Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1965 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, recante

"Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio

regionale", promosso con ricorso della Giunta provinciale di Bolzano,

notificato il 13 novembre 1964, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro

ricorsi 1964.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione Trentino-Alto Adige e del Presidente della Giunta provinciale

di Trento;

udita nell'udienza pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, l'avv.

Renzo Morelli, per la Provincia di Trento, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per la Regione Trentino-Alto

Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Giunta provinciale di Bolzano, previa deliberazione d'urgenza,

ratificata dal Consiglio nella seduta del 4 febbraio 1965, ha proposto

ricorso avverso la legge della Regione Trentino- Alto Adige 7 settembre

1964, n. 30, sulla costituzione e gestione delle riserve di caccia nel

territorio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

del 15 settembre 1964, n. 39.

Con tale legge i territori indicati in un elenco allegato, che

comprende tutto il territorio regionale con la specificazione delle

riserve private e delle bandite demaniali, sono stati costituiti in

riserve di caccia "di diritto" e ne è stata affidata la gestione alle

Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano della Federazione italiana

della caccia.

Il ricorso, notificato al Presidente della Giunta regionale, al

Presidente della Giunta provinciale di Trento ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 13 novembre 1964 e depositato nella

cancelleria di questa Corte il 21 dello stesso mese, è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 7 del 9

gennaio 1965.

Col ricorso si denunzia la violazione dell'art. 4 dello Statuto per

il Trentino-Alto Adige:

1) in relazione all'art. 42 della Costituzione, in quanto la

costituzione della riserva sarebbe stata attuata in violazione del

principio dell'ordinamento desumibile dall'art. 44 del vigente T. U.

delle norme sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, il quale richiede che

la limitazione del diritto di proprietà dei cittadini avvenga con

riguardo a singole porzioni di territorio in base ad una valutazione

concreta da farsi di volta in volta e caso per caso o dispone un

particolare procedimento amministrativo rivolto a determinare la

competenza degli organi pubblici, le modalità da osservare per la

costituzione del vincolo e i rimedi giuridici a tutela dell'interesse

dei privati. All'uopo si cita la sentenza di questa Corte 2 marzo 1962,

n. 13;

2) in relazione agli articoli 41, 42, 43 della Costituzione e del

principio generale di libertà della iniziativa economica privata in

quanto: a) le riserve operative di attività sarebbero di competenza

dello Stato e non della Regione; b) nella specie non ricorrerebbero i

presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 43 della

Costituzione; c) la legge regionale avrebbe dovuto limitarsi, semmai,

ad istituire una riserva pubblica accompagnata dalla istituzione

dell'obbligo del rilascio della concessione a chiunque ne avesse fatto

richiesta (iscritti o non iscritti alla F. I. C.) ai sensi dell'art.

41 della Costituzione e dell'art. 56 del T. U. sulla caccia; d) la

legge non prevede alcun indennizzo a favore dei proprietari dei

terreni, in violazione dell'art. 42 della Costituzione;

3) in relazione ai principi fondamentali che si desumono dagli

artt. 1 e seguenti e 11 dello Statuto e art. 67 T.U. sulla caccia, in

quanto la legge regionale determina la caducazione dell'art. 67 del

T.U. sulla caccia che demandava ai Comuni, quali più sicuri interpreti

dei bisogni delle popolazioni locali, la facoltà di costituire le

riserve di caccia in tutto il territorio del Comune ad eccezione delle

zone riservate ai privati. Con ciò avrebbe violato quel principio del

rispetto delle tradizioni locali che lo Statuto ha invece inteso

tutelare (art. 11) e in relazione alle quali la Corte costituzionale ha

giustificato il superamento di qualcuno dei limiti imposti al potere

legislativo regionale e provinciale;

4) in relazione agli artt. 1 e seguenti del T.U. sulla caccia e

all'art. 18 della Costituzione, in quanto la legge impugnata avrebbe

violato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza

26 giugno 1962, n. 69, per il fatto di avere attribuito poteri

pubblici alla Federazione della caccia, sottraendoli alla Provincia e

ai Comuni, e per avere sottratto, altresì, un tipo di attività ai

singoli individui e ai loro raggruppamenti per demandarla in modo

obbligatorio e cogente ad un ente pubblico. In proposito si cita anche

la sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 1961, n. 13, con la

quale si è dichiarata la incostituzionalità di una legge che

obbligava a svolgere una determinata attività (ordinamento delle

professioni alpine) esclusivamente a mezzo dell'appartenenza ad una

associazione;

5) in relazione agli artt. 5 e 118 della Costituzione e agli artt.

13 e 14 dello Statuto. In base ai principi che ne discendono, applicati

anche in materia di caccia col D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, dovrebbe

ritenersi acquisito che le funzioni amministrative in questa materia

debbono essere esercitate dagli enti locali e non da un ente nazionale,

quale è la Federazione nazionale della caccia;

6) in relazione agli artt. 1 e seguenti del T.U. 5 giugno 1939, n.

1016, in quanto la legge regionale, con l'affidare illegittimamente

alla Federazione nazionale della caccia la diretta gestione della

riserva ha, in effetti, attribuito a detto Ente funzioni che non

rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente stesso stabiliti dal

citato T. U. del 1939, sicché in tal modo si sarebbe proceduto con

legge regionale ad un mutamento della struttura dell'Ente disciplinata

con legge dello Stato.

7) Si deduce, infine, la violazione dell'art. 38 dello Statuto, in

quanto in base all'art. 3 della legge impugnata la disciplina della

gestione della riserva, in attesa di nuove norme legislative sulla

caccia, sarebbe rimessa ad un potere regolamentare indipendente da

esercitarsi in futuro dalla Giunta regionale; potere che non spetta

alla Giunta regionale, la quale, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto,

può emanare soltanto regolamenti esecutivi. Le emanande norme

regolamentari dovrebbero sostituire le vigenti norme statali che poi

sarebbero destinate a perdere la loro efficacia per effetto

dell'emanazione di nuove norme legislative regionali.

La Regione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha

resistito al ricorso, depositando deduzioni e conclusioni in data 30

novembre 1964.

Dopo avere accennato al dubbio che il ricorso della Provincia

sembrerebbe proposto "per puro spirito di chicane" per mancanza di

alcun interesse concreto all'annullamento della legge impugnata, la

Regione ritiene il ricorso infondato per i seguenti motivi:

a) la materia della caccia è attribuita alla competenza

legislativa primaria della Regione che incontra i soli limiti della

Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, non

pure di quelli stabiliti dalle singole leggi dello Stato.

D'altra parte l'art. 5 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, precisa che

la zona delle Alpi è da considerare zona faunistica a sé stante

appunto per sottrarla ai principi che regolano l'esercizio della caccia

nel rimanente territorio dello Stato, per escludere che a detta zona si

applichino i limiti di estensione, singola e complessiva, previsti per

le bandite e le riserve, e, infine, per consentire che anche l'intero

suo territorio, ad eccezione delle zone riservate ai privati, sia

costituito in riserva (art. 67).

Onde la Regione non era tenuta ad osservare le forme, ed in

particolare, il procedimento amministrativo, stabilito per la

costituzione delle riserve nel rimanente territorio dello Stato; e del

resto detto procedimento non è richiesto in senso assoluto dal citato

T.U., come è dimostrato dal fatto che certe riserve risultano

costituite ope legis (es. i beni già della Corona, oggi assegnati al

Presidente della Repubblica) (art. 56), e i Parchi nazionali (art. 57).

b) Infondato sarebbe ugualmente il secondo motivo del ricorso col

quale si deduce la violazione degli artt. 41, 42 e 43 della

Costituzione.

In primo luogo la legge impugnata non ha stabilito una riserva

operativa di attività a favore della Federazione della caccia, ma ha

affidato alle Sezioni provinciali di questa la gestione delle riserve,

ferma restando la gestione delle riserve private di caccia così come

la legge nazionale affida all'azienda forestale la gestione dei Parchi

nazionali.

In secondo luogo, la caccia non è un'attività economica, come

pure tale non è la gestione di una riserva, onde l'una e l'altra

attività non rientrano nella fattispecie normativa prevista dagli

articoli 41 - 43 della Costituzione.

Né la legge impugnata, vietando ai proprietari la caccia

indiscriminata sui propri fondi, li esproprierebbe, senza indennizzo,

di una qualche facoltà compresa nel diritto di proprietà, giacché il

nostro ordinamento considera la selvaggina una res nullius, e non, come

nell'ordinamento austriaco, una pertinenza o un frutto del fondo.

Le leggi sulla caccia, d'altronde, avendo lo scopo precipuo di

proteggere la fauna, sono dettate più per limitare che per consentire

l'esercizio della caccia, e certamente non attribuiscono alcun diritto

di caccia libera e indiscriminata al proprietario del fondo.

c) In riferimento al terzo motivo del ricorso, circa l'asserita

violazione dei principi fondamentali dello Statuto speciale,

l'Avvocatura ritiene che dal fatto che l'art. 11, n. 4, attribuisca

alla Provincia competenza in materia di usi e costumi, non possa

inferirsi che la Regione debba ripristinare, in ossequio alle

tradizioni locali, gli istituti giuridici pre-unitari.

