Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della

legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n.

289, promosso con ordinanza 30 luglio 1957 del Tribunale di Crotone,

emessa nel procedimento penale a carico di Rauti Francesco, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957

ed iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1958 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gugliemi

e gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Leopoldo Piccardi e Giacomo

Rosapepe.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Davanti al Tribunale di Crotone pendeva procedimento penale a

carico di Rauti Francesco, imputato "della contravvenzione di cui

all'art. 650 Cod. pen., per avere continuato ad esercitare l'attività

del culto pentecostale ed a tenere aperto al pubblico l'oratorio di

detto culto, nonostante il divieto fattogli dall'autorità di p. s. di

Crotone di esercitare tale attività e tenere aperto il detto oratorio

senza avere prima ottenuto l'approvazione e l'autorizzazione

governative previste, per l'esercizio di culti acattolici, dalla legge

24 giugno 1929, n. 1159, e dal R. D. 28 febbraio 1930, n. 289".

All'udienza del 30 luglio 1957, la difesa del Rauti chiese che gli

atti fossero rimessi alla Corte costituzionale sostenendo che gli artt.

2 e 3 della legge 24 giugno 1929 e 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n.

289, fossero in contrasto con gli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione.

Il Tribunale, con ordinanza in pari data, limitandosi a rilevare "che

la questione non appare manifestamente infondata", ordinò la

sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza fu regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 7 settembre 1957, n. 223.

Il 26 agosto 1957 si costituiva, con atto di intervento e deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

Ministri; il 9 settembre si costituiva anche il Rauti a mezzo dell'avv.

Rosapepe, a cui si aggiungevano, come da dichiarazione del Rauti

depositata il 9 aprile 1958, gli avvocati Temolo e Piccardi.

Nelle sue deduzioni, l'Avvocatura eccepisce preliminarmente la

insussistenza, nella specie, della questione di legittimità

costituzionale, considerato che al Rauti era stata contestata la

violazione dell'art. 650 del Cod. pen. (inosservanza di provvedimenti

dell'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, ecc.),

che non ha nessuna interferenza con la legge 24 giugno 1929, n. 1159,

in quanto questa legge non contiene sanzioni penali né fa riferimento

alla menzionata norma dell'art. 650 Cod. pen., la quale non può

trovare applicazione nei casi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 24

giugno 1929, n. 1159, e dagli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930,

n. 289; e infine perché fra i provvedimenti cui si riferisce l'art.

650 non sono da comprendersi quelli di carattere legislativo o

regolamentare.

Nel merito si sostiene la infondatezza della questione, non

potendosi ravvisare nelle leggi vigenti in materia di culti acattolici

un contrasto con i precetti costituzionali concernenti la libertà dei

culti medesimi, in quanto tali leggi sono soltanto intese a dare una

disciplina alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, tale

che non solo non ne lede la libertà, ma pone persino i presupposti di

prerogative e di facilitazioni dirette a garantirne l'esercizio.

Secondo l'Avvocatura, se è vero da una parte che la Costituzione

garantisce anche alle confessioni religiose acattoliche il libero

esercizio del culto e la possibilità di aprire templi ed oratori, non

è men vero che tale facoltà non può essere lasciata completamente

priva di disciplina, e deve al contrario essere regolata per legge,

sulla base di intese fra lo Stato e le rappresentanze delle predette

confessioni, in base all'ultimo comma dell'art. 8 della Costituzione.

Il quale art. 8, sempre secondo l'Avvocatura, col rinviare a tale

disciplina legislativa, assumerebbe un carattere non precettivo, e

lascerebbe pienamente valide frattanto le impugnate disposizioni, senza

di che si verificherebbe una grave carenza legislativa. Le

disposizioni della legge del 1929 e del R. D. del 1930 non sarebbero

per nulla in contrasto col principio della libertà religiosa, né

l'approvazione governativa della nomina di un ministro di culto

acattolico o il riconoscimento dell'esercizio della sua attività

avrebbe interferenza alcuna in ordine alla libertà di professare la

propria fede religiosa; ché anzi l'approvazione della nomina dei

ministri del culto e l'autorizzazione all'apertura dei templi e oratori

apre la via al riconoscimento di facoltà e diritti a favore delle

confessioni acattoliche, quali l'esercizio delle funzioni delegate di

ufficiale dello stato civile per la celebrazione di matrimoni, la

facoltà di ricevere testamenti, la facoltà di richiedere la esenzione

dal servizio militare, e via dicendo.

