Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/12/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nel primo comma - seconda proposizione - dell'articolo 133 del Codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1958

dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Bisbano

Antonio, Dragani Ginseppe e Gnagnarella Carminantonio, iscritta al n. 8

del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959.

Udita la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli nella

camera di consiglio del 10 novembre 1959.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Pescara, con sentenza 11 aprile 1957, condannava

Bisbano Antonio, Dragani Giuseppe e Gnagnarella Carminantonio a pene

varie per concorso nel delitto di truffa. Nel dibattimento davanti al

Pretore gli imputati furono assistiti da un unico difensore di ufficio.

In grado di appello, proposto da tutti e tre gli imputati, costoro

nominarono rispettivamente il proprio difensore.

Nell'udienza davanti al Tribunale di Pescara il difensore del

Dragani, richiamandosi al primo motivo dell'atto di appello, eccepiva

la nullità del dibattimento di primo grado, e quindi della sentenza,

per violazione dell'art. 185, n. 3, Codice proc. penale.

Rilevava in proposito che il diritto dell'imputato all'assistenza

sarebbe stato gravemente pregiudicato per avere il primo giudice

nominato un unico difensore di ufficio a tutti e tre gli imputati le

cui posizioni processuali non erano soltanto incompatibili, ma

addirittura tra di loro contrastanti. E soggiungeva che, ove mai l'art.

133 Cod. proc. pen. dovesse ritenersi tuttora in vigore e non abrogato

dall'art. 185, n. 3, Cod. proc. pen., esso sarebbe incostituzionale

perché in violazione dell'art. 24 della Costituzione, che sancisce la

inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del

procedimento; principio informatore della legge 18 giugno 1955, n. 517.

Aderiva la difesa degli altri imputati.

Il Tribunale, con ordinanza del 20 settembre 1958, premesso:

che la dedotta ed accertata incompatibilità della difesa dei tre

coimputati da parte dell'unico difensore d'ufficio costituisce ipotesi

espressamente contemplata nella prima parte dell'art. 133 Cod. proc.

penale;

che, ai sensi della stessa disposizione, siffatta incompatibilità

non può in questo grado di giudizio, anche se oggetto di motivo di

impugnazione, essere fatta valere non avendola gli interessati

tempestivamente rilevata; e ciò perché l'ultima parte dell'art. 185

Cod. proc. pen. non contiene una abrogazione implicita della specifica

sanatoria prevista dal citato art. 133;

ritiene in conseguenza che la lamentata nullità deve considerarsi

sanata e che perciò va presa in esame la eccezione di illegittimità

costituzionale sollevata in subordine dalla difesa, secondo la quale

l'art. 133 Cod. proc. pen. nella parte relativa alla menzionata

sanatoria sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che

riconosce la inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e

grado del procedimento;

e, poiché tale eccezione appare rilevante e non è manifestamente

infondata, sospende il giudizio e rinvia gli atti alla Corte

costituzionale.

Non essendosi le parti costituite, il Presidente della Corte, con

decreto del 20 luglio 1959, ha disposto che la causa sia trattata nella

camera di consiglio del 10 novembre 1959 (legge 11 marzo 1953, n. 87,

art. 26, secondo comma; Norme integrative, art. 9, primo comma). Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere se la norma contenuta nell'articolo

133, primo comma (seconda proposizione) Cod. proc. pen. sia in

contrasto col principio della inviolabilità del diritto alla difesa

enunciato dall'articolo 24, secondo comma, Costituzione.

L'articolo 133, primo comma, dopo avere affermato che, quando non

vi è incompatibilità, la difesa di più imputati può essere affidata

ad un difensore comune, soggiunge che la incompatibilità:

a) deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a

conoscenza e, comunque, in tempo utile perché si possa provvedere alla

sotituzione del difensore, senza sospendere gli atti del procedimento;

b) non può, in seguito, essere opposta, né in via di eccezione, né

come motivo di impugnazione.

Ciò costituisce un limite all'esercizio del diritto di difesa, che

viola la norma contenuta nell'articolo 24, secondo comma, della

Costituzione, secondo la quale "la difesa è diritto inviolabile in

ogni stato e grado del procedimento".

Invero l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato

devono servire come strumento processuale per garantire la sostanza

della difesa, la quale non può essere operativa, quando lo stesso

difensore si venga a trovare di fronte a situazioni di fatto e di

diritto inconciliabili.

Il conflitto di interessi, determinato da posizioni riguardanti

imputati diversi, paralizza la difesa stessa e trasforma la

incompatibilità in mancanza di assistenza. Viene, cioè, meno il

contrasto che qualifica l'essenza del rapporto processuale, il quale

sarebbe pertanto inidoneo a determinare una cooperazione utile per

l'applicazione della legge.

Come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sent. n. 46

dell'8 marzo 1957), il diritto della difesa, garantito anche ai non

abbienti (cit. art. 24, terzo comma), importa la possibilità effettiva

dell'assistenza tecnico-professionale per assicurare il contraddittorio

e rimuovere ogni ostacolo a fare valere le ragioni delle parti. La

difesa dell'imputato si viene, in tal modo, ad inserire nell'iter del

processo con carattere di essenzialità tanto da essere intimamente

legata alla regolare esplicazione del potere giurisdizionale.

Consegue che, nel superiore interesse della giustizia,

l'incompatibilità deve essere rilevata in ogni stato e grado del

procedimento; e che la valutazione della incompatibilità non può

essere rimessa alla parte che vi ha interesse. Il superamento dei

limiti prescritti dall'art. 133 Cod. proc. pen. viene, così, a

garantire la difesa con la estensione voluta dalla norma

costituzionale.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel

primo comma - seconda proposizione - dell'articolo 133 Cod. proc. pen.

(riguardante la incompatibilità della difesa di più imputati affidata

ad un difensore comune), sollevata con ordinanza del Tribunale di

Pescara del 20 settembre 1958, in riferimento all'articolo 24, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1959:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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