D'altra parte quando tale ripristino di antichi istituti lo Statuto

ha voluto, lo ha detto esplicitamente come nel caso dei "masi chiusi" e

delle "comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini".

Né sembra utile il richiamo all'art. 67 del T. U. perché detta

norma consentiva ai Comuni di costituire in riserva il loro territorio

a condizione che la gestione di essa fosse affidata alla Federazione

della caccia, e pertanto essa non attribuiva ai Comuni più di quanto

attribuisca loro la legge impugnata.

d) Con riferimento, poi, al quarto, quinto e sesto motivo di

doglianza, l'Avvocatura sostiene che non può dirsi che la legge

regionale, affidando la gestione delle riserve di diritto

all'Associazione dei cacciatori, abbia sottratto funzioni

amministrative ai Comuni, giacché, a parte il rilievo che la Provincia

non ha alcuna competenza in materia di caccia, non applicandosi nel

territorio della Regione le norme sul decentramento, è da considerare

che il più volte citato T. U. sulla caccia espressamente consente

(l'art. 67, anzi, fa obbligo) di concedere alla Federazione della

caccia la gestione delle riserve e bandite. Onde la legge regionale

impugnata avrebbe agito negli schemi della legislazione statale con

l'unica differenza, peraltro imposta dal mutato clima politico e dal

nuovo ordinamento costituzionale, di affidare la gestione non alle sole

sezioni provinciali della Federarazione, ma a queste insieme con le

libere associazioni di cacciatori e nell'interesse tanto degli iscritti

quanto dei non iscritti (l'art. 67 limitava il vantaggio ai soli

iscritti).

Ed in particolare, per quanto attiene all'asserita violazione degli

artt. 5 e 118 della Costituzione nonché degli artt. 13 e 14 dello

Statuto speciale, sotto il profilo che la legge impugnata avrebbe

delegato funzioni amministrative ad un ente nazionale, invece che ad un

ente locale, l'Avvocatura eccepisce in primo luogo che il principio

fondamentale dell'ordinamento è quello del decentramento in genere,

mentre quello di decentrare le funzioni amministrative in materia di

caccia a Provincia e Comune è un principio delle leggi dello Stato che

la Regione non era tenuta a rispettare; ed in secondo luogo che la

gestione delle riserve di diritto non sarebbe stata affidata alla

Federazione nazionale, bensì alle due sezioni provinciali con la

collaborazione delle libere associazioni locali, e perciò ad "enti

locali", d'altronde mantenendo fermo il sistema instaurato dalla legge

nazionale.

e) Infine, relativamente al settimo ed ultimo motivo del ricorso,

l'Avvocatura afferma che la Regione avrebbe ugualmente agito negli

schemi della legislazione statale là dove ha riservato ad un

regolamento la disciplina della gestione delle riserve, in armonia con

l'art. 67 del T.U. secondo cui la gestione delle riserve alpine è

disciplinata con decreto ministeriale.

Ritiene poi inesatta l'affermazione che la Giunta regionale non

potrebbe emanare regolamenti indipendenti, sul riflesso che

l'emanazione di questi dovrebbe ritenersi compresa nell'attività

amministrativa che l'art. 38, n. 2, attribuisce alla Giunta. Peraltro

esclude che nella specie si sia in presenza di un vero e proprio

regolamento indipendente, nella considerazione che l'affidamento della

gestione delle riserve sarebbe, in sostanza, una concessione

amministrativa, che non cessa di essere tale anche se disposta dalla

legge, e pertanto la disciplina della concessione stessa,

istituzionalmente riservata alla Giunta, regolando, con apposito

disciplinare, sopratutto i rapporti tra concedente e concessionario, si

concreterebbe in un atto amministrativo particolare, il quale come non

ha i requisiti sostanziali del regolamento - atto amministrativo

generale - così non deve averne i requisiti formali.

Ciò considerato, l'Avvocatura conclude chiedendo il rigetto del

ricorso della Provincia di Bolzano.

La Provincia di Trento, costituitasi in giudizio, ha depositato le

sue deduzioni il 3 dicembre 1964, sviluppandole ed illustrandole con

memoria depositata il 24 marzo 1965.

Essa, premessi alcuni cenni sull'evoluzione storica del diritto di

caccia nel Trentino-Alto Adige, ha ritenuto utile precisare, come, alla

data di emanazione della legge regionale, tutti i comuni delle due

Provincie avessero già costituito in riserva di caccia il territorio

della loro circoscrizione ai sensi dell'art. 67 del T.U. del 1939, n.

1016, e come la legge regionale non abbia fatto altro che confermare,

ope legis, le riserve medesime, senza crearne di nuove e senza

modificare la loro estensione.