Nella memoria depositata in cancelleria il 19 settembre 1958, oltre

a ribadire le precedenti deduzioni, l'Avvocatura fa ricorso al concetto

dell'ordine pubblico, le cui esigenze, a suo avviso, importerebbero

limitazioni alla libertà religiosa. A questo proposito la questione

particolare del diritto di professare liberamente la propria fede

religiosa viene inserita nel quadro generale della libertà di

associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione; ma è in pari

tempo richiamata la sentenza di questa Corte n. 45 del 1957, che si

riporta al principio della libertà di riunione sancita dall'art. 17.

L'Avvocatura, dopo aver ricordato che l'art. 18 della Costituzione

riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza

autorizzazione, purché trattisi "di fini che non siano vietati ai

singoli dalla legge penale", soggiunge che essendo la tutela

dell'ordine pubblico prevista dalla legge penale, sia con ipotesi

delittuose (art. 414 Cod. pen.), sia con ipotesi contravvenzionali

(art. 650 Cod. pen.), sarebbe di tutta evidenza che la libertà possa

subire appunto, per motivi di ordine pubblico, delle limitazioni

pienamente compatibili con la norma del citato art. 18.

Le conclusioni dell'Avvocatura, contenute nel foglio di deduzioni

del 26 agosto 1957, sono le seguenti: "Piaccia alla Corte Ecc.ma

dichiarare, in via principale, non esser luogo a giudizio di

legittimità costituzionale sulla questione sollevata dal Tribunale di

Crotone con la ordinanza del 30 luglio 1957, e, quindi, dichiarare

inammissibile la questione medesima; in via subordinata, dichiarare

infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con la

citata ordinanza in data 30 luglio 1957 del predetto Tribunale di

Crotone, degli artt. 2 e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, nonché

degli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, in relazione

agli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione".

Con memoria depositata in cancelleria il 13 settembre 1958 la

difesa del Rauti, in ordine alla eccezione preliminare dell'Avvocatura

generale dello Stato, osserva che allorché il giudice penale deve

pronunciarsi sulla contravvenzione prevista dall'art. 650 Cod. pen.

deve anzitutto considerare se il provvedimento dell'autorità sia stato

legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o

d'igiene. E un ordine sarà legalmente dato se non ferisca il diritto

del cittadino. Se il cittadino intende avvalersi di un suo diritto, e

l'autorità gli oppone che quel diritto non esiste, in quanto la sua

attività in quella direzione è vincolata per legge ad autorizzazioni

o limitazioni; ed il cittadino replica che quella legge è stata

superata dalla Costituzione, che gli ha riconosciuto il diritto alla

libera esplicazione di tale attività; palesemente la questione non si

fonda più sull'art. 650 Cod. pen., ma sul contrasto tra la legge che

secondo la pubblica autorità limitava il diritto del cittadino e la

norma della Costituzione.

Nel merito la difesa sostiene che la questione debba anzitutto e

soprattutto impostarsi sull'art. 17, comma secondo, della Costituzione.

A questo proposito la difesa si riporta alla sentenza del 18 marzo

1957, n. 45, di questa Corte, nella parte in cui essa stabilisce che

quando l'esercizio del culto ha luogo in forma associata, gli artt. 8,

comma primo, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena libertà

dell'esercizio del culto e delle confessioni religiose, devono

ritenersi in un rapporto di evidente coordinazione con l'art. 17, nel

senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla

disciplina generale di tutte le riunioni. Di qui il contrasto fra

l'art. 17 e l'art. 25 della legge di pubblica sicurezza, per la parte

in cui questo implicava l'obbligo del preavviso anche per le riunioni

non pubbliche. Dopo ciò, secondo la difesa, l'amministrazione non si

sarebbe data per vinta; e non potendo colpire attraverso la via del

preavviso, una volta informata che la riunione stia per tenersi, la

vieta invocando ragioni di ordine pubblico. Il che è inammissibile,

perché, a voler seguire il criterio sostenuto dall'Avvocatura, cioè

che una libertà garantita dalla Costituzione possa essere sospesa

invocando ragioni di ordine pubblico, nulla vieterebbe che non solo la

libertà di riunione in luogo aperto al pubblico possa essere menomata,

ma anche la libertà di riunione in luogo privato. Al contrario, posta

dalla Costituzione la norma generale che garantisce il diritto di

riunione in luogo aperto al pubblico senza limitazione di scopi, resta

travolta la norma per cui le riunioni a scopo di culto non possono

tenersi se non in templi che siano stati aperti a seguito di

autorizzazione; e nulla può indurre a ritenere che, di fronte alla

libertà costituzionale di tenere le riunioni, il tempio sia da

considerarsi diverso da qualsiasi luogo aperto al pubblico. Lo stesso

deve dirsi per quanto riguarda il ministro di culto approvato, giacché

se le norme generali non subordinano le riunioni alla esistenza di un

capo o responsabile approvato, non può porsi regola diversa per le

riunioni aventi carattere e finalità religiose.

La difesa del Rauti si riporta oltre che all'art. 17, anche

all'art. 8 della Costituzione, osservando che la libertà per le

confessioni acattoliche di avere templi ed oratori, o di esercitare il

culto in qualsiasi locale che sia possibile procurarsi, fa sicuramente

parte della libertà dell'esercizio del culto. Se al culto cattolico

non occorrono autorizzazioni per aprire chiese o cappelle o per tenere

in esse funzioni religiose, e se l'autorità prefettizia o di pubblica

sicurezza od altra qualsiasi non ha il potere di ordinare la chiusura

di chiese o cappelle o di inibire che vi siano tenute funzioni

religiose, l'art. 8 importa che ordini di tal genere non possano

neppure venire impartiti per la chiusura di templi od oratori

acattolici, o per impedire che si tengano in essi le relative funzioni.

Per ciò che riguarda la mancanza delle intese fra le confessioni

acattoliche e lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, a parte

ogni considerazione sui motivi per i quali tali intese non sarebbero

finora intervenute, la difesa osserva che esse non hanno punto

carattere limitativo, e tanto meno hanno ad oggetto la materia della

libertà. Le intese si riferiscono alla facoltà data alle confessioni

di organizzarsi secondo propri statuti, facoltà, non obbligo, in

quanto potrebbe anche la confessione affermare di voler essere una

libera organizzazione di credenti, rinunciando a qualsiasi creazione di

rapporti giuridici. Le intese predette potrebbero avere per oggetto

agevolazioni per il riconoscimento della personalità giuridica o di

scuole e di titoli scolastici, la concessione di sussidi, di

concessioni ferroviarie e via dicendo; ma si deve sempre nettamente

escludere che sul terreno della libertà religiosa possa aversi una

differenza fra una confessione che abbia stipulato "intese" ed una che

non ne abbia stipulate.

Circa infine la figura del ministro di culto riconosciuto, la

difesa del Rauti, mentre insiste nel sostenere che un tale ministro di

culto non occorra affatto per ciò che riguarda il libero esercizio di

quelle facoltà che rientrano nella più vasta categoria del diritto di

riunione in luogo aperto al pubblico, indifferenziata, quale che sia lo

scopo della riunione, ammette che ad altri effetti, e precisamente

quelli di cui agli artt. 7 e 12 della legge del 1929 e 7 e 8 del

decreto del 1930, l'istituto dell'approvazione può sussistere. Nega,

sempre fondandosi sull'art. 8, che possa sussistere differenza fra

templi autorizzati e templi non autorizzati.

Si conclude chiedendo alla Corte che dichiari la illegittimità

costituzionale parziale dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n.

1159, e degli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto

in contrasto con gli artt. 17, 8 e 19 della Costituzione, nel senso che

nessuna autorizzazione può venire richiesta per l'apertura di templi

od oratori e per tenere in essi cerimonie di culto, né può

richiedersi la presenza o l'autorizzazione di un ministro di culto

approvato, sia per l'apertura di templi od oratori, sia per la

celebrazione di cerimonie di culto: né possono intimarsi ordini di

chiusure di templi od oratori né divieti di tenervi cerimonie di

culto. Considerato in diritto :

La Corte ritiene non fondata la eccezione preliminare proposta

dall'Avvocatura generale dello Stato. Con questa eccezione, formulata

soltanto nelle prime deduzioni, si tenta in sostanza di escludere che

fra l'art. 650 Cod. pen. e le impugnate norme della legge 24 giugno

1929, n. 1159, e del R. D. 28 febbraio 1930, decreto che ha forza di

legge in base all'art. 14 della legge stessa, possa esservi alcuna

possibilità di collegamento o, come si esprime l'Avvocatura, alcuna

"interferenza". Senza soffermarsi a confutare su tale oggetto

argomentazioni che rivelano prima facie la loro infondatezza, come

quella che nega la interferenza in base al fatto che la legge e il

decreto impugnati non prevedono sanzioni penali, si deve rilevare

innanzi tutto che il collegamento che si vorrebbe escludere è posto in

modo esplicito dallo stesso capo di imputazione. Al Rauti infatti si

muove lo specifico addebito di aver disobbedito all'ordine di non

compiere atti del culto pentecostale senza prima avere ottenuto

l'approvazione ed autorizzazione governative "previste dalla legge 24

giugno 1929, n. 1159, e dal R. D. 28 febbraio 1930, n. 289". Ma il

collegamento risulta chiaro in ogni modo da un elemento fondamentale

della fattispecie dell'art. 650, cioè che il provvedimento sia

legalmente dato: locuzione che si riferisce, per concorde opinione,

alla legalità non soltanto formale, ma anche sostanziale del

provvedimento, nel senso che esso non soltanto deve essere dato

dall'autorità competente e nelle forme previste, ma deve altresì

trovare, in una o più norme dell'ordinamento giuridico, il suo titolo

di intrinseca legittimità. Nel caso in esame queste norme sono

appunto l'art. 3 della legge del 1929 e gli artt. 1 e 2 del R. D. del

1930. Contestata la legittimità costituzionale di queste norme,

relative all'approvazione e autorizzazione del cui difetto si fa carico

al Rauti, si viene in pari tempo a contestare la legalità del

provvedimento, e quindi il fondamento della imputazione. Ciò importa

che non è l'art. 650 Cod. pen. a entrare in discussione, bensì la

norma di legge cui fa capo il provvedimento trasgredito, e alla quale

sì deve necessariamente risalire. È da ritenere pertanto che il

Tribunale esattamente abbia nella sua ordinanza impostata la questione

di legittimità costituzionale sul contrasto fra le citate norme della

legge del 1929 e del R. D. del 1930 e gli artt. 8, 19 e 20 della

Costituzione. Si può infine, e solo ad abundantiam, osservare che, se

la tesi dell'Avvocatura dovesse ritenersi esatta, si verrebbe a questo

risultato: che mentre da un lato all'autorità di polizia sarebbe

possibile elevare la contravvenzione prevista dall'art. 650 per

trasgressione a un ordine fondato appunto su quelle norme, sarebbe

dall'altro inibito, a chi abbia interesse a sostenere la illegittimità

dell'ordine, di denunziare il contrasto fra le norme da cui si vuole

che esso tragga fondamento e quelle della Costituzione.

Nel merito la Corte ritiene che il fondamento della decisione sia

tutto nello stabilire con chiarezza la distinzione, da cui si disnodano

poi tutte le conseguenze, fra la libertà di esercizio dei culti

acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la

organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato.

Questa distinzione, mentre risulta evidente dal punto di vista logico,

trova nettamente fissato il suo positivo fondamento giuridico negli

artt. 8 e 19 della Costituzione. La diversità di contenuto e

significato di tali norme, corrispondente alla predetta distinzione,

riceve la sua conferma, oltre tutto, anche dalla diversa collocazione

di esse: una inserita nei "Principi fondamentali", l'altra nel titolo

dei rapporti civili e, più specificamente, nella parte relativa ai

diritti di libertà. Con l'art. 19 il legislatore costituente

riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa,

in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di

esercitare in privato o in pubblico il culto, col solo e ben

comprensibile, limite che il culto non si estrinsechi in riti contrari

al buon costume. La formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i

suoi termini, essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le

manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e

condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi

ed oratori e la nomina dei relativi ministri.

