Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1965 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 294/1939
  • art. 2legge 294/1939
  • art. 15legge 294/1939

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e

15 della legge 19 gennaio 1939, n. 294, in riferimento all'art. 41

della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1964 dal

Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Pellegrini

Domenico e Liotti Carlo, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1964

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26

settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Pellegrini Domenico e Liotti

Carlo, imputati di contravvenzione agli artt. 1, 2 e 15 della legge 19

gennaio 1939, n. 294, per avere effettuato in concorso fra loro una

vendita straordinaria di merci senza la prescritta licenza della Camera

di commercio, il Pretore di Foggia, in seguito alle opposizioni ai

decreti penali di condanna proposte dagli imputati, pronunciava

all'udienza del 16 luglio 1964 una ordinanza, con la quale sospendeva

il giudizio in corso e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, per il giudizio sulla legittimità costituzionale delle

norme richiamate nei decreti di condanna.

Si legge nella ordinanza di rimessione alla Corte che "la eccezione

(di illegittimità costituzionale) non appare al giudicante

manifestamente infondata, in considerazione che l'art. 41 della

Costituzione della Repubblica concede libera iniziativa economica

privata, mentre gli artt. 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio 1939, n.

294, prevedono ed impongono delle limitazioni alla iniziativa economica

e commerciale, di guisa che sorge contrasto tra le stesse norme".

L'ordinanza, che reca la data del 16 luglio 1964, è stata

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a mezzo

raccomandate con ricevuta di ritorno in data 20 luglio 1964 e

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 luglio 1964;

è stata quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 238 del 26 settembre 1964.

Nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

Con il decreto legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito in legge 2

giugno 1939, n. 739, si ritenne opportuno disciplinare le vendite

straordinarie o di liquidazione, considerando tali le "forme di vendita

al pubblico, con le quali un commerciante cerca di esitare in breve

tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al

pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole" (art. 2,

primo comma).

Si dispose pertanto che potessero effettuare vendite di merci sotto

tale forma soltanto coloro, che avessero ottenuto una preventiva

autorizzazione della Sezione commerciale dei Consigli provinciali delle

corporazioni (ora, Camere di commercio, industria e agricoltura), la

quale avrebbe potuto concederla in una serie di casi compresi in un

elenco contenuto nella stessa legge (artt. 1, 4, 5 e 8); e furono

previste sanzioni penali (ammenda) e amministrative (ritiro della

licenza di commercio) a carico di chi avesse effettuato una vendita

straordinaria o di liquidazione senza avere ottenuto la preventiva

autorizzazione, o avesse comunque contravvenuto alle disposizioni

legislative (art. 15).

Un esame accurato della disciplina della materia non induce

tuttavia a ritenere giustificate le critiche ad essa rivolte. Ne

risulta infatti che sono sufficientemente specificate le ipotesi, nelle

quali è consentita la concessione della autorizzazione, nonché quelle

in cui tale autorizzazione non è nemmeno necessaria.

D'altra parte, sembra innegabile la opportunità che attività di

questo genere siano soggette a controllo, onde evitare forme di

concorrenza sleale e mistificazioni a danno degli acquirenti.

Queste considerazioni trovano conferma in una circolare n. 1198/C

del 21 gennaio 1959 del Ministero dell'industria e del commercio,

diramata in seguito alla constatazione che l'applicazione delle norme

sopra ricordate non sarebbe stata fatta dalle varie Camere di commercio

secondo criteri uniformi, poiché alcune di esse avrebbero ritenuto

necessaria la speciale autorizzazione anche in casi non previsti dalla

legge e "senza tenere alcun conto del principio generale di libertà

stabilito dall'art. 41 della Costituzione in materia di iniziativa

economica privata".

Tale circolare considera in modo ancor più particolareggiato una

numerosa serie di casi, per i quali dispone che non è necessaria

l'autorizzazione prevista dalle norme denunciate, ovvero che sussistono

i presupposti richiesti affinché essa venga concessa. Né vi è

ragione di supporre che le disposizioni ivi contenute non siano

osservate dalle Camere di commercio, e tanto meno dal Prefetto, al

quale gli interessati possono proporre ricorso contro le deliberazioni

di esse (art. 14).

Si deve concludere pertanto che non soltanto il testo e il

contenuto delle norme, ma anche il modo in cui esse risultano essere

interpretate ed osservate o fatte osservare, non possono essere

considerati in contrasto con i principi dell'art. 41 della

Costituzione, avendo quale scopo non già di limitare l'iniziativa

economica privata, ma di prevenire e reprimere vere e proprie frodi a

danno dei commercianti onesti e dei consumatori incauti; e che, nella

ipotesi che la applicazione in concreto di esse non risultasse conforme

a tali principi, sussistano garanzie sufficienti ad assicurare la

tutela dei diritti protetti dalla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle norme contenute negli artt. 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio

1939, n. 294, proposta dal Pretore di Foggia con l'ordinanza del 16

luglio 1964, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA- ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA- MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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