In ordine poi ai motivi di impugnazione della legge regionale, la

Provincia di Trento, in aggiunta ad alcune controdeduzioni che

risultano già svolte dall'Avvocatura dello Stato in difesa della

Regione, muove le seguenti osservazioni:

a) nel procedimento amministrativo di concessione la pubblica

Amministrazione per le riserve comunali (ex art. 67) non aveva alcun

potere discrezionale in ordine alla valutazione dell'interesse e

dell'opportunità della loro costituzione, dovendosi solo limitare ad

accertare l'ubicazione del territorio nella zona delle Alpi (art. 5) e

l'adempimento della condizione della cessione della gestione alla

Federcaccia senza neppure richiedere il consenso dei proprietari

terrieri, i quali restavano completamente estranei al procedimento

amministrativo. Posto ciò, niente di nuovo la legge regionale ha

stabilito rispetto alla legge nazionale;

b) la legge regionale, sostituendo alla riserva amministrativa (ex

art. 67 del T. U.) la riserva di diritto, non ha apportato alcuna nuova

limitazione alla proprietà privata, perché già la legge nazionale

(art. 62 del T. U. del 1931, n. 117, e art. 67 del T. U. del 1939, n.

1016) aveva riconosciuta per la zona delle Alpi la facoltà di

costituire in riserve tutto il territorio della circoscrizione

comunale, e quindi anche i terreni privati compresi nella

circoscrizione medesima; facoltà peraltro già esercitata dai Comuni

della Regione.

In base alle suesposte considerazioni la Provincia di Trento chiede

alla Corte costituzionale di respingere il ricorso della Provincia di

Bolzano e di dichiarare la legittimità costituzionale della legge

regionale impugnata.

Con memoria depositata il 25 marzo 1965, la Provincia ricorrente

svolge ed illustra i propri assunti difensivi, osservando in

particolare - contro il rilievo dell'Avvocatura - che i casi di riserve

di diritto stabilite dalla legge dello Stato (beni già della Corona,

Parchi nazionali, etc.) riguardano solo terreni di proprietà pubblica,

onde, in tal caso, il principio del giusto procedimento evidentemente

non ha ragione di valere, là dove tale principio non può subire

deroghe quando si tratti di terreni di proprietà privata.

Insiste sul concetto che la costituzione di riserve di caccia si

sostanzia in una vera e propria misura espropriativa con diritto ad

indennizzo a favore del privato proprietario; afferma che l'art. 43

della Costituzione si riferisce a qualsiasi attività che astrattamente

possa essere oggetto di utilizzazione economica; sottolinea che la

legge regionale viola l'art. 118 della Costituzione in quanto ha

usurpato una funzione amministrativa (quella di provvedere in concreto

alla costituzione delle riserve di caccia) che invece risulta

espressamente attribuita ai Comuni della Regione del Trentino-Alto

Adige in forza della legge dello Stato (art. 67). Ribadisce che la

disciplina dell'attività di gestione incide anche sui diritti dei

proprietari dei fondi e pertanto non può mai avere rilevanza interna

limitata ai rapporti tra concedente e concessionario, onde il

regolamento, in cui si sostanzia tale disciplina, deve qualificarsi

indipendente se non addirittura delegato, considerato che deve essere

emanato in forza della legge regionale: tipi di regolamento

inammissibili nell'ambito della Regione ai sensi degli articoli 38 e 40

dello Statuto speciale.

L'Avvocatura, con memoria depositata il 20 marzo 1965, ricorda

sotto il profilo storico, che la legge austriaca 7 marzo 1849 ebbe ad

abolire il diritto di caccia sui fondi altrui e che, in conseguenza, il

diritto di caccia venne riconosciuto solo ai proprietari che

possedessero un complesso unitario di 115 ettari di proprietà

fondiaria, altrimenti tale diritto veniva assegnato al Comune che

rimaneva obbligato ad affidarlo per conto dei proprietari terrieri nei

confronti dei quali, poi, veniva suddiviso il ricavato dei contratti

pluriennali d'affitto.

Secondo l'ordinamento austriaco, quindi, la cacciagione veniva

considerata frutto del fondo e il diritto di caccia una tipica

manifestazione del diritto di proprietà, a differenza dell'ordinamento

giuridico italiano che qualifica la cacciagione come una res nullius e

il diritto di caccia come un diritto personale di libertà e perciò

pubblico subiettivo, non patrimoniale, che si sostanzia nel potere di

procedere alla cattura di animali selvatici a scopo sportivo e di

svago, con le limitazioni poste dall'ordinamento.

