Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 497,

terzo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 marzo 1962 dalla Corte d'appello

dell'Aquila nel procedimento penale contro Riga Maggiorino e Riga

Roberto, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962;

2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1962 dal Tribunale dell'Aquila nel

procedimento penale contro Castelli Enrico e Romoli Barbara, iscritta

al n. 196 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Tra i motivi di impugnazione della sentenza 13 ottobre 1961 del

Tribunale di Pescara nel procedimento penale contro Riga Maggiorino e

Riga Roberto, la difesa degli imputati ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma

dell'art. 497 del Codice di procedura penale, per il quale la prova del

legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio è "in ogni

caso liberamente valutata dal giudice" e "tale valutazione non può

formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione".

Con ordinanza del 30 marzo 1962, la Corte d'appello dell'Aquila ha

ravvisato la sussistenza di un contrasto fra la detta norma e quella

del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, per il quale "la

difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento",

e, ritenuta la non manifesta infondatezza della que stione e la sua

rilevanza per la definizione del giudizio di merito, ha sospeso il

procedimento ordinando la rimessione degli atti a questa Corte.

La medesima questione di legittimità costituzionale è stata

proposta anche dal Tribunale dell'Aquila con ordinanza 2 ottobre 1962,

emessa nel procedimento penale contro Castelli Enrico e Romoli Barbara.

Le due ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: la prima in

quella n. 158 del 23 giugno 1962, e la seconda in quella n. 332 del 29

dicembre 1962.

In entrambi i giudizi presso questa Corte, non vi è stata

costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri. Considerato in diritto :

Come innanzi detto, l'ordinanza della Corte d'appello della Aquila

e quella del Tribunale della stessa città sottopongono all'esame della

Corte la medesima questione di legittimità costituzionale, onde i due

giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Ritiene questa Corte che la questione non è fondata.

Ed infatti, né la libertà del giudice di valutare la prova

addotta dall'imputato nel processo penale per giustificare

l'impedimento a presentarsi nel dibattimento (libertà che peraltro non

vuoi significare arbitrio); né il divieto di successiva discussione su

tale prova o di impugnazione della relativa ordinanza (il cui rigore

del resto è stato pur mitigato dall'ammesso sindacato della Corte di

cassazione per vizio logico o per contraddizione) incidono sul diritto

di difesa, quale è inteso dall'art. 24 della Costituzione.

Per quanto la presenza dell'imputato nel processo penale possa

essere presa in considerazione come mezzo per garantire la sostanza

della difesa, essa deve però essere valutata in funzione non limitata

a singoli atti del procedimento ma estesa alla instaurazione del

contraddittorio e posta in relazione all'opera del difensore. Sia che

il difensore venga considerato legato alla parte da un rapporto di

rappresentanza, sia che l'attività processuale dello stesso venga

distinta da quella dell'imputato ma pur necessariamente conciliata in

una unità finale, appare tuttavia certo che la difesa risulta

sostanzialmente garantita dall'opera tecnico-professionale del

difensore.

Compresa fra le innovazioni introdotte dall'attuale Codice di

procedura penale, la norma del terzo comma dell'art. 497 regola,

sostanzialmente, un particolare giudizio che verte sulla volontarietà

o meno della mancata presentazione al dibattimento dell'imputato ed

involge una valutazione sul comportamento processuale dello stesso; ma

tanto le modalità di valutazione della prova di un impedimento, quanto

l'ammissibilità di impugnazione della relativa ordinanza rientrano

nella disciplina particolare dell'istituto, disciplina che può variare

a seconda delle caratteristiche di ciascun procedimento, senza che gli

effetti di essa possano farsi risalire al diritto di difesa. Il quale

va inteso come possibilità effettiva di agire in giudizio, come

garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale del

difensore, e come rimozione di ogni ostacolo a far valere le ragioni

delle parti nello svolgimento del processo.

Alle quali ragioni va altresì aggiunto che tutto il giudizio

contumaciale - comunque svolto - non importa alcuna restrizione alla

difesa dell'imputato, in quanto la contumacia non è più guardata con

quel disfavore di cui un tempo era circondata, ed in quanto al

contumace vengono riconosciuti (art. 499 del Cod. proc. penale) gli

stessi diritti di cui gode l'imputato presente nel dibattimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del terzo comma dell'art. 497 del Codice di procedura penale, sollevata

in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze della

Corte d'appello dell'Aquila del 30 marzo 1962, e del Tribunale

dell'Aquila del 2 ottobre 1962.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI-

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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