Corte costituzionale

Sentenza n. 614/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto

comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici

ai dipendenti statali"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge

8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei

dipendenti statali"), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983

dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, iscritta al n. 143

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Vaccari Elsa;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 25 maggio 1983, emessa nel corso del

giudizio sul ricorso proposto da Vaccari Elisa contro il Comune di

Casalecchio di Reno, il Tribunale Amministrativo Regionale

dell'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e

37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma quarto, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti

economici ai dipendenti statali"), nel testo sostituito dall'art. 8

della legge 8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento

economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui preclude alla

donna lavoratrice il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i

figli a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, anche se questi

non sia percettore di altri assegni.

Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita, fuori termine,

la parte privata. Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è

l'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130

("Miglioramenti economici ai dipendenti statali"), nel testo

sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione

del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in

cui preclude alla pubblica dipendente il diritto alle quote aggiunte

di famiglia per i figli minorenni a carico, in alternativa al coniuge

lavoratore, quando questi presti attività lavorativa che però non

dia titolo a detti assegni.

La norma denunciata, ad avviso del giudice a quo, sarebbe in

contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., perché porrebbe la donna

lavoratrice in una posizione deteriore rispetto all'uomo, impedendo

di beneficiare di diritti che dovrebbero invece spettarle in ragione

del suo lavoro.

2. - Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre

norme contenenti analoghe limitazioni, ha affermato, nelle sentenze

n. 105 del 1980 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale del quinto comma del medesimo art. 4, il cui quarto

comma è oggetto del presente giudizio) e n. 83 del 1983, che gli

assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di

famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una

concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di

estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta

concezione è da ritenersi in contrasto con il principio di parità

dei coniugi, direttamente desumibile dai parametri costituzionali

invocati, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono essere,

in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse

condizioni previste per il marito lavoratore.

A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché

l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - non applicabile

ratione temporis, al rapporto controverso nel giudizio a quo - è

ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel

regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella

nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in

alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice

o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti

per il lavoratore o pensionato nel mentre sono state abrogate tutte

le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma

oggetto del presente incidente.

3. - Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che

tuttavia regola ratione temporis i rapporti oggetto del giudizio a

quo, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale,

relativamente alla parte in cui esclude che le quote aggiunte di

famiglia, spettanti per i figli a carico debbano essere corrisposte

alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito

lavoratore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma,

della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai

dipendenti statali") come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile

1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti

statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di

famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte,

in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni

e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:614 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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