Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo

comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30

(Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al

dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul

ricorso della società Magazzini STANDA contro la Regione siciliana,

iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana

e di costituzione della società Magazzini STANDA;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la società Magazzini STANDA, e

l'avv. Vittorio ottaviano, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, in un giudizio promosso dalla s.p.a. STANDA ed avente ad

oggetto la impugnazione del decreto 18 maggio 1972, n. 270 di

quell'Assessore per l'industria e commercio, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale 16

maggio 1972, n. 30, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita

a dettaglio: norma in esecuzione della quale risulta emanato il decreto

assessoriale sopra menzionato.

Pur dandosi atto che la questione è stata già esaminata e risolta

nel senso della infondatezza da questa Corte con la sentenza n. 76 del

1972, nell'ordinanza si prospetta nuovamente il dubbio che le

differenze nell'organizzazione di vendita dei grandi magazzini e dei

negozi misti non siano tali da giustificare le disparità di

trattamento in ordine all'orario infrasettimanale, poste nella

disposizione impugnata.

2. - In giudizio si sono costituiti il Presidente della Regione

siciliana e la s.p.a. Magazzini STANDA.

Secondo la difesa della Regione la questione dovrebbe essere

dichiarata non fondata poiché tra i grandi magazzini e gli altri

esercizi misti esisterebbero obbiettive e non trascurabili disparità

che ben giustificherebbero la differente regolamentazione.

L'esattezza di tale assunto è contestata dalla difesa della

ricorrente la quale osserva, a sua volta, a sostegno della fondatezza

della questione, che, quanto meno nei magazzini da essa gestiti, lo

stesso personale può essere adibito promiscuamente ai diversi settori

di vendita: verrebbe meno - pertanto - la premessa sulla quale la Corte

ha fondato le proprie conclusioni nella già citata sentenza n. 76 del

1972 e, con essa, ogni giustificazione del diverso e meno favorevole

trattamento riservato, in ordine al turno di riposo settimanale, ai

grandi magazzini rispetto agli altri esercizi ad attività mista. Considerato in diritto :

1. - L'art. 7 della legge della Regione siciliana 16 maggio 1972,

n. 30, sulla disciplina dei negozi e degli esercizi misti di vendita al

dettaglio, dopo aver statuito nel primo comma che tali esercizi devono

osservare l'orario previsto per l'attività prevalente (in ciò

uniformandosi alla normativa statale vigente in materia: art. 7 legge

28 luglio 1971, n. 558), nel secondo comma dispone che i grandi

magazzini di vendita con gamma merceologica promiscua sono tenuti ad

osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura

infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non

alimentare prevalente.

Tale seconda disposizione non trova riscontro nella normativa

statale summenzionata, che non pone alcuna differenza di disciplina, ai

fini dell'orario di vendita, nell'ambito degli esercizi ad attività

mista.

Per effetto della norma regionale, pertanto, i grandi magazzini di

vendita debbono rispettare due turni di riposo infrasettimanale a

differenza degli altri negozi misti che sono tenuti ad osservare

soltanto l'orario prescritto per l'attività prevalente e, quindi, un

solo turno di chiusura.

Come si è già accennato in narrativa, questa disparità di

trattamento basata sulla norma suddetta fu già sottoposta all'esame di

questa Corte per illegittimità in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ma la questione venne

dichiarata infondata con sentenza 4 maggio 1972, n. 76.

Promulgata poi la legge ed emanato in esecuzione di essa il decreto

assessoriale, impugnato dalla soc. STANDA avanti il Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana, quest'ultimo ha

riproposto la questione, sempre in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

La precedente sentenza di questa Corte, dopo aver ricordato che la

diversa normativa della legge nazionale non poteva vincolare il

legislatore regionale siciliano titolare di potestà legislativa

esclusiva e quindi del potere di valutare la sussistenza della parità

o disparità di situazioni fra gli esercizi commerciali operanti in

Sicilia, si soffermava sulla circostanza (addotta dalla difesa

regionale) che il sistema di vendita dei grandi magazzini è

strutturato in modo sostanzialmente diverso da quello dei negozi misti,

avendo i primi e non i secondi personale distinto addetto ai vari

settori di vendita. E concludeva rilevando che questa diversità può

ragionevolmente porsi alla base della disposizione impugnata che

prevede solo per i grandi magazzini l'obbligo di osservare

separatamente gli orari di vendita stabiliti per il settore alimentare

e per quello non alimentare prevalente.

La circostanza di fatto rilevata nella sentenza della Corte e le

conseguenze trattene sono oggetto della critica del giudice a quo il

quale, facendo proprio un argomento della difesa STANDA, oltre ad

accettare come rispondente a realtà la circostanza da questa allegata

che nei grandi magazzini (o almeno in quelli della ricorrente) il

medesimo personale viene addetto promiscuamente al settore alimentare o

a qualsiasi altro settore di vendita, aggiunge che, a parte ciò che

riguarda tale personale addetto alla vendita, l'intera organizzazione

del grande magazzino (personale direttivo, di vigilanza, impiegati

amministrativi, etc.) è sempre impegnata, sia che il detto grande

magazzino funzioni in tutti i vari settori merceologici sia che debba

mantenere in funzione alcuni soltanto di essi.

Aggiunge che appare meritevole di particolare considerazione

l'altro e preliminare rilievo della STANDA: l'unicità di orario di

apertura e dei turni di chiusura settimanale risponde ad una esigenza

connaturale allo scopo concreto degli esercizi misti; quello cioè di

consentire al cliente di rinvenire in un medesimo esercizio commerciale

una pluralità di generi e quindi di potersi approvvigionare, al

limite, con un unico atto di frequenza dell'esercizio.

