Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, prima

parte, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

23 novembre 1965 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile

vertente tra Di Guglielmo Francesco ed altri contro la Società "La

Surrina", iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento per esecuzione mobiliare promosso avanti al

Pretore di Viterbo da Di Guglielmo Francesco ed altri contro la

Società "La Surrina", opponente, veniva nominata custode dei beni

mobili pignorati Della Ca' Paola alla quale, non avendone ella fatto

richiesta, l'ufficiale giudiziario non riconosceva diritto al compenso,

a norma dell'art. 522, primo comma, del Codice di procedura civile.

Costei peraltro, nell'ulteriore corso del procedimento, chiedeva la

liquidazione del compenso cui si opponevano i creditori procedenti

osservando che nulla le era dovuto a norma del citato art. 522, primo

comma, del Codice di procedura civile.

Il Pretore, con ordinanza emessa il 23 novembre 1965, sollevava di

ufficio questione di legittimità costituzionale della predetta norma,

per contrasto non solo col principio informatore della Costituzione

secondo cui l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro,

ma anche con gli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, della

Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme

ed applicazioni, e riconoscono al lavoratore il diritto ad una

retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto.

Osserva il Pretore nell'ordinanza che indubbiamente l'esercizio

della custodia comporta da parte del designato un'attività lavorativa

per l'espletamento dei compiti di conservazione ed amministrazione dei

beni affidatigli, la cui inosservanza, inoltre, induce responsabilità

di ordine civile e perfino penale. Il custode pertanto avrebbe diritto

al compenso, indipendentemente dalla sua richiesta che, in difetto di

espresso interpello da parte dell'ufficiale giudiziario, non potrebbe

d'altra parte considerarsi come rinuncia in quanto, nella maggioranza

dei casi, sarebbe dovuta ad ignoranza della norma di legge.

Il Pretore poi, motivando sulla rilevanza della questione, ne

afferma la pregiudizialità in quanto, contestualmente alla decisione

sul procedimento esecutivo, si devono liquidare le relative spese di

cui fa parte il compenso al custode.

L'ordinanza, notificata il 22 dicembre 1965 e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966. Non essendovi stata

costituzione di parti avanti alla Corte costituzionale, la causa è

stata decisa in camera di consiglio, a norma degli artt. 26, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative

per i giudizi avanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con

l'ordinanza in esame, solleva il dubbio che l'art. 522, prima parte,

del Codice di procedura civile, condizionando il compenso al custode di

beni mobili pignorati al riconoscimento della relativa spettanza da

parte dell'ufficiale giudiziario procedente oltre che all'espressa

richiesta del custode stesso, possa essere in contrasto con le norme

costituzionali ordinate alla tutela di ogni genere di attività

lavorativa e della conseguente retribuzione (artt. 1, 35, primo comma,

36, primo comma, della Costituzione). Per la soluzione di tale

questione è indispensabile precisare preliminarmente la figura

giuridica del custode di beni sottoposti ad esecuzione forzata e, in

particolare, del custode di beni mobili.

L'art. 65 del Codice di procedura civile che fa menzione del

custode è collocato sotto il Capo terzo del Libro primo del Codice e,

mentre il titolo di questo Libro comprende la categoria generale degli

organi giudiziari, il Capo terzo riguarda gli ausiliari del giudice.

Come tale, appunto, deve essere definito il custode: non già

mandatario o rappresentante legale del debitore, a questi legato da un

rapporto privatistico, ma incaricato dell'esercizio di funzioni a

carattere pubblicistico, quale collaboratore dell'ufficio esecutivo a

titolo di munus publicum nella conservazione dei beni pignorati.

2. - La ragione del fatto che il compenso al custode di beni mobili

pignorati è attribuibile solo in via facoltativa e in misura

discrezionale, risiede, secondo la concezione che ha ispirato la

corrispondente norma del Codice di rito, nella particolare natura e

modalità dell'incarico.

Il principio di facoltatività, già riconosciuto fin dall'art. 603

del precedente Codice di rito ed ora ribadito dall'art. 522, prima

parte, è giustificato da quanto leggesi nella relazione del

Guardasigilli: cioè mancanza, nella maggior parte dei casi, di alcun

apprezzabile onere per i custodi ed esigenza di arginare lamentate

pretese di custodi di professione.

D'altra parte, si è anche considerato che l'incarico di custode

non può essere imposto ma è subordinato alla accettazione del

designato, il quale, soltanto con l'accettazione volontaria, si

sottopone alle conseguenze di legge e che, per la particolare

fisionomia dell'istituto, il compenso, come può essere richiesto,

così può essere anche validamente rinunciato.

3. - Ciò premesso e precisato, occorre accertare se queste ragioni

che risultano come giustificatrici della norma di rito, contrastino o

meno con i suindicati principi della Costituzione.

La Corte non ravvisa la dedotta incompatibilità.

Con la dichiarazione prima che pone il lavoro a fondamento della

Repubblica, si è inteso affermare la preminenza di ogni attività

lavorativa nel sistema dei diritti - doveri spettanti ai cittadini. Con

le dichiarazioni 35 e 36, comprese sotto il titolo dei "rapporti

economici" si è inteso garantire al lavoro, come sopra considerato,

ampia tutela ed ai lavoratori subordinati, quale corrispettivo delle

loro prestazioni, una retribuzione proporzionata ed in ogni caso

sufficiente a soddisfare le esigenze, individuali e familiari, di

un'esistenza libera e dignitosa.

La tutela della retribuzione del lavoro di cui all'art. 36, non si

adegua al compenso attribuibile al custode di beni mobili pignorati.

Tale compenso, infatti, si differenzia, per sua natura, dalla

retribuzione, la cui tutela costituzionale ha la finalità, tutta

propria, di far corrispondere alle prestazioni da cui il lavoratore

debba trarre prevalentemente e continuativamente i mezzi di sussistenza

il sufficiente profitto, a differenza dell'attività, del tutto

occasionale e temporanea, del custode di beni mobili pignorati.

La questione proposta deve, quindi, dichiararsi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 522, prima parte, del Codice di procedura civile, sollevata

con ordinanza del Pretore di Viterbo, in relazione agli artt. 1, 35,

primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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