Il regime austriaco venne abrogato solo col T.U. sulla caccia del

25 gennaio 1931, che peraltro conservò le riserve comunali, e ad esso

venne sostituito un regime, per così dire, intermedio tra quello

riservistico austriaco e quello libero italiano con l'esigenza di

tutelare il patrimonio faunistico di tutta la zona delle Alpi. Onde la

facoltà riconosciuta ai Comuni della zona alpina di costituire in

riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione, escluse le

zone riservate ai privati; facoltà consentita ulteriormente dal

successivo T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, il cui art. 67 pose la

condizione che le riserve comunali dovessero essere cedute in gestione

alle rispettive sezioni della Federazione italiana della caccia a

vantaggio di tutti gli iscritti.

La gestione delle riserve venne però tenuta distinta da quella

relativa all'organizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 18 maggio

1940, che detta norme per il funzionamento delle riserve comunali. Al

Comune, tuttavia, venne stabilito di corrispondere un canone,

determinato dal Prefetto, che peraltro non trova alcuna giustificazione

razionale nel precedente regime.

Le ragioni che hanno indotto la Regione ad emanare la legge

impugnata - prosegue l'Avvocatura - risultano dalla Relazione alla

legge medesima interamente trascritta nelle deduzioni.

Esse possono sintetizzarsi, tra le altre già messe in luce nelle

prime deduzioni, nelle finalità di mantenere la Regione immune dalla

distruzione della selvaggina, di garantire a tutti i cacciatori della

Regione, iscritti e non iscritti alla Federcaccia, la continuazione

dell'esercizio dello sport venatorio in modo disciplinato e

responsabile, di mantenere a favore dei Comuni l'introito del canone

tradizionale, opportunamente aggiornato.

Ciò premesso da un punto di vista storico, l'Avvocatura passa poi

a controdedurre in ordine ai singoli motivi del ricorso della Provincia

di Bolzano sviluppando le tesi già esposte ed insiste sulle

conclusioni di rigetto. Considerato in diritto :

1. - Premesso che non sussistono ragioni valide per contestare

l'ammissibilità del ricorso della Provincia di Bolzano e la

costituzione in giudizio della Provincia di Trento, la Corte ritiene

utile qualche cenno circa lo stato di diritto e di fatto già esistente

nell'ambito delle Provincie di Trento e di Bolzano in materia di

esercizio della caccia. Il sistema vigente nelle due Provincie in detta

materia era quello della legge austriaca del 7 marzo 1849, secondo cui

il diritto di caccia era riconosciuto solo al proprietario di non meno

di 115 ettari, mentre per i proprietari di minori estensioni di terreno

tale diritto di caccia era assegnato al Comune, cui, però, era fatto

obbligo di affittarlo per conto dei proprietari terrieri, tra i quali

doveva ripartire il provento.

La legge 24 giugno 1923, n. 1420 (art. 42), lasciò inalterato

questo sistema; così pure fece il R.D. 4 novembre 1928, n. 2325,

concernente norme per l'unificazione legislativa nei territori annessi.

Con l'art. 13 del R.D.L.3 agosto 1928, n. 1997, che conferì al

Governo la delega per l'emanazione di un nuovo testo unico delle leggi

sulla caccia, fu stabilito che sarebbero state adottate le disposizioni

occorrenti per l'estensione della legislazione sulla caccia alle nuove

Provincie con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiari

condizioni di quei territori e dalle loro esigenze faunistiche. Su

questa base l'art. 62 del T.U. 15 gennaio 1931, n. 117, dispose che

nelle Provincie dove era rimasta in vigore la facoltà dei Comuni di

costituire riserve di caccia comunali sul territorio non riservato dei

privati, tale facoltà continuava ad avere vigore limitatamente ai

territori compresi nella zona delle Alpi (della quale facevano, come

tuttora fanno parte, le due Provincie di Trento e di Bolzano nella loro

intera estensione), a condizione che i Comuni concedessero tale

territorio alla Associazione provinciale dei cacciatori o alle Sezioni

di essa con il corrispettivo della media dei canoni del decennio

anteriore alla pubblicazione di quella legge.

È pacifico in fatto che tutti i Comuni delle Provincie di Trento e

di Bolzano, ossia dell'odierna Regione Trentino-Alto Adige,

costituirono in riserva di caccia l'intero territorio della

circoscrizione, escluse solo le zone riservate dei privati.

Il vigente testo unico del 1939 ha tenuto sostanzialmente ferma

questa situazione (art. 67).

Istituita la Regione Trentino-Alto Adige, lo Statuto speciale ha

conferito i poteri legislativi alla Regione in materia di alpicoltura e

parchi per la protezione della flora e della fauna e in materia di

caccia e pesca (art. 4, nn. 10 e 11). Le norme di attuazione approvate

con D. P. 30 giugno 1951, n. 574, hanno disposto che la Regione dovrà

uniformare la sua legislazione in materia di caccia alle esigenze di

non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla

selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio della Regione

alla zona faunistica alpina (art. 21).

