Corte costituzionale

Sentenza n. 613/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 722/1945

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a

favore dei dipendenti statali"), promosso con ordinanza emessa il 5

novembre 1980 dal T.A.R. dell'Umbria, iscritta al n. 670 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 5 novembre 1980 emessa nel corso del giudizio

sul ricorso proposto da Caponi Gabriella contro l'I.N.P.S., il

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 37 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto

legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti

economici a favore dei dipendenti statali"), nella parte in cui non

riconosce alla donna lavoratrice il diritto alla corresponsione delle

quote aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico,

attribuendole solo se questi sia assolutamente e permanentemente

inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al

mantenimento proprio e della famiglia.

Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di

parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1.- Oggetto della questione di legittimità costituzionale è

l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21

novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei

dipendenti statali"), che riconosce alla donna lavoratrice nelle

pubbliche amministrazioni il diritto alla corresponsione delle quote

aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico, attribuendo

tali emolumenti solo se questi sia assolutamente e permanentemente

inabile al lavoro e privo di risorse per provvedere al mantenimento

proprio e della famiglia.

Il giudice a quo rileva che la disposizione impugnata - ispirata

ad una concezione della famiglia non più rispondente alle mutate

condizioni sociali che hanno trovato la loro regolamentazione nel

"nuovo diritto di famiglia" - dà luogo ad una ingiustificata

discriminazione dei cittadini in relazione al sesso (art. 3, comma

primo, Cost.), al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.) al dovere della Repubblica di

agevolare la formazione delle famiglie con misure economiche ed altre

provvidenze (art. 31, primo comma, Cost.) e al principio (tutelato

dall'art. 37, comma primo, Cost.) che garantisce alla donna

lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore.

2.- Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre

norme contenenti analoga limitazione, ha affermato nelle sentenze n.

105 del 1980 e n. 83 del 1983 che gli assegni familiari dei

lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici

dipendenti non possono collegarsi ad una concezione

dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità

della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione è da

ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi,

discendente direttamente dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, per

cui gli emolumenti retributivi familiari devono, essere, in ogni

caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni

previste per il marito lavoratore.

A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché

l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - non applicabile,

ratione temporis, al rapporto controverso nel giudizio a quo - è

ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel

regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella

nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in

alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice

o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti

per il lavoratore o pensionato, nel mentre sono state abrogate tutte

le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma

oggetto del presente incidente.

3.- Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che

tuttavia regola, ratione temporis, i rapporti oggetto del giudizio a

quo, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale,

relativamente alla parte in cui non dispone che le quote aggiunte di

famiglia, spettanti per il coniuge a carico, debbano essere

corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste

per il marito lavoratore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,

del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722

("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali"), nella

parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia spettanti per

il coniuge a carico debbano essere corrisposti anche alla moglie

lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:613 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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