Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1997

Altra decisione · depositata il 14/03/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento,

notificato l'11 dicembre 1995, depositato in cancelleria il 28

successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

1 settembre 1995 del Ministro della sanità recante "Disciplina dei

rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi

trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non

accreditate, dotate di frigoemoteche", nonché in relazione al

decreto in pari data dello stesso Ministro della sanità recante

disciplina in tema di "Costituzione e compiti dei comitati per il

buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri", ed iscritto al n.

38 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Gualtiero Rueca per la

provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe O.

Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la provincia

autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della

sanità 1 settembre 1995, recante "Disciplina dei rapporti tra le

strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle

pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di

frigoemoteche" e al decreto, in pari data, dello stesso Ministro

recante "Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del

sangue presso i presidi ospedalieri".

La ricorrente, rilevato che entrambi i provvedimenti assumono,

quale propria base legale, l'art. 11, comma 1, della legge 4 maggio

1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al

sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

plasmaderivati), lamenta il mancato rispetto dei limiti che

discendono da tale disposizione, come risultante a seguito della

parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta

nella sentenza n. 49 del 1991 della Corte costituzionale, con la

conseguente compressione della sfera di attribuzione riservata dallo

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma

in tema di sanità e assistenza ospedaliera (art. 9, numero 10, e

art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Secondo la ricorrente, a seguito della predetta sentenza - con la

quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.

11, comma 1, della legge n. 107 del 1990, nella parte in cui

contemplava una potestà ministeriale di indirizzo e coordinamento

rivolta alle regioni e alle province autonome - la disposizione in

parola consente al Ministro della sanità di emanare soltanto "le

norme per l'attuazione" della legge, nell'ambito della competenza sua

propria e delle autorità a lui sottordinate e nel rispetto del

procedimento indicato dall'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del

1988.

Viceversa, nessuno dei due decreti impugnati si conforma, secondo

la provincia, alle esigenze che la Corte ebbe a ricordare nella

sentenza n. 49 del 1991. Non sono rispettate le esigenze di forma

previste dallo stesso art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988,

in quanto i decreti non contengono la denominazione "regolamento",

né in premessa è richiamato il previo parere del Consiglio di

Stato. Nel contenuto, essi oltrepassano il legittimo ambito di

operatività dei regolamenti ministeriali, in quanto impongono

vincoli e compiti in materie di sicura competenza provinciale, in

contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del

1988.

2. - In particolare, quanto al primo decreto, relativo ai rapporti

tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e

quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di

frigoemoteche, l'art. 1 obbliga le regioni, e quindi le province

autonome, ad individuare, entro sessanta giorni, le strutture

pubbliche e private dotate di frigoemoteca ed i servizi di

immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di

riferimento, stabilendo, altresì, in dettaglio le regole relative

all'attività trasfusionale svolta dalle case di cura private. L'art.

2, pur rinviando formalmente alle vigenti disposizioni regionali,

disciplina l'afferenza territoriale delle strutture pubbliche prive

di servizi trasfusionali o delle case di cura private, accreditate o

meno, imponendo (comma 2) che la struttura pubblica competente

garantisca le prestazioni nell'arco delle 24 ore, mentre l'art. 5,

che si occupa dei servizi di urgenza, indica anche i criteri di

collegamento funzionale per gli ospedali e le case di cura private.

In tema di gestione dei servizi di emoteca, regole minute e

dettagliatissime circa i rapporti, interni a ciascuna sede di

ricovero, tra il direttore sanitario e i vari reparti, sono dettate

nell'art. 4, il quale impone ai reparti stessi una serie di compiti

sulla scorta delle indicazioni del responsabile della struttura

trasfusionale competente. Il comma 3 dello stesso articolo obbliga il

direttore sanitario della casa di cura privata o della struttura

pubblica dotata di frigoemoteca a nominare un medico referente per lo

sviluppo di una serie di attività inerenti i servizi trasfusionali,

mentre l'art. 10 assegna alle regioni l'effettuazione di controlli

sistematici sulla corretta applicazione del decreto, stabilendo

altresì che il responsabile del centro regionale di coordinamento e

compensazione invii le relazioni ricevute all'assessore regionale

alla sanità (individuando, dunque, anche l'organo regionale

competente, con ulteriore riduzione dell'autonomia organizzativa

della provincia).

