Corte costituzionale

Sentenza n. 585/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n.339 (Per la tutela

del rapporto di lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 5

novembre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente

tra Savoca Mariangela e Chiadini Maria Franca, iscritta al n. 25 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 5 novembre 1979 il Pretore di Torino, nel

procedimento civile vertente tra Savoca Mariangela e Chiadini Maria

Franca, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferiemento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, del combinato

disposto degli artt. 1 e 14 della l. 2 aprile 1958, n.339, "nella

parte in cui assicura un trattamento retributivo minimo orario

inderogabile solo ai lavoratori domestici che prestino almeno quattro

ore di lavoro giornaliero, praticando, ai lavoratori che effettuano

meno di quattro ore lavorative giornaliere, un trattamento

deteriore", in base ad una distinzione che sarebbe irragionevole e

contraria alla normativa costituzionale di raffronto.

Secondo il giudice a quo avendo la lavoratrice effettuato nel

corso del rapporto di lavoro un orario lavorativo inferiore alle 4

ore giornaliere non avrebbe avuto diritto alla "tutela legale

minima", in forza dell'art.1 della l. n.339 del 1958.

Ciò contrasterebbe con il principio sancito dall'art.36, primo

comma, della Costituzione, poiché, se la quantità del lavoro per i

lavoratori retribuiti ad ore, è espressa (come nel caso di specie)

dal numero delle ore di lavoro effettuate, non pare ragionevole

discriminare il trattamento retributivo, distinguendo tra chi abbia

effettuato almeno quattro ore al giorno e chi abbia effettuato, forse

più gravosamente, meno di quattro ore al giorno.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Le norme denunciate e in particolare l'art. 1 non introducono,

secondo l'Avvocatura, alcuna irragionevole diversità di trattamento

quando prendono in considerazione solamente il rapporto di lavoro

domestico di quegli addetti che prestano la loro opera, "continuativa

e prevalente", per almeno quattro ore al giorno, in quanto il

rapporto di lavoro domestico presenta peculiari caratteristiche che

ben possono legittimare una disciplina diversa dagli altri rapporti

di lavoro.

Si chiede pertanto che venga dichiarata l'infondatezza della

questione prospettata. Considerato in diritto

1. - La legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di

lavoro domestico, regolando tale rapporto ne esplicita (art. 1)

l'applicazione solo all'ambito dei servizi non inferiori a quattro

ore giornaliere di attività.

Il giudice a quo denuncia una palese discriminazione nei confronti

dei lavoratori domestici svolgenti attività di durata inferiore, i

