Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1959

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto

comma, del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29

luglio 1957, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1958 dal

Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Antonetti Elviro,

iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 10 marzo 1958 e nel

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 28

febbraio 1958.

Udita la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio nella

camera di consiglio del giorno 10 novembre 1959.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con verbale del 7 ottobre 1957 agenti del Nucleo di polizia

venatoria di Sassari denunziarono Antonetti Elviro per infrazione

all'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Giunta

regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, che, disciplinando, fra l'altro,

l'esportazione dal territorio della Regione "della selvaggina morta e

comunque confezionata", pone il divieto di "introdurre negli spazi

destinati ai servizi dei porti marittimi o aerei un numero di capi

della predetta selvaggina maggiore di quello di cui è consentita

l'esportazione".

Con detto verbale gli agenti riferirono che l'Antonetti, il 1

ottobre precedente, si era introdotto, per imbarcarsi sulla motonave in

partenza per Civitavecchia, negli spazi destinati ai servizi marittimi

del porto di Olbia, con due pernici morte, in più del numero

consentito dal citato decreto del Presidente della Giunta regionale

sarda.

Il Pretore di Olbia, con ordinanza pronunciata d'ufficio il 9

gennaio 1958, osservò, innanzi tutto, che la detta disposizione

dell'art. 11, ispirata dalla volontà di apprestare un rimedio alla non

prevista punibilità del tentativo di esportazione illegale di

selvaggina, è però un precetto sprovvisto di sanzione, non potendosi

questa desumere dal T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla caccia, né

dall'art. 650 Cod. pen., e mancando nel decreto stesso qual siasi

menzione di una sanzione specifica al riguardo. Perciò, sempre secondo

l'ordinanza, la punibilità del fatto contravvenzionale non avrebbe

potuto in ogni caso pretendersi.

2. - Ritenne, tuttavia, il Pretore di dover sottoporre alla Corte

costituzionale la questione di legittimità costituzionale della

ripetuta disposizione dell'art. 11 in questione, in base alle seguenti

considerazioni:

1) Anche ammesso che fosse prevista una sanzione penale nel decreto

in esame, essa sarebbe stata disposta fuori dei poteri legislativi

attribuiti alla Regione, che non comprendono la materia penale,

riservata allo Stato.

2) La disposizione in questione, comunque, oltrepasserebbe i limiti

entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale che, secondo

l'ordinanza, "deve ispirarsi alle leggi fondamentali dello Stato".

Infatti l'art. 41 del T. U. delle leggi sulla caccia contemplerebbe

soltanto il divieto di esportazione dalla Sardegna della pernice sarda

e non pure la proibizione di qualunque altro fatto o atto

apparentemente inteso all'esportazione, come quello in esame. E ciò,

sempre a tenore dell'ordinanza, anche se l'art. 3 dello Statuto sardo,

nel fissare i limiti della potestà legislativa esclusiva della

Regione, stabilisce che essa deve esplicarsi "in armonia con i principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato" e non delle leggi dello Stato.

A rafforzare tale conclusione varrebbe la considerazione che, se la

ratio ispiratrice dell'art. 41 è la protezione del patrimonio

faunistico regionale, con essa sarebbe incompatibile il divieto di

introdurre selvaggina negli spazi destinati ai servizi marittimi o

aerei, che potrebbe colpire anche atti non diretti all'esportazione (ad

es. casuale introduzione negli spazi suddetti del portatore di

selvaggina, non diretto alla partenza).

3) Sempre in relazione alla asserita necessità, per la Regione, di

uniformare l'esercizio del proprio potere normativo alla osservanza dei

principi della legislazione statale, l'ordinanza pone poi in dubbio: a)

che la Regione sarda potesse estendere il divieto di esportazione alla

selvaggina morta e comunque confezionata (primo comma dell'art. 11),

mentre l'art. 41 del T. U. delle leggi sulla caccia contempla simile

divieto solo per la pernice sarda; b) ché potesse la Regione sarda

limitare la generica facoltà di esportazione dalla Regione ai soli

cacciatori muniti di porto d'arma (così come appunto dispone il

secondo comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della

Giunta regionale), mentre il menzionato art. 41 non prevede alcuna

discriminazione circa le categorie per le persone cui è consentita,

entro certi limiti, l'esportazione; c) che la Regione potesse vietare,

come ha fatto col terzo comma del ripetuto art. 11, di portare a bordo

di natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto diretti fuori della

Sardegna pernici e lepri in più del numero consentito, quando nel T.