3. - Anche il secondo decreto, relativo alla costituzione ed ai

compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi

ospedalieri, sarebbe lesivo delle competenze provinciali. L'art. 1

stabilisce che il direttore generale dell'azienda sanitaria, entro

trenta giorni, costituisca il comitato per il buon uso del sangue;

mentre gli artt. 2 e 3 indicano nel dettaglio la composizione e la

struttura organizzativa, i compiti e la cadenza delle riunioni del

comitato.

La ricorrente evidenzia che la violazione delle competenze

provinciali "è accompagnata da una palese lesione dell'art. 136

della Costituzione, in tema di efficacia della dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle leggi", giacché i decreti

impugnati presupporrebbero una ben più ampia base legale, quale in

ipotesi avrebbe potuto essere fornita dal testo originario dell'art.

11, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte.

Né le norme contenute nei due decreti possono essere ricondotte,

contrariamente a quanto indicato nelle premesse dei medesimi, alla

"attività di coordinamento tecnico", che si differenzia, come la

stessa Corte ha più volte sottolineato, dalla funzione di indirizzo

e coordinamento. A parte che non si tratta di direttive, ma di atti

che "hanno (...) la forma precisa e specifica del regolamento

ministeriale", essi non contengono direttive meramente tecniche,

volte a disciplinare i "rapporti esterni" di uffici regionali con

uffici statali, ma recano una disciplina organizzativa interna dei

presidi sanitari, imponendo attività, compiti e scadenze alle

regioni.

4. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è

costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso

sia dichiarato inammissibile o infondato.

Osserva l'Avvocatura che la provincia non nega la potestà del

Ministro della sanità di emanare norme secondarie in materia, ma

cerca di estendere a tale potestà i limiti che sono propri della

funzione di indirizzo e coordinamento, non esercitata nella specie,

allo scopo di presentare il conflitto come una prosecuzione della

questione decisa con la sentenza n. 49 del 1991.

La censura relativa alla assenza, nei decreti, della denominazione

"regolamento" e alla mancata menzione del parere del Consiglio di

Stato, oltre ad essere inammissibile, in quanto non pertinente ad un

conflitto di attribuzione, sarebbe anche infondata, potendo

l'attuazione di disposizioni legislative avvenire sia mediante

regolamenti sia mediante atti di natura non regolamentare. Anche il

profilo relativo alla necessità che le norme secondarie di

attuazione della legge n. 107 del 1990 riguardino solo le

attribuzioni del Ministro, e non anche quelle delle Regioni, sarebbe

inammissibile, prima che infondato, non essendo accompagnato da

alcuna analisi sul riparto di competenze nella sub-materia delle

"attività trasfusionali".

Anche il profilo relativo al carattere eccessivamente dettagliato

delle norme impugnate sarebbe infondato, in quanto le regole per

l'attuazione di una legge non possono che essere dettagliate.

Infine, quale rilievo "d'ordine generale", si evidenzia che i due

decreti sono contestati globalmente, "senza separare le singole

proposizioni in essi contenute".

5. - In prossimità dell'udienza, hanno presentato memorie sia la

difesa della provincia autonoma di Trento che l'Avvocatura dello

Stato.

La difesa della provincia osserva che le censure relative alla

mancanza dei requisiti formali sono rivolte a mettere in evidenza il

sostanziale difetto di base giuridica degli atti impugnati, il cui

carattere invasivo delle competenze provinciali è indipendente dalla

possibilità o meno di configurare atti regolamentari. Anche perché

- se si tratta di atti di altro tipo - essi appaiono ancor più

illegittimi per invasione della sfera provinciale e per la totale

mancanza di fondamento giuridico.