2. - La Provincia si lagna che la legge regionale abbia costituito

di diritto in riserva di caccia l'intero territorio regionale, escluse

le zone riservate dai privati, violando così il principio del giusto

procedimento.

L'esigenza del giusto procedimento fu affermata da questa Corte con

la invocata decisione del 2 marzo 1962, n. 13, sulla base del rispetto

dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato: rispetto cui è

vincolata anche la Regione Trentino-Alto Adige in virtù dell'art. 4

del suo Statuto. Ma questa esigenza non ha carattere di assolutezza.

Non è, infatti, ancorata ad una inesistente "riserva" a favore

dell'Amministrazione, ma è ispirata alla tutela dei diritti e degli

interessi. La legge regionale allora impugnata, sostituendo una propria

generale determinazione ai singoli atti amministrativi, faceva cadere

di colpo quella tutela che l'ordinamento statale appresta attraverso

l'espletamento dei singoli procedimenti con il seguito di controlli, di

ricorsi amministrativi e rimedi giurisdizionali.

Nel caso attuale la legge regionale, come si dirà più ampiamente

in seguito, nulla sottrae a chicchesia, né agli enti pubblici né ai

privati proprietari, giacché, in sostanza, nulla innova rispetto alla

situazione precedente. La sostituzione di una dichiarazione legislativa

a quella amministrativa non ha, dunque, avuto alcun effetto lesivo nei

riguardi della tutela dei diritti e degli interessi.

E pertanto la Corte, pur mantenendo fermo il proprio orientamento

circa l'esigenza del giusto procedimento ai sensi della decisione sopra

richiamata, giudica che in questo caso quel principio non trova

applicazione.

3. - Non è fondata la censura relativa alla violazione degli

articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.

Si può, anzitutto, rilevare che è la legge nazionale che ha

derogato, rispetto alla zona delle Alpi, alle norme generali del testo

unico sulla caccia concernenti limiti e modalità per la costituzione

delle riserve ed in particolare ha derogato alla disposizione contenuta

nell'art. 44 circa l'indennità da corrispondersi al proprietario

dissenziente. Queste deroghe, pur non essendo espresse, sono chiare,

giacché risultano necessariamente dal fatto che tutto il territorio

ricadente in quella zona, escluse le zone riservate dai privati, può

essere sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo testo

unico senza altre formalità o altri vincoli che non siano quelli

previsti da questa disposizione. E nessuno ha contestato la

legittimità costituzionale di queste norme statali.

Poiché, come si è detto, è pacifico in fatto che, in base alla

legge nazionale, tutte le zone non riservate dai privati erano state

costituite in riserva, la legge regionale non ha fatto altro che

cristallizzare questa situazione, rendendola definitiva e permanente.

La realtà è che con questa legge nulla è stato tolto ai

proprietari se non la ipotetica ma remota possibilità di riavere

liberi i propri terreni nel caso che qualche Comune revocasse la

costituzione della riserva, dato e non concesso che tale revoca fosse

ammissibile.

Ora, se questo è l'unico effetto della legge regionale, la Corte

ritiene che non ricorrano i presupposti per un raffronto della legge

regionale con gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione; giacché la

Regione non ha sostanzialmente mutato la situazione di fatto e di

diritto già esistente in base alla legge nazionale.

Comunque, anche se queste considerazioni non si dovessero ritenere

sufficienti, la questione resterebbe ugualmente infondata.

Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario del terreno né

un diritto a fare propria la selvaggina come pertinenza o frutto del

fondo né un diritto all'esclusivo esercizio della caccia sul fondo

stesso né un diritto a costituire su di esso una riserva di caccia. La

facoltà di esercitare la caccia non è insita nel diritto di

proprietà fondiaria, ma è un aspetto del diritto di libertà, il cui

esercizio subisce limitazioni per la salvaguardia dell'incolumità

delle persone, per la protezione della fauna, per la tutela delle

colture e dei prodotti agricoli, per la disciplina della caccia come

attività sportiva.

Costituendo in via permanente la riserva di caccia sui terreni non

riservati dai privati, la legge regionale ha attuato questi fini che

sono anche propri dell'ordinamento statale. Così facendo, non ha

violato gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.

Non ha violato gli articoli 41 e 43. Non ha creato né trasferito

alcuna impresa o comunque alcuna attività di carattere economico,

giacché, nell'affidare alle Sezioni della Federazione della caccia la

gestione delle riserve, la Regione ha conferito ad esso l'esercizio di

facoltà di carattere pubblico per il raggiungimento di fini di

pubblico interesse. Si vedrà fra poco se questo conferimento sia,

sotto altri aspetti, legittimo; ma è certo che non se ne può

contestare la legittimità alla stregua degli artt. 41 e 43, per

l'applicazione dei quali non sussistono i presupposti.