U. delle leggi sulla caccia nessun divieto del genere è previsto.

3. - L'ordinanza è stata comunicata il 6 gennaio 1958 al

Presidente del Consiglio regionale sardo e notificata all'imputato l'8

febbraio 1958, ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1

marzo 1958.

Non vi è stata costituzione di parti davanti alla Corte

costituzionale, e perciò la causa è stata trattata in camera di

Consiglio. Considerato in diritto :

1. - Non sembra che il Pretore di Olbia, nel definire a questa

Corte il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale, si

sia posto il quesito se, data la natura della norma in controversia,

contenuta in un decreto del Presidente della Giunta regionale, quella

questione fosse o meno proponibile. Qualora, infatti, un tal quesito

si fosse posto, egli certamente l'avrebbe risoluto nel senso della

improponibilità, potendo, come noto, essere rimesse alla Corte

costituzionale soltanto le questioni di legittimità costituzionale

delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Costituzione e

art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Natura di legge o di atto avente forza di legge indubbiamente non

ha il decreto del Presidente della Giunta regionale sarda del 29 luglio

1957, n. 37, contenente il "calendario venatorio per l'annata

1957-1958", nel quale è inserito l'art. 11, il cui comma quarto ha

dato luogo alla questione sollevata.

2. - Prima che entrasse in vigore la legge regionale 30 marzo 1957,

n. 30, recante "disposizioni relative all'esercizio della caccia", -

testo che fu pubblicato, con modifiche, oltre due anni dopo, solo il 6

giugno 1959, perché pendeva il giudizio circa la sua legittimità

costituzionale davanti a questa Corte, deciso con Sentenza del 3 marzo

1959, n. 11 - vigeva in Sardegna, in materia di caccia, il T. U. 5

giugno 1930, n. 1016. Difatti, pur avendo la Regione, in materia,

competenza legislativa esclusiva (lett. i dell'art. 3 dello Statuto

speciale), fino a quando non fosse stato diversamente disposto con

legge speciale, doveva applicarsi la legge dello Stato (art. 57 dello

Statuto). È da notare ancora che il fatto contravvenzionale che, nel

giudizio seguitone, diede poi luogo alla rilevata questione di

legittimità costituzionale, fu commesso il 1 ottobre 1957, e cioè

quando la legge regionale Sulla caccia non ancora era stata pubblicata

e quindi non era entrata in vigore. Ora l'art. 13 del T. U., che

perciò nel caso si applicava, dispone:

"I Presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15

luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il

calendario venatorio delle rispettive provincie. Il Ministro per

l'agricoltura e per le foreste, opportunamente coordinate le proposte

delle provincie, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale" Per la Regione sarda, alla competenza del Ministro

per l'agricoltura veniva sostituita quella dell'Amministrazione

regionale, in virtù dell'art. 6 delle norme di attuazione di cui al D.

P. R. 19 maggio 1950, n. 327, che stabiliva che le attribuzioni del

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel territorio della

Regione, erano esercitate dall'Amministrazione regionale ai Sensi

dell'art. 6 dello Statuto speciale. Quest'articolo, com'è noto,

attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative

nelle materie nelle quali la medesima ha potestà legislativa. Risulta

perciò chiaro che, in base a queste disposizioni, il Presidente della

Giunta regionale, col suo decreto 29 luglio 1957, n. 37, contenente il

calendario venatorio, intese emanare, come difatti emanò, un

provvedimento di carattere amministrativo.

3. - Se, dunque, il decreto in questione non ha natura di legge o

di atto avente forza di legge, si deve dichiarare la inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale deferita al giudizio di

questa Corte.

Eppertanto, visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Olbia

con ordinanza del 9 gennaio 1958 sulla legittimità Costituzionale

dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Giunta

regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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