Si reputa, inoltre, infondata la eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura, sull'assunto che nel ricorso mancherebbe

una previa analisi del riparto di competenza tra Stato e Provincia in

materia: il ricorso evidenzia, infatti, con chiarezza e con un

articolato riferimento alle disposizioni dei due decreti, che gli

atti impugnati risultano illegittimi in quanto disciplinano aspetti

attinenti alla organizzazione e alla erogazione di servizi di

competenza regionale e provinciale. Inoltre l'omissione del parere

del Consiglio di Stato, se tale dovesse essere la situazione,

comporta il vizio dell'atto nella sua totalità.

Infine, quanto al terzo rilievo dell'Avvocatura, secondo la quale

"le regole per l'attuazione di una legge non possono che essere

dettagliate", si afferma che i riferimenti, contenuti nel ricorso, al

grado di dettaglio della disciplina invasiva hanno solo lo scopo di

illustrare la "particolare gravità e abnormità della lesione".

6. - Dal canto suo, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per

l'inammissibilità del ricorso, osserva che la violazione della legge

n. 400 del 1988, in quanto legge ordinaria, non può essere censurata

davanti alla Corte costituzionale. Inoltre, con riguardo ad entrambi

i decreti, la provincia si sarebbe limitata ad una mera elencazione

delle disposizioni che si assumono invasive; peraltro, affermando che

i decreti ministeriali dovrebbero, secondo l'art. 11, comma 1, della

legge n. 107 del 1990, limitarsi ad intervenire nelle materie di

competenza del Ministro, la ricorrente omette di spiegare perché

tali disposizioni riguardano invece compiti della provincia. La

apoditticità del ricorso emerge anche là dove esso esclude

trattarsi di direttive di carattere tecnico. Il petitum si presenta,

in conclusione, di carattere generico, non essendo collegato ad una

chiara e specifica dimostrazione della invasività dei decreti.

Nel merito, si rileva come, nella materia de qua, molteplici sono,

secondo quanto affermato proprio dalla sentenza n. 49 del 1991, gli

interventi statali, ritenuti legittimi dalla Corte, svolti attraverso

normazione secondaria dello stesso Ministro della sanità. Con i

decreti impugnati il Ministro ha assolto al suo compito, emanando una

serie di norme tecniche rivolte a dare attuazione alla legge n. 107

del 1990, norme che attengono alla competenza dello Stato e non

intaccano minimamente quella delle regioni. L'invasività va esclusa

anche per quelle norme che sembrerebbero viziate, come nel caso

dell'art. 10, comma 2, del primo decreto: la disposizione, nella

prima parte ha il carattere di coordinamento tecnico, mentre nella

seconda non è attributiva, ma solo dichiarativa, di una competenza

già esistente e che la provincia, nella sua autonomia, è libera di

modificare. Considerato in diritto

1. - La provincia autonoma di Trento solleva conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione a due decreti

del Ministro della sanità, entrambi datati 1 settembre 1995,

recanti, rispettivamente, "Disciplina dei rapporti tra le strutture

pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e

private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche" e

"Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue

presso i presidi ospedalieri".

Secondo la ricorrente i provvedimenti, pur assumendo a base l'art.

11, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le

attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi

componenti e per la produzione di plasmaderivati), nella portata

conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1991,

non si mantengono nei limiti propri di un regolamento di attuazione,

ledendo, perciò, le attribuzioni garantite alla provincia dall'art.

9, numero 10, e dall'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Si lamenta in particolare che:

non sono rispettate le esigenze di forma previste dall'art. 17,

comma 4, della legge n. 400 del 1988, mancando la denominazione

"regolamento" e non essendo specificato, in premessa, che

l'assunzione dei provvedimenti medesimi è avvenuta previo parere del

Consiglio di Stato;

vengono imposti, in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b),

della legge n. 400 del 1988, vincoli e compiti in materia di

competenza provinciale, che non possono essere considerati

espressione di una attività di direzione tecnica cui il singolo

ministro sia legittimato;

risulta disatteso l'art. 136 della Costituzione, a causa della

violazione dei limiti posti dalla sentenza n. 49 del 1991 al potere

ministeriale contemplato all'art. 11, comma 1, della legge n. 107 del

1990.

