Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1970 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 51

della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle

borse di commercio, l'eserecizio della mediazione e le tasse sui

contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,

concernente le tasse sui contratti di borsa, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 giugno 1968 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra De Giorgi Ignazio e Re Ambrogia,

iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra De Giorgi Ignazio e Frigeni Alberto,

iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Visti gli atti di costituzione di De Giorgi Ignazio e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Pietro Cattaneo, per il De Giorgi, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile promosso dall'agente di cambio Ignazio De

Giorgi, contro la signora Re Ambrogia, per sentirne pronunziare la

condanna al pagamento del saldo di varie operazioni di borsa effettuate

per conto di lei, il tribunale di Milano, con ordinanza 3 giugno 1968,

ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 51 della legge

20 marzo 1913, n. 272, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

Rilevato che l'attore non aveva ottemperato all'onere, imposto

dalle predette disposizioni, di provare previamente, mediante

l'esibizione dei foglietti bollati o nei diversi modi consentiti dalle

leggi, il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute in dipendenza

delle operazioni di borsa compiute, conseguendone che non fosse

ammissibile l'azione in giudizio secondo il dettato delle norme sopra

richiamate, il tribunale ha osservato che le disposizioni stesse sono

in contrasto col citato art. 24, primo comma, della Costituzione, in

quanto l'adempimento dell'onere tributario inerente alla redazione del

foglietto bollato condizionerebbe non la disponibilità della prova, ma

la procedibilità stessa della domanda, indipendentemente dall'uso di

tale documento in giudizio ed anche se non sorga contestazione sui

diritti fatti valere.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, con atto di intervento depositato il 30

ottobre 1968, e con successiva memoria illustrativa dell'11 marzo 1970,

ha concluso che la questione venga dichiarata non fondata.

Esclusa qualsiasi analogia con la regola del solve et repete,

l'Avvocatura assume che l'imposta sui contratti di borsa costituisce un

'imposta sui trasferimenti di ricchezza del tutto simile a quella di

registro presa in esame da questa Corte con la sentenza n. 45 del 1963.

Anche alla disciplina fiscale dei contratti di borsa si dovrebbe,

quindi, applicare il principio per cui non è costituzionalmente

vietato che siano imposte prestazioni fiscali in stretta e razionale

correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie

tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo all'uso dei documenti

necessari alla pronuncia finale dei giudici, purché non ne derivi

compressione del diritto di azione.

2. - La stessa questione di costituzionalità, con motivazione

analoga a quella riferita, è stata proposta dal pretore di Milano, con

ordinanza dell'8 maggio 1969, nel corso di altro giudizio civile

promosso dal medesimo agente di cambio De Giorgi contro il signor

Frigeni Alberto, per il pagamento del saldo di un maggior credito per

operazioni di borsa effettuate per conto e per ordine verbale del

convenuto.

Anche in questo caso non era stata data la prova dell'adempimento

del tributo gravante sui contratti dedotti.

Davanti a questa Corte si è costituito il De Giorgi, il quale, con

atto 5 agosto 1969, ha sostenuto che le norme impugnate debbano essere

dichiarate incostituzionali in quanto comminano la "inammissibilità

dell'azione" per il caso di omesso adempimento degli obblighi fiscali

inerenti ai contratti di borsa.

Con successiva memoria dell'11 marzo 1970, il difensore del De

Giorgi, dopo aver richiamato i principi enunciati da questa Corte nelle

sentenze n. 100 del 1964, 80 del 1966 e 157 del 1969, con particolare

riguardo alla circostanza ricorrente nella specie della mancata

ricezione del foglietto bollato recante la sottoscrizione del cliente,

ha osservato che in conseguenza di ciò l'agente di cambio si vedrebbe

esposto a pagare una seconda volta il tributo e le relative penalità

sui contratti in contestazione. Ciò con la conseguenza di dover

soddisfare personalmente il tributo, onde poter chiedere il pagamento

delle relative provvigioni, prima e indipendentemente dall'accertamento

giudiziale della conclusione dei contratti, e col rischio di non

poterne ripetere gli importi dai clienti.

Il che, conclude la difesa del De Giorgi, dimostrerebbe

l'irrazionalità ed eccessività dell'onere derivante dalle

disposizioni impugnate. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del tribunale e del pretore di Milano

prospettano, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, la stessa questione di legittimità dell 'art. 51 della

legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di

commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di

borsa, e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente

le tasse sui contratti di borsa. Si deve disporre, pertanto, la

riunione dei giudizi perché siano congiuntamente decisi.

2. - In entrambe le controversie l'attore, agente di cambio in

Milano, ha proposto, nei confronti dei convenuti, domande di pagamento

di varie somme, assumendo esserne creditore a titolo di saldo per

operazioni di borsa compiute per incarico degli stessi.

Ciò senza dare preventivamente la prova dell'adempimento delle

obbligazioni tributarie afferenti alle operazioni predette, e

limitandosi ad asserire, nel solo giudizio pendente davanti al pretore

di Milano, di aver tempestivamente redatto, ma di non essere in grado

di esibire i prescritti foglietti bollati, perché "quasi mai" aveva

ricevuto in restituzione dal convenuto la parte già a suo tempo

inviatagli per la sottoscrizione.

Ricorreva, quindi, il caso dell'improcedibilità delle domande

giudiziali giusta il disposto dei già citati art. 51 della legge 20

marzo 1913, n. 272, e art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, per

cui "non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra

commissionario e committente, né veruna liquidazione può eseguirsi"

dal comitato direttivo degli agenti di cambio (che ha sostituito in

tale attribuzione il sindacato dei mediatori) "in dipendenza delle

operazioni contemplate" dalle stesse leggi, "se non viene previamente

provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute".

Nelle ordinanze di rimessione si osserva che tali norme importano

impedimento all'esercizio anche di quei diritti sulla cui esistenza non

sorge contestazione, e condizionano la procedibilità della domanda al

pagamento dei tributi sui contratti di borsa indipendentemente dall'uso

in giudizio dei foglietti bollati, con l'impiego dei quali il tributo

va normalmente assolto. Da ciò la violazione del precetto dell'art.

24, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni predette, in aderenza al giudizio di rilevanza,

svolto dai giudici del merito in rapporto di necessaria congruenza con

la "causa petendi" dedotta davanti ad essi, devono ritenersi, peraltro,

impugnate limitatamente alla proposizione normativa concernente

l'esercizio dell'azione, restandone esclusa, invece, l'altra parte

degli articoli in questione che condiziona all'adempimento del debito

tributario l'ammissibilità della procedura di liquidazione coattiva a

cura dei comitato degli agenti di cambio.

3. - Ai sensi degli artt. 34 e seguenti della citata legge n. 272

del 1913 e degli artt. 1 e seguenti del R.D. n. 3278 del 1923, e

successive modificazioni, il tributo gravante sui contratti di borsa

(indicati nell'art. 3 di quest'ultimo decreto) è corrisposto mediante

l'impiego di appositi foglietti bollati, posti in vendita

dall'amministrazione finanziaria o (secondo il disposto dell'art. 4)

con l'uso di fogli stampati su carta non filigranata, muniti

preventivamente di bollo a punzone appostovi dagli uffici del registro,

per importo corrispondente alle tabelle all'uopo approvate e infine, in

casi speciali, mediante l'apposizione di marche da annullarsi

direttamente dalle parti.

Il pagamento del tributo, ove non segua immediatamente la

conclusione del contratto, deve essere effettuato non oltre il primo

giorno festivo ad essa posteriore, nello stesso termine fissato per la

consegna all'interessato del foglietto bollato (art. 42 della legge del

1913 e art. 7 del decreto del 1923).

4. - La questione circa la legittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate, in riferimento al precetto che garanitisce al

cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti (art. 24, primo

comma), non è fondata.

Quando non si tratti, invero, di contestare la legittimità

dell'imposizione tributaria, e nella specie risulta appunto non

contestata la legittimità dell'imposta relativa ai contratti di borsa

dedotti in giudizio (ipotesi del solve et repete), la norma che

subordina all'adempimento del dovere di contribuente l'esercizio del

diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, non appare in

contrasto col suddetto precetto costituzionale.

La Corte ritiene che occorra al riguardo riaffermare il principio,

già da essa enunciato (da ultimo con la sentenza n. 157 dell'11

dicembre 1969), per cui nell'ordinamento giuridico posto in essere

dalla Costituzione repubblicana i diritti individuali dei cittadini

sono armonicamente coordinati con quelli della collettività. In

particolare il diritto di adire gli organi giurisdizionali, sancito

nell'art. 24, primo comma, deve essere contemperato con l'interesse

generale alla riscossione dei tributi, che pure è affermato nell'art.

53, primo comma, della Costituzione.

Né può ritenersi che, per effetto del previo adempimento

dell'imposta sui contratti di borsa, l'esercizio dell'azione risulti,

in concreto; eccessivamente oneroso, sia dal punto di vista economico,

sia con riferimento alle modalità della prova, che di detto

adempimento è richiesta, a carico di chi abbia interesse a proporre o

a proseguire il giudizio.

Tale prova, infatti, non è necessariamente vincolata alla

esibizione del foglietto bollato o di quella parte di esso che e

previsto venga inviata al committente del negozio di borsa, ma è resa

agevole, in ispecie nei rapporti di cui siano parte gli agenti di

cambio, da un complesso di disposizioni concernenti la redazione dei

foglietti bollati o di documenti equipollenti. Basti accennare al caso

in cui, per la consegna del foglietto al cliente, l'agente si avvalga

del servizio postale. Al riguardo sono prevedute dettagliate modalità

(art. 88 del regolamento di esecuzione della legge del 1913, approvato

con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068), fra le quali, in particolare, il

rilascio da parte dell'ufficio postale di una copia, esattamente

rispondente al foglietto bollato, con ricevuta in margine. Ciò che è

sufficiente per escludere che l'interessato, al fine di costituire la

prova dell'adempiuto onere fiscale, di cui alle norme in questione,

debba reiterare il pagamento quando dal convenuto, cui era stato

trasmesso per la sottoscrizione, non gli venga restituita la parte del

foglietto di sua spettanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante

l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e

le tasse sui contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n.

3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, proposta con le

ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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