

all'adottato criterio del "maturato economico" le disposizioni: a)

dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 312 del 1980, che

assicura "la ulteriore progressione economica per maturata

anzianità"; b) dell'art. 152 della stessa legge, sulla disciplina

dell'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei

livelli retributivi con l'inquadramento effettuato; c) dell'art. 3

del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, circa il riconoscimento

dell'anzianità al personale in servizio alla data del 1° febbraio

1981; d) dell'art. 25 del decreto-legge n. 283 del 1981, convertito

in legge n. 432 del 1981, sulla liquidazione della pensione, per il

personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio

1981, sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi,

col riconoscimento delle anzianità; e) dell'art. 26 dello stesso

decreto-legge per quanto concerne l'anzianità maturata dal personale

della scuola cessato dal servizio dal 1° aprile 1979; dato che

risultano tutti espressione di puntuali ponderazioni del legislatore

non generalizzabili né comparabili.

6. - Va invece sottolineato che l'art. 7 della legge 17 aprile

1985, n. 141, disponendo la riliquidazione del trattamento di

quiescenza del personale inquadrato a norma degli articoli 4, 46, 101

e 140 della legge n. 312 del 1980, avente titolo al riconoscimento

della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'art.

152 della stessa legge, non è ius superveniens che rimuove l'intero

sistema della impugnata legge n. 312 del 1980, proprio perché questo

permane per la decorrenza dei suoi effetti dal 1° aprile 1979, mentre

quello fa datare i benefici in esso previsti in ragione del 50 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio

1987. Trattasi dunque di una normativa che non smentisce il criterio

del "maturato economico" adottato dalla legge n. 312 del 1980 ma

prosegue coerentemente quella progressiva disciplina del

riconoscimento dell'anzianità ai fini del trattamento di quiescenza

con la gradualità preannunciata nell'art. 152 di quella stessa

legge.

7. - I profili delineati nelle ordinanze di rimessione in

relazione agli artt. 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione sono da considerarsi collegati in

subordinazione a quello primario riferito all'art. 3, primo comma,

della Costituzione. La non fondatezza della questione sollevata in

ordine al principio di eguaglianza è assorbente rispetto agli altri

parametri costituzionali invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 46, 51, primo, secondo e quinto comma, 152

e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),

sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il

Molise, del 12 febbraio 1981, del Tribunale amministrativo regionale

per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, del 2 dicembre 1981, del

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di

Bologna, dell'11 gennaio 1984, del Tribunale amministrativo regionale

per l'Emilia-Romagna, sede di Parma, del 23 giugno 1986, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo

comma, 97, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:618 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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