2.1. - Vanno esaminate, in via pregiudiziale le eccezioni di

inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, la quale

deduce, da un canto, che il motivo concernente l'assenza di

indicazioni formali, quali la denominazione di "regolamento" e la

mancata menzione del parere del Consiglio di Stato, non sarebbe

pertinente ad un conflitto di attribuzione volto a dedurre la

lesività dei provvedimenti impugnati e, dall'altro, che la lamentata

invasione delle competenze provinciali da parte delle norme

secondarie di attuazione della legge n. 107 del 1990 si risolverebbe

in una petizione di principio, mancando al riguardo nel ricorso una

analisi del riparto di competenze nella sub-materia delle "attività

trasfusionali".

2.2. - La prima eccezione è da reputare fondata, con conseguente

inammissibilità del relativo motivo di ricorso. Infatti, come già

la Corte ha avuto occasione di precisare, nei giudizi per conflitto

di attribuzione promossi dalle regioni o province autonome nei

confronti dello Stato, le norme che rilevano ai fini del giudizio

sulla lesività degli atti sono quelle relative alla distribuzione

delle competenze (sentenza n. 357 del 1996).

Non altrettanto può dirsi, invece, per l'eccezione attinente alla

dedotta assenza di analiticità delle doglianze sollevate. Il fatto

che taluna delle censure abbia carattere del tutto generale e venga

riferita cumulativamente a più disposizioni non osta, invero,

all'individuazione della reale portata del ricorso, il cui contenuto

è reso evidente anche dal puntuale riferimento alla precedente

sentenza della Corte n. 49 del 1991. Per il resto, la questione del

grado di specificità delle doglianze avanzate nel ricorso può,

tutt'al più, essere valutata sotto il profilo dei molteplici

possibili modi di impostazione degli atti difensionali, ma non può

fondatamente sorreggere un'eccezione volta a contestare l'assenza dei

necessari elementi della proposta impugnativa.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Il quadro dei rapporti fra la provincia di Trento e lo Stato, nella

materia qui considerata, si fonda, per un verso, sull'art. 9 dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670, che attribuisce alla provincia la competenza

concorrente in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, con

l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per

la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come

sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, che affida

alla provincia stessa "le potestà legislative ed amministrative

attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti

sanitari"; e, dall'altro, sull'art. 4, numero 6, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),

il quale dispone che, con legge dello Stato, sono dettate norme

dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per

tutto il territorio nazionale in materia tra l'altro, di "raccolta,

frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano".

Di queste ultime esigenze si è fatta carico la legge n. 107 del

1990, i cui obiettivi sono stati individuati, proprio dalla sentenza

n. 49 del 1991, da un lato, nella soluzione del problema

"dell'autosufficienza della disponibilità del sangue e dei suoi

componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eliminare la

dipendenza dall'estero" e, dall'altro, nell'apprestamento di una

disciplina che, in stretta connessione con la tutela del diritto

inviolabile alla salute (art. 32 della Costituzione), consenta di

erogare le relative prestazioni con la massima uniformità possibile

su tutto il territorio nazionale. La menzionata sentenza, nel

riconoscere alla suddetta disciplina i caratteri di una vera e

propria legge-cornice, destinata, perciò, ad essere applicata in

tutti gli enti dotati "di potestà legislativa concorrente e

amministrativa in materia sanitaria, vale a dire in tutte le regioni

a statuto ordinario, in quelle a statuto speciale e nelle province ad

autonomia differenziata", ha censurato, tuttavia, l'art. 11, comma 1,

perché inteso a riconoscere al Ministro della sanità un'anomala

facoltà di emanare "norme di indirizzo e coordinamento" "per

l'attuazione" della legge stessa. A seguito della parziale

dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione in

parola, come si desume chiaramente dalla sentenza, va letta nel senso

che spetta al Ministro della sanità emanare "le norme per

l'attuazione" della legge.

