Corte costituzionale

Sentenza n. 612/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per

la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli

uffici direttivi superiori"), promosso con ordinanza emessa il 7

febbraio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

- Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da De Luca

Saverio contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta

al n. 520 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima Serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del

17 luglio 1985, stabiliva di non procedere alla dichiarazione di

idoneità alla ulteriore valutazione per la nomina alle funzioni

direttive superiori del dottor Saverio De Luca, magistrato di

cassazione dal 30 aprile 1977, disattendendo la richiesta di questi

di far decorrere gli effetti giuridici ed economici dal compimento

degli otto anni nella qualifica precedente anziché dal 1° gennaio

dell'anno successivo, interpretazione non consentita dalla legge 20

dicembre 1973, n. 831.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione

staccata di Brescia, adito dall'interessato con ricorso avverso detta

delibera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 della legge citata, prospettando, con ordinanza emessa

in data 7 febbraio 1986, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la logica adottata dal legislatore è

di una sostanziale anticipazione della carriera economica non più

legata al presupposto delle funzioni, come può riscontrarsi dalla

stessa legge n. 831 del 1973. In tale ottica di scissione tra

progressione nelle qualifiche da una parte e funzioni ed organici

dall'altra risulterebbe irrazionale il mancato riconoscimento -

ancorché ai soli fini economici - della nomina alle funzioni

direttive superiori dei magistrati.

Al contrario l'attribuzione al compimento dell'ottavo anno, quanto

meno per l'aspetto retributivo, realizzerebbe il rispetto del

principio di eguaglianza tra magistrati che maturano l'anzianità in

diversi momenti dell'anno e consentirebbe altresì il raggiungimento

del trattamento economico connesso alla qualifica con effetti sulla

posizione di quiescenza allorché il collocamento a riposo avvenga

tra la scadenza degli otto anni ed il 1° gennaio successivo, come

nella fattispecie.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata infondata.

La scelta legislativa apparirebbe infatti frutto del corretto

esercizio di una discrezionalità politica, giustificata da

un'esigenza di omogeneità e semplificazione di governo del

personale, nonché correlata "a quel tanto di casualità temporale

che è ineliminabile nella disciplina giuridica delle vicende umane". Considerato in diritto

1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1986, il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di costituzionalità dell'art. 17 della legge 20 dicembre

1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a

magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi

superiori").

La norma impugnata recita: "I magistrati dichiarati idonei alle

funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno,

accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni

effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal

1° gennaio dell'anno successivo".

Secondo il giudice a quo la norma determinerebbe una "totale

equiparazione (...) tra tutti i magistrati dichiarati idonei e pur

tuttavia non nominati, a decorrere dal 1° gennaio successivo; e ciò

indipendentemente dal tempo di effettiva maturazione del prescritto

periodo di otto anni nella qualifica di magistrato di cassazione".

2. - La questione è fondata.

Il principio di eguaglianza contiene in sé il duplice precetto di

non diversificare l'eguale e di non parificare il diseguale. In

questo secondo profilo esso è violato dalla norma impugnata.

Infatti in base all'art. 16 della stessa legge n. 831 del 1973 "Ai

fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive

superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame,

entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che

raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina

a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono

indipendentemente dalla anzianità predetta".

I magistrati che sono dichiarati idonei entro l'anno sono quelli

che hanno maturato l'anzianità richiesta dalla legge lungo i dodici

mesi. Il loro allineamento al 1° gennaio dell'anno successivo non è

dunque giustificato ai fini della decorrenza del trattamento

economico nonché della data di dichiarazione di idoneità ad essere

ulteriormente valutati, per il conseguimento della successiva nomina.

Il tertium comparationis che integra la verifica di

costituzionalità dell'art. 17 impugnato, rispetto al parametro

dell'art. 3 della Costituzione, è rinvenibile nel contesto della

stessa legge.

L'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nel disciplinare la nomina a

magistrato di Cassazione, ne fa decorrere gli effetti giuridici ed

economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità

prevista. Detto articolo ha subito l'esame di costituzionalità di

questa Corte, che ne ha dichiarato con sentenza n. 86 del 1982 la

illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva in seguito

a valutazione favorevole "la nomina a magistrato di cassazione,

indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché

la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la

dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai

fini della successiva nomina".

Così disponendo, questa Corte ha, da un lato, ritenuto che per i

consiglieri della Corte di cassazione - "sola categoria funzionale di

magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale" in quanto

"distintamente considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli

artt. 106, comma 3, e 135, commi 1 e 2), con sicuro riferimento ai

soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già

titolari di esse)" - non potesse giustificarsi la scissione tra

nomina ed effettivo esercizio delle funzioni di legittimità; ma,

dall'altro, ha considerato che dovesse salvaguardarsi il vigente

meccanismo di progressione economica, e ciò in ragione del "nesso

esistente fra un'adeguata retribuzione ed una più sicura

indipendenza dei magistrati".

Per le medesime ragioni, in riferimento agli uffici direttivi

superiori di legittimità di cui all'art. 19 della legge n. 831 del

1973, la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato in linea

conseguenziale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la

illegittimità costituzionale dell'ora impugnato art. 17 della

medesima legge, nella parte in cui prevedeva la nomina alle funzioni

direttive superiori, indipendentemente dal conferimento del

corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento

economico e l'idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini

della successiva nomina.

Siffatta prospettiva, caratterizzata dall'eliminazione di ogni

impropria relazione tra qualifiche di legittimità e funzioni (anche

direttive) di merito, non va disgiunta dalla tendenza legislativa

allo "sganciamento" degli avanzamenti nella retribuzione dalla

attribuzione di funzioni espressa dall'art. 21, quinto comma, della

legge 27 aprile 1982, n. 186 ("Ordinamento della giurisdizione

amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del

Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali").

La presente occasione consente di perfezionare quel meccanismo,

conducendolo ad ulteriore grado di adeguazione al principio

costituzionale di eguaglianza, (secondo la medesima logica di

razionalità già seguita, seppure con riguardo ad una diversa

fattispecie, nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985) in modo che gli

effetti indicati nella sentenza n. 86 del 10 maggio 1982 (trattamento

economico e dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente

valutato ai fini della successiva nomina), siano collegati al

compimento dell'ottennio di anzianità dei magistrati di Cassazione e

non decorrano in difetto di vacanze - circostanza un tempo

eccezionale ed ora normale - da una data irragionevolmente uguale per

tutti: il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della ottenuta

idoneità.

Naturalmente, come si desume dalla citata sentenza n. 86 del 1982,

la quale, premessa la differenza tra le funzioni di legittimità e

quelle di merito, ha dichiarato l'incostituzionalità della

disciplina, l'effettivo esercizio delle funzioni di magistrato di

Cassazione o equiparato non è richiesto per il conferimento delle

funzioni direttive superiori di merito potendo a queste accedere

anche magistrati che quell'esercizio o ufficio equiparato non abbiano

espletato.

3. - Il profilo ulteriore, prospettato nell'ordinanza di

rimessione, relativo agli effetti positivi risultanti dal descritto

collegamento sul trattamento di quiescenza di chi è collocato a

riposo tra il compimento dell'ottennio di anzianità e il 1° gennaio

successivo, si intende comunque assorbito rispetto alla questione di

costituzionalità come innanzi trattata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per

la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli

uffici direttivi superiori"), nella parte in cui fa decorrere la

dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini

della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il

connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell'anno successivo a

quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato

di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell'ottennio di

anzianità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:612 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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