Né si ha la violazione dell'art. 42, perché nessuna

espropriazione è stata effettuata, non esistendo alcun diritto da

espropriare.

4. - Si esaminano ora le censure relative alla legittimità del

conferimento della gestione alle Sezioni provinciali della Federazione

della caccia. Tali censure sono state ripetute sotto vari aspetti in

diversi motivi del ricorso. È opportuno vagliarle per gruppi.

Non sussiste contrasto tra la legge impugnata ed i principi

enunciati da questa Corte con la decisione n. 69 del 1962, la quale

dichiarò illegittime alcune disposizioni del testo unico delle leggi

sulla caccia per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, in quanto

quelle norme violavano il diritto di libertà di associazione. Nella

specie, questo diritto è pienamente riconosciuto e tutelato sia nei

riguardi di altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non

iscritti ad alcuna associazione.

Né valgono ai fini della presente decisione le considerazioni che

si leggono nella stessa sentenza circa i poteri della Federazione

italiana della caccia in relazione a quelli spettanti alle

Amministrazioni provinciali ed ai Comitati provinciali della caccia. La

sentenza delineò la situazione della Federazione nei rapporti con lo

Stato e con altri enti; e ciò fece ai fini di stabilire se fossero

legittime o non le norme che imponevano l'obbligo dell'iscrizione alla

Federazione. Ma la Corte non negò la legittimità delle norme

relative alla istituzione ed all'ordinamento di quell'Ente.

Non si può quindi trarre da quella sentenza alcun valido argomento

per contestare la legittimità della legge impugnata che affida - senza

esclusività - alle Sezioni provinciali della Federazione la gestione

delle riserve.

L'altra decisione ricordata dalla Provincia, quella del 1961, n.

13, non ha alcuna influenza nel caso attuale. Fu allora dichiarata

l'illegittimità di alcune norme di una legge di altra Regione, in

quanto avevano posto in essere un sistema tale da determinare

illegittimi monopoli ed illegittime esclusioni in pregiudizio di organi

e di persone non appartenenti a quella Regione. Ma la stessa sentenza

dichiarò non censurabile, in linea di principio, il fatto che la

Regione si avvalesse di una associazione locale.

Nella specie, si ripete, la legge regionale non solo non ha creato

nuove situazioni monopolistiche, ma anzi ha aperto gli accessi ad altre

associazioni di cacciatori, come ai cacciatori non iscritti ad alcuna

associazione.

Non è, poi, esatto che la legge regionale non potesse affidare la

gestione delle riserve alle Sezioni della Federazione, giacché avrebbe

dovuto affidarla, semmai, a libere associazioni o ad individui o ai

loro raggruppamenti.

Intanto, è da ricordare che nessun sostanziale contrasto sussiste

tra la legge regionale e quella nazionale su questo punto, poiché

anche il più volte ricordato art. 67 del testo unico non tanto

consente quanto impone che la riserva "sia ceduta alla rispettiva

Sezione della Federazione". Quindi anche se fosse esatto ritenere che

questa norma sarebbe l'espressione di un principio generale

dell'ordinamento al cui rispetto la Regione è vincolata, in nessuna

violazione di tale principio sarebbe incorsa la legge regionale.

Né può dirsi che ci sia stata violazione di altri principi della

Costituzione, peraltro non espressamente enunciati nel ricorso,

giacché, dimostrato che non sussiste alcun attentato al diritto di

libertà di associazione, non può contestarsi la legittimità della

norma regionale, che non ha ritenuto di affidare a privati o a gruppi

di privati l'esercizio delle riserve.

Né, infine, è fondato l'assunto che, essendo la Federazione per

la caccia un ente pubblico le cui funzioni sono determinate dalla legge

statale per essere esercitate nell'ambito dell'ordinamento statale, la

legge regionale non avrebbe potuto attribuire alla Federazione funzioni

diverse da quelle che la legge dello Stato affida a tale Ente. Si

afferma, infatti, nel ricorso che tra le funzioni dell'Ente non sono

comprese le attività "direttamente operative quali sono quelle che

attengono alla diretta gestione della riserva di caccia".

Ora, se con ciò si vuole sostenere che le Sezioni della

Federazione non potrebbero gestire riserve, si dice cosa inesatta, in

quanto, come si è visto, è proprio la legge nazionale che impone la

cessione delle riserve alle Sezioni (non importa se provinciali o

comunali) della Federazione.