4. - Ma è proprio alla luce dei limiti coessenziali a tale

competenza ministeriale che le doglianze avanzate dalla Provincia

risultano fondate.

La ricorrente lamenta che il primo provvedimento - nel disciplinare

i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi

trasfusionali e quelle pubbliche e private dotate di frigoemoteche -

appresti una disciplina organizzativa che, anche in ragione

dell'analiticità e specificità delle disposizioni, incide in senso

limitativo sulle sue competenze.

A supporto di siffatta doglianza, richiama particolarmente:

l'art. 1, secondo il quale le regioni sono tenute ad individuare,

entro sessanta giorni, le strutture pubbliche e private dotate di

frigoemoteca ed i servizi di immunoematologia e trasfusione o i

centri trasfusionali di riferimento, stabilendo altresì in dettaglio

le regole relative all'attività trasfusionale svolta dalle case di

cura private;

l'art. 2, che contempla una disciplina dell'afferenza

territoriale delle strutture prive di servizi trasfusionali, con la

imposizione (comma 2) alla struttura pubblica competente di garantire

le prestazioni nell'arco delle 24 ore;

l'art. 4, che reca regole minute e dettagliatissime, in tema di

servizi di emoteca, circa i rapporti, interni a ciascuna sede di

ricovero, tra il direttore sanitario e i vari reparti;

l'art. 5, che determina i criteri di collegamento funzionale per

gli ospedali e le case di cura private, in materia di servizi di

urgenza;

l'art. 10 che dispone che le regioni sono tenute ad effettuare

controlli sistematici sulla corretta applicazione del decreto,

prevedendo altresì che il responsabile del centro regionale di

coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute

all'assessore regionale alla sanità (individuando dunque anche

l'organo regionale competente, con ulteriore riduzione dell'autonomia

organizzativa della provincia).

5. - Nelle premesse, il contestato provvedimento richiama

espressamente l'art. 6, comma 3, della legge n. 107 del 1990,

relativo all'obbligo del collegamento funzionale tra i presidi

ospedalieri che non dispongono di una propria struttura

trasfusionale, da un canto, ed i servizi di immunoematologia e

trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti,

dall'altro. Ma, né tale disposizione né le altre di carattere

organizzativo contenute nella legge-quadro n. 107 del 1990, possono

consentire una disciplina come quella sopra menzionata che,

obbligando a puntuali adempimenti ed introducendo dettagliate norme

che disegnano strutture e procedimenti nell'ambito proprio della

Provincia, lede le competenze di quest'ultima in materia di

assistenza sanitaria e ospedaliera. Infatti, come la Corte ha più

volte affermato, un regolamento ministeriale di esecuzione e di

attuazione di una legge statale, quale quello per l'appunto previsto

dal già citato art. 11, non può porre norme volte a limitare la

sfera delle competenze delle regioni e delle province autonome in

materie loro attribuite (v., ad esempio, sentenze nn. 250 del 1996,

482 e 333 del 1995 e 461 del 1992); detto principio non solo deriva

dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti

normative, ma è stato espressamente sancito dall'art. 17, comma 3,

della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà

regolamentare ministeriale alle sole "materie di competenza del

Ministro o di autorità sottordinate".

Né la pretesa competenza statale, e quindi ministeriale, ad

emanare la disciplina regolamentare in questione, può trovare

giustificazione nell'esistenza di interessi nazionali, perché la

compressione della competenza regionale (o provinciale) non può

essere predicata se non sulla base di una positiva ed inequivoca

scelta in tal senso dello stesso legislatore statale. Ma, a

differenza di altri casi, pur presenti nella legge n. 107 del 1990,

detta legge non contiene, per l'aspetto qui considerato, alcuna

specifica ed espressa previsione di poteri ministeriali giustificati

alla stregua dell'unitarietà degli interessi sottostanti.