Ma se nell'art. 19 è una così netta e ampia dichiarazione della

libertà di esercizio del culto in quanto tale, il legislatore

costituente non ha mancato di considerare le confessioni religiose

anche dal punto di vista, che è del tutto diverso, della loro

organizzazione secondo propri statuti e della disciplina dei loro

rapporti giuridici con lo Stato: il che ha fatto nell'art. 8. Per le

confessioni religiose diverse dalla cattolica questo articolo ha

sancito la libertà di organizzarsi secondo propri statuti, ponendo il

limite, evidente anche senza esplicita dichiarazione, che tali statuti

non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato; ed ha poi

stabilito nel terzo comma che i rapporti di dette confessioni con lo

Stato sono da regolarsi con leggi, sulla base di intese con le relative

rappresentanze. Ma la istituzione di tali rapporti, essendo diretta ad

assicurare effetti civili agli atti dei ministri del culto, oltre che

agevolazioni di vario genere, riveste, per ciò stesso, carattere di

facoltà e non di obbligo. A tal proposito non si può escludere che

si abbia il caso di una confessione religiosa che tali rapporti con lo

Stato non intenda promuovere, rinunziando a tutto ciò che a suo favore

ne conseguirebbe, e limitandosi al libero esercizio del culto quale è

garantito dalla Costituzione; mentre è da considerare, più

concretamente, il caso di rapporti che si intenda ma che, per una

ragione qualsiasi, non si riesca a regolare; il che, del pari, non può

escludere che, al di fuori e prima di quella concreta disciplina di

rapporti, l'esercizio della fede religiosa possa aver luogo

liberamente, secondo i dettami della Costituzione.

Se poi la facoltà di regolare i rapporti con lo Stato viene

effettivamente esercitata, è evidente che, dalle norme che ne

risultano, così come la confessione religiosa riceve dei vantaggi, del

pari deve subire i limiti che, nell'interesse dello Stato, ad essi

logicamente si riconnettono, limiti che a loro volta devono esser tali

da non violare i diritti già assicurati dalla Costituzione. È

pienamente legittimo pertanto, e rispondente allo spirito della

Costituzione, che allorquando agli atti dei ministri di culti

acattolici e all'apertura dei templi od oratori debbansi riconoscere

effetti giuridici, come, ad esempio, rispettivamente, la efficacia del

matrimonio e la facoltà di far collette all'interno e all'ingresso

degli edifici destinati al culto, la nomina dei ministri di culto e la

istituzione di templi od oratori, a questi effetti e solo a questi

effetti, ricadano sotto la ricognizione e il controllo dello Stato,

mercé i provvedimenti di approvazione e di autorizzazione. Il che

significa anche che, in mancanza delle leggi da emanare ai sensi

dell'art. 8 della Costituzione, siano frattanto da ritenersi valide, e

punto in contrasto con la Costituzione stessa, le norme vigenti, come

quelle impugnate, se e in quanto regolatrici degli effetti civili e non

lesive della libertà di esercizio del culto.

Posto ciò, cadono tutte le argomentazioni che, in vario senso,

l'Avvocatura dello Stato ha prospettato a questa Corte.

Cade innanzi tutto, per le ragioni predette, il criterio generale

al quale in massima l'Avvocatura ha ispirato la sua difesa, cioè di

mantenere insieme unite, per trarne effetti comuni, le due distinte

situazioni ed esigenze, che attengono l'una al libero esercizio del

culto e l'altra alla disciplina giuridica dei rapporti tra le

confessioni religiose e lo Stato.

Vien meno poi l'argomento della asserita carenza legislativa, che

seguirebbe alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

impugnate norme. Infatti da un lato il libero esercizio del culto

trova, come già si è detto, riconoscimento e limite nella

Costituzione, in particolare nell'art. 19, con precetti contenenti una

ben chiara e concreta disciplina, dall'altro i rapporti delle

confessioni acattoliche con lo Stato, in difetto di altre norme da

emanarsi a seguito di intese, continuano ad essere regolati dalle norme

vigenti, nella parte che ne rimane in vita, in quanto non importa

lesione della libertà di culto costituzionalmente garantita. E ciò

senza considerare che il potere di questa Corte di dichiarare la

illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo

nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa

derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore, sensibile

all'impulso che naturalmente proviene dalle sentenze di questa Corte,

di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno.