Se, poi, la tesi della Provincia fosse nel senso che la legge

regionale non avrebbe potuto affidare funzioni alle Sezioni di un Ente

nazionale, tale tesi sarebbe infondata, giacché, continuando le

Sezioni della Federazione ad esistere e ad operare nel territorio della

Regione, nulla vietava che alle Sezioni provinciali venisse affidata la

gestione delle riserve.

5. - La legge impugnata non ha violato alcun diritto delle

Provincie e dei Comuni.

Non ha sottratto nulla alle Provincie, non avendo queste alcun

potere in materia di caccia, né in virtù dello Statuto speciale, né

per effetto delle leggi statali. Basterà richiamare in proposito la

sentenza di questa Corte n. 101 del 1964.

In particolare, la legge in esame non ha violato l'art. 11, n. 4,

dello Statuto, che attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza in

materia di usi e costumi locali. Questa norma non ha imposto il

ripristino di tutti gli istituti preunitari: quando lo Statuto ha

voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come, per

esempio, in materia di masi chiusi e di comunità familiari rette da

antichi statuti o consuetudini.

La Regione non era, quindi, tenuta a rimettere in vigore un

ordinamento che era venuto a cessare fin dal 1931 e che si sarebbe

presentato in contrasto con l'ordinamento nazionale della stessa

materia.

Niente, poi, è stato tolto ai Comuni.

Come risulta dall'art. 67 del testo unico e dal D. M. 19 luglio

1961, contenente le norme per il funzionamento delle riserve comunali

di caccia nella zona faunistica delle Alpi, i Comuni possono costituire

riserve a condizione che queste siano cedute alla rispettiva Sezione

della Federazione della caccia con diritto a percepire un canone. Tale

diritto di natura pecuniaria, che è l'unico spettante ai Comuni, è

stato mantenuto e la misura ne è stata determinata con criteri sulla

cui legittimità il ricorso non muove censura.

Il ricorso denuncia la violazione del principio generale

dell'autonomia degli enti locali, sancito negli artt. 5 e 118 della

Costituzione e ribadito negli articoli 13 e 14 dello Statuto regionale.

Nemmeno questa doglianza è fondata, giacché dalle norme invocate

non si può trarre un divieto per la Regione di affidare alcune

funzioni a Sezioni locali di un Ente nazionale, qualunque sia la natura

di tali organi, non essendo da escludersi in certi casi particolari,

come quello in esame, che tale conferimento possa essere effettuato nei

riguardi di formazioni locali, dotate o non di personalità giuridica,

anziché nei riguardi dei Comuni.

6. - Con l'ultimo motivo del ricorso viene sottoposto a censura

l'art. 3 della legge, secondo cui, fino all'emanazione di nuove norme

legislative sulla caccia, la gestione delle riserve sarà disciplinata

da norme regolamentari da adottarsi dalla Giunta regionale. La norma

sarebbe in contrasto con l'art. 38 dello Statuto, in quanto avrebbe

conferito alla Giunta potestà di emanare un regolamento indipendente o

addirittura delegato, mentre la norma statutaria consentirebbe a

quell'organo la adozione di regolamenti soltanto esecutivi.

La Corte osserva che il Regolamento previsto dalla legge impugnata

altro contenuto non ha che quello di determinare gli obblighi di chi

gestisce le riserve. In sostanza, questo regolamento può equipararsi

ai disciplinari che accompagnano le concessioni amministrative con

effetti analoghi a quelli che i disciplinari hanno anche nei confronti

degli utenti del servizio concesso.

Ora, la Corte ritiene che, si interpreti come si voglia l'art. 38,

n. 1, dello Statuto speciale, non si possa fondatamente negare alla

Regione la potestà di disciplinare - sulla base della disposizione

contenuta nel n. 2 dello stesso art. 38 - con disposizioni più o meno

esattamente qualificate regolamentari dalla legge regionale,

l'attività da svolgersi da un ente nella gestione che la medesima

legge gli abbia affidato nel pubblico interesse.

Né ha influenza il fatto che lo stesso art. 3 della legge prevede

che al regolamento potrà sostituirsi una legge regionale. Avendo la

Regione potestà legislativa in questa materia, nulla impedisce che una

sua legge si sovrapponga ad atti amministrativi, quali che essi siano.

Dalla possibilità di questa sovrapposizione, che è un effetto della

superiorità della legge sull'atto amministrativo, non possono trarsi

argomenti validi per sostenere che quelle disposizioni abbiano

carattere di regolamento e, ancora meno, per sostenere che trattisi di

regolamento indipendente o delegato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, in riferimento agli articoli 5, 18, 41, 42,

43 e 118 della Costituzione e 4, 11,13,14, 38 dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale

della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30,

recante norme per la costituzione e la gestione delle riserve di caccia

nel territorio regionale, proposte con il ricorso della Provincia di

Bolzano segnato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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