6. - Ad analoghe valutazioni si presta anche il secondo

provvedimento, relativo alla costituzione dei comitati per il buon

uso del sangue, censurato dalla provincia per il fatto di prevedere:

all'art. 1, che il direttore generale dell'azienda sanitaria,

entro trenta giorni, costituisca il detto comitato;

agli artt. 2 e 3, nel dettaglio, la composizione, la struttura

organizzativa, i compiti e la cadenza delle riunioni del comitato

medesimo.

Trattasi di strutture non menzionate espressamente nella legge n.

107 del 1990, la cui attivazione, come cardine organizzativo per

assicurare il buon uso del sangue, è contemplata nel "piano per la

razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio

1994-1996", approvato con d.P.R. 7 aprile 1994, sulla base dell'art.

1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, che demanda all'Esecutivo la predisposizione e l'adozione dei

progetti-obiettivo inseriti nel Piano sanitario nazionale.

In questo caso, in mancanza oltretutto di specifici riferimenti

nella legge n. 107 del 1990, si giustifica ancor meno una disciplina

ministeriale che incide con dettagliate disposizioni

sull'organizzazione delle aziende ospedaliere, materia rimessa, sia

pure nell'osservanza dei principi fissati dallo stesso decreto

legislativo n. 502 del 1992, alla competenza delle Regioni e delle

Province autonome.

7. - La difesa della parte resistente, facendo riferimento alle

premesse dei provvedimenti impugnati, richiama, onde giustificarne

l'adozione, la "necessità di emanare norme di carattere tecnico,

uniformi a livello nazionale", argomento questo in cui è dato

cogliere un riferimento a quella giurisprudenza della Corte secondo

la quale il potere ministeriale di emanare direttive o norme

tecniche, rispondenti a finalità generali che trascendono gli

interessi che si intendono tutelare con le competenze attribuite alle

regioni e alle province autonome, non è lesivo delle competenze di

queste ultime (sentenze nn. 356 del 1994, 483 del 1991 e 474 del

1988).

Ma neanche questa via può essere utilmente percorsa per derogare

alle regole sul riparto delle competenze. A parte il fatto che anche

tali poteri, vertendo, nella specie, su materie idonee ad interferire

in competenze proprie delle regioni e province autonome, debbono

reperire espresso fondamento in una previsione di legge, la Corte è

dell'avviso che vanno intese per norme tecniche quelle prescrizioni

che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti

dalle c.d. "scienze esatte" o dalle arti che ne sono applicazione

(come, ad esempio, le prescrizioni che individuano standards

qualitativi o metodologie di rilevazione dati e/o di trattamento

materiali). Non si possono, perciò, ricondurre a tale categoria

disposizioni quali quelle in esame, che appaiono, invece, volte - per

lo più e salvo limitate eccezioni (v. ad es. art. 4, comma 4, e art.

5, comma 3, del decreto relativo ai rapporti tra le strutture

provviste di servizi trasfusionali e quelle dotate di frigoemoteche)

- a fissare criteri di organizzazione, ad individuare organi e

procedure, a disciplinare, quanto al primo provvedimento, i criteri

di gestione delle frigoemoteche come pure i rapporti tra i presidi

sanitari e le strutture pubbliche territorialmente competenti; e,

quanto al secondo, a predeterminare la composizione e i compiti dei

comitati con riguardo, persino, alle scansioni temporali della loro

attività.

L'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte, assorbe ogni

altro motivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del

Ministro della sanità, con riguardo alla provincia autonoma di

Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi

trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non

accreditate, dotate di frigoemoteche, nonché disciplinare la

costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue

presso i presidi ospedalieri; e di conseguenza annulla i decreti del

Ministro della sanità in data 1 settembre 1995 indicati in epigrafe,

nella parte in cui non fanno salve le competenze della provincia

autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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