Infondate si rivelano anche le considerazioni relative all'ordine

pubblico, presentate dall'Avvocatura dello Stato, successivamente alle

deduzioni, nella memoria del 14 aprile 1958, e sulle quali, del resto,

non si è insistito nella discussione orale. Senza indugiare nella

confutazione dei diversi e non univoci argomenti svolti nella memoria,

sarà sufficiente ricordare la sentenza n. 45 del 1957 di questa Corte

(richiamata - ma per altro verso - anche dall'Avvocatura), nel punto in

cui rileva doversi ritenere insussistente nel nostro ordinamento

giuridico la regola che ad ogni libertà costituzionale possa

corrispondere un potere di controllo preventivo da parte dell'autorità

di pubblica sicurezza, in ordine ai futuri comportamenti del cittadino.

Il che, come è evidente, non può escludere che sui comportamenti

effettivamente verificatisi cadano, nelle fattispecie previste, le

sanzioni della legge; e su quelli in atto si eserciti, anche ai fini

dell'ordine pubblico, il potere della polizia, entro i limiti

giuridicamente consentiti.

Circa, infine, la osservazione dell'Avvocatura dello Stato secondo

la quale, in mancanza delle intese limitative - che poi non sarebbero

soltanto limitative e non potrebbero esserlo, comunque, nei confronti

delle libertà garantite dalla Costituzione - i culti acattolici

verrebbero ad avere addirittura un trattamento preferenziale di fronte

allo stesso culto cattolico, è da avvertire che siffatto argomento è

estraneo alla questione da decidere, la quale resta sempre imperniata

sui due punti, ben distinti, della libertà dell'esercizio del culto e

della organizzazione dei rapporti fra le confessioni religiose e lo

Stato. D'altra parte, a questo proposito, non è superfluo ricordare

che la religione cattolica, per quanto riguarda la libertà

dell'esercizio del culto, è nettamente garantita dagli artt. 8 e 19

della Costituzione, mentre per ciò che riflette i rapporti della

Chiesa cattolica con lo Stato è ben noto come essi abbiano avuto il

loro regolamento giuridico a mezzo del Concordato.

Venendo ora a considerare, in applicazione di quanto innanzi si è

detto, le norme impugnate nel loro specifico contenuto, è da

escludere, in primo luogo, che possa dirsi in contrasto con le invocate

norme della Costituzione l'art. 3 della legge 24 giugno 1929. I due

commi in cui questo articolo si divide vanno considerati come un tutto

unico, l'uno in funzione dell'altro, sì che l'obbligo di notificare le

nomine dei ministri dei culti acattolici al Ministro competente per

l'approvazione è da ritenersi sancito se e in quanto da tali nomine la

confessione religiosa miri a far dipendere determinati effetti

nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale; e la disposizione del

secondo comma, in base alla quale nessun effetto civile può essere

riconosciuto agli atti dei ministri di culto non approvati, vale a

determinare in tal senso il contenuto e lo spirito del primo comma.

Sicché l'art. 3 della legge mentre da una parte lascia impregiudicata

la libera esplicazione del culto (in quanto non esclude la figura del

ministro del culto non approvato, ma esclude soltanto gli effetti

civili degli atti da lui compiuti), viene a trovarsi in logica

correlazione con l'art. 8, nella parte in cui si riferisce alla

disciplina giuridica dei rapporti fra lo Stato e le confessioni

acattoliche.

Per ciò che riguarda l'art. 1 del R. D. 28 febbraio 1930 è da

considerare che, statuendo esso l'obbligo della autorizzazione per

l'apertura di templi ed oratori in modo generale, involge non soltanto

i casi in cui questa autorizzazione sia resa necessaria per il

conseguimento di certi vantaggi, quali, ad esempio, quello di cui

all'art. 4 dello stesso decreto, ma anche quello relativo all'apertura

del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione della fede

religiosa, al di fuori dei rapporti con lo Stato. È solo pertanto in

relazione a questo secondo punto che l'articolo va dichiarato

costituzionalmente illegittimo.

L'art. 2 del decreto deve dichiararsi costituzionalmente

illegittimo nella sua totalità, posto che esso sottopone l'esercizio

della facoltà di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di

culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia

presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia

stata approvata dal Ministro competente, condizione che non riguarda

gli effetti civili ed è in contrasto con la libertà ampiamente

garantita dall'art. 19 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato;

in riferimento alle norme contenute negli artt. 8 e 19 della

Costituzione, dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;

b) la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. 28

febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede la autorizzazione

governativa per l'apertura di templi od oratori, oltre che per gli

effetti civili, anche per l'esercizio del culto;

c) la illegittimità costituzionale dell'art. 2 dello stesso

decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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