Se tale può ritenersi (conclude la motivazione della ordinanza) la

funzione pratica di siffatto tipo di esercizio, la legge regionale, nel

consentire l'orario unificato agli esercizi misti di minore importanza

e nel negarlo ai grandi magazzini, viola l'art. 3 in quanto assoggetta

a diversa disciplina una attività sostanzialmente identica e rende

più gravosa la conduzione aziendale per i grandi magazzini tenuti a

osservare orari a turni di chiusura differenziati.

2. - orbene, le nuove e più dettagliate censure non valgono a

indurre la Corte a diversa decisione perché risultano infondate, anche

alla stregua degli argomenti che, pur non essendo stati espressamente

presi in esame nel primo giudizio, non furono di certo disattesi.

Fra i magazzini di grande distribuzione e quelli di media e piccola

vendita al dettaglio esistono evidenti differenze di mole, di

struttura, di organizzazione, di funzionamento che portano a

diversità, anche notevoli, fra i primi ed i secondi. Tali diversità

trovano espresso riconoscimento in varie disposizioni legislative:

basti citare per tutte la legge nazionale 11 giugno 1971, n. 426, sulla

disciplina del commercio ed in essa, ad esempio, le norme speciali

riguardanti la grande distribuzione con particolare riferimento ai

piani comunali di sviluppo e di adeguamento e alle necessarie

autorizzazioni amministrative.

Se ciò è, resiste alla critica del giudice a quo la ragione di

diversità accolta dalla sentenza n. 76 del 1972, riuscendo agevole

chiarire, seguendosi la difesa regionale, che le diversità tra i due

tipi di distribuzione non possono certo essere eliminate dalla

circostanza che anche nei grandi magazzini il medesimo personale può

essere addetto promiscuamente ai diversi settori.

Infatti, ciò che importa non è se il medesimo personale addetto

ad un grande magazzino possa venire trasferito da un reparto ad un

altro, bensì se esso possa far funzionare contemporaneamente i diversi

settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'esercizio

commerciale. orbene non v'è dubbio che, mentre nei negozi ad attività

mista, che normalmente sono di modeste dimensioni i pochi addetti (tra

i quali non di rado figurano il titolare ed i suoi familiari)

provvedono alla vendita dei diversi prodotti senza delimitazioni di

competenza, nei grandi magazzini il personale è suddiviso e

stabilmente impiegato in singoli reparti, ognuno dei quali provvede

alla vendita di un solo tipo di prodotti, e non può in un unico

contesto di tempo attendere ad operazioni di vendita anche in altri

reparti, senza creare vuoti ed altri non piccoli inconvenienti.

La circostanza poi che il personale dirigente, amministrativo, di

custodia, etc. potrebbe, in ogni caso, rimanere impegnato costituisce

un inconveniente di portata quantitativamente minore, eliminabile con

opportuni e meno dispendiosi turni, mentre non può escludersi che

l'inconveniente si presenti anche negli esercizi commerciali medi o

piccoli: si pensi al personale eventualmente necessario alla custodia

del magazzino, anche se chiuso, e alla sorveglianza di macchinario a

continuo funzionamento.

3. - Non può non aggiungersi che appare esatto l'assunto della

Regione, secondo cui la norma impugnata, vietando ai grandi magazzini,

che hanno anche un settore dedicato alla vendita di generi alimentari,

di continuare l'attività quando la generalità degli altri esercizi

destinati alla vendita di generi alimentari, in modo esclusivo o

prevalente, osserva il turno di riposo, mira ad evitare che i primi

facciano dannosa concorrenza ai secondi e risponde pertanto ad una

finalità che non è estranea anche alla normativa statale (arg. ex

art. 12 legge 11 giugno 1971, n. 426), finalità di impedire che nel

campo della distribuzione si creino a vantaggio di alcune grandi

imprese situazioni di privilegio tali da alterare l'equilibrio fra le

varie forme di attività commerciale.

Si potrebbe osservare che la norma regionale è, sul punto, in

contrasto con quella della legge nazionale. Ma non può d'altra parte

negarsi che nell'esercizio dei poteri già riconosciutile da questa

Corte in materia, la Regione siciliana possa, nell'apprezzamento di

situazioni locali, e cioè proprie del commercio dell'isola, adottare

decisioni diverse da quelle del legislatore nazionale, ma comunque non

contrastanti con precetti costituzionali, pervenendo così, nella

specie, a soluzioni che favoriscano in taluni limiti accettabili i

piccoli e medi esercizi di vendita di generi alimentari dei quali non

può essere negata la rilevanza sociale anche rispetto alle grandi

organizzazioni commerciali.

Ed è appena il caso di aggiungere che, di fronte all'appagamento

di esigenze di spiccato carattere sociale, non possono non passare in

secondo piano l'interesse individuale del consumatore ad acquistare, in

una sola occasione, prodotti di generi diversi e quello, del pari

individuale, dell'imprenditore, inerente alla scelta delle soluzioni

organizzative meglio rispondenti alla efficienza della propria azienda

(sent. n. 111 del 1974).

4. - Concludendo, si deve concordare con la precedente decisione di

cui alla sentenza n. 76 del 1972 di questa Corte e riaffermare, anche

di fronte alle nuove censure dell'ordinanza in epigrafe, la non

fondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della

questione in quanto la norma deriva da scelta non irrazionale del

legislatore regionale siciliano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16 maggio

1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di

vendita al dettaglio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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