Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1972 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio

1970 dal pretore di Ottaviano nel procedimento penale a carico di

Saggese Francesco ed altri, iscritta al n. 152 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del

3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di quattro persone

imputate del delitto di tentato ratto a fine di matrimonio di una donna

non coniugata, il pretore di Ottaviano, con ordinanza 18 febbraio 1970,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma,

del codice penale, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno

a tre anni "chiunque, con violenza o inganno sottrae o ritiene, per

fine di matrimonio, una donna non coniugata", e non assoggetta alla

stessa sanzione anche il ratto per fine di matrimonio perpetrato ai

danni di una persona di sesso maschile in pari condizioni di età e

stato civile.

Quest'ultima ipotesi, per il solo fatto della diversità di sesso

del soggetto passivo, e in contrasto col principio di uguaglianza,

ricadrebbe, invece, nella previsione del delitto di sequestro di

persona, per il quale dall'articolo 605 dello stesso codice è

stabilito un diverso e più grave trattamento penalistico ed in

particolare la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni.

Non essendosi costituita alcuna parte in giudizio, la questione è

stata esaminata nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972, ai

sensi degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti a questa Corte. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza pronunziata nel corso di un giudizio penale avente

ad oggetto un delitto di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di

una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano ha sollevato, in

riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice

penale, nella parte in cui non prevede un identico trattamento

penalistico anche per il ratto per fine di matrimonio di persona di

sesso maschile. In quest'ultimo caso, si osserva dal pretore, e per il

solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, sarebbe da

configurare il reato di sequestro di persona, per il quale l'art. 605

dello stesso codice commina la più grave sanzione della reclusione da

sei mesi a otto anni.

Ma, così prospettata, la questione è manifestamente irrilevante

nel giudizio di merito in corso. Essa non concerne, invero, la norma

richiamata nell'imputazione (quella, appunto, di cui all'art. 522,

primo comma, c.p.), ma una norma diversa, riguardante fatto diverso da

quello della cui cognizione è investito il giudice a quo ed estranea

al thema decidendum.

La soluzione della questione non riveste, quindi, il carattere di

necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di

merito (quale è richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.

87) e deve dichiararsi inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con

l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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