Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/03/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2,

legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio Sanitario Nazionale) promosso con ordinanza emessa

l'1 giugno 1982 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile

vertente tra De Lisa Biagio Domenico e il Sindaco del Comune di

Pietrastornina, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 1 giugno 1982 (notificata l'8 e

comunicata il 9 successivi; pubblicata nella G. U. n. 331 del 1

dicembre 1982 e iscritta al n. 518 R.O. 1982) nel giudizio civile

promosso da De Lisa Biagio Domenico per l'annullamento della delibera

n. 2 del Consiglio Comunale di Pietrastornina del 20 marzo 1982,

dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale ne era stato eletto

sindaco il dott. Vincenzo Rizzo, il Tribunale di Avellino, ritenuto che

l'art. 8 l. 23 aprile 1981, n. 154, correttamente interpretato,

consente la eleggibilità a sindaco di comuni, il cui territorio

concorre a formare l'unità sanitaria locale e di popolazione eguale o

inferiore ai 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con la

usl. stessa mentre non la consente nei comuni con popolazione

superiore ai 30.000 abitanti e considerato che tale trattamento

differenziato non trova razionali giustificazioni nel senso della

riconosciuta eleggibilità nei comuni minori in quanto che questi

ultimi influiscono sulle scelte politico-amministrative delle usl. a

nulla rilevando la minor consistenza demografica in riferimento ai

rapporti tra gli enti considerati che si estrinsecano con

l'applicazione sia di poteri di partecipazione sia di poteri di

controllo esercitabili anche dagli organi del singolo comune ai sensi

della normativa del S.S.N., sollevò d'ufficio e giudicò rilevante e,

in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., non manifestamente

infondata la questione di illegittimità dell'art. 8 n. 2 l. 23 aprile

1981, n. 154 nella parte in cui non prevede la incompatibilità della

carica di sindaco di comuni con popolazione non superiore a 30.000

abitanti di professionisti convenzionati con unità sanitarie

comprendenti il territorio di detti comuni: rilevante per essere

incontroverso che Rizzo Vincenzo era stato eletto Sindaco del Comune di

Pietrastornina, avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e il

cui territorio è ricompreso in quello dell'unità sanitaria n. 4 con

la quale il Rizzo medesimo era professionista convenzionato; non

manifestamente infondata per essere ravvisabile violazione vuoi del

principio di eguaglianza vuoi dell'art. 51 per il diverso trattamento

delle incompatibilità vuoi dell'art. 97 per non essere assicurata

l'imparzialità amministrativa.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 21 dicembre

1982, con il quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della

proposta questione sul riflesso I) che nella specie non di

eleggibilità o no sibbene di compatibilità o no si tratta e,

pertanto, ne è prevista, ex art. 9 l. 154/1981, la rimozione da parte

dei soggetti interessati, II) che la incompatibilità prevista

dall'art. 8 rinviene la sua ratio nell'esigenza di impedire al sindaco

di un comune, che concorre alla formazione degli organi di gestione

della usl., di esercitare, attraverso i rappresentanti eletti dal

consiglio comunale di cui ha la sola presidenza, una influenza decisiva

sulla Unità, con la quale è convenzionato o dalla quale dipende, III)

poiché ciascun comune concorre, in modo proporzionale alla propria

importanza, alla formazione di tali organi, la differenziazione operata

dal legislatore ordinario tra comuni con più e comuni con meno di

trentamila abitanti, ai fini della esistenza della incompatibilità, è

quantificata in termini di ragionevole apprezzamento della influenza

esercitabile nel primo caso e meno o per nulla esercitabile nel secondo

caso dal professionista convenzionato o dipendente dalla unità

sanitaria, ed eletto alla carica di sindaco, IV) che, comunque, i

poteri di controllo, cui faceva richiamo il giudice a quo, a norma dei

commi primo n. 2 e ultimo dell'art. 51 l. 833/1978 sono esercitati da

appositi organi e dagli organi deliberanti dei comuni associati, mentre

sindaco e assessori svolgono la sola funzione di convocazione degli

organi deliberanti.

2.2. - Nell'adunanza del 20 febbraio 1985 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3.1. - L'art. 8 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale)

annovera tra le cariche che dipendenti delle unità sanitarie locali e

professionisti con queste convenzionati non possono ricoprire, al n.

2) - sospettato d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 51

e 97 Cost., dal Tribunale di Avellino - quelle di "Sindaco od assessore

del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità

sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono

convenzionati, nonché sindaco od assessore di comune con popolazione

superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità

sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati".

La specie, da cui l'incidente è sorto, ha per caratteristiche la

dimensione della popolazione del Comune di Pietrastornina inferiore ai

30 mila abitanti e la qualità, nel sindaco eletto, di professionista

convenzionato con la usl. n. 4, nel cui territorio è ricompreso il

Comune de quo.

3.2. - Va in linea preliminare rilevato che il sindaco di un comune

- quali che siano le dimensioni territoriali di questo - non partecipa

in quanto tale alla formazione degli uffici direttivi delle usl., né

esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne segue che

nella specie non si appalesano utili parametri l'art. 51 che,

garantendo l'accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici e alle

cariche elettive in condizioni di eguaglianza, si riferisce

all'incompatibilità non meno che alla ineleggibilità, né a maggior

ragione l'art. 97, il quale, avendo di mira il buon andamento e

l'imparzialità dell'amministrazione, suppone la conformità della

fattispecie controversa ai canoni dettati nell'art. 51.

Fondamento non rinviene infine l'incidente nell'art. 3 perché le

fattispecie delineate nel n.2 dell'art. 8 l. 154/1981 non sono

identiche e, pertanto, il diverso trattamento riservato alle stesse non

contrasta con il principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 8 n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154 sollevata, con ordinanza 1

giugno 1982 del Tribunale di Avellino (n 518 R.O. 1982), in riferimento

agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la

incompatibilità, alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non

superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità

sanitarie locali comprendenti il territorio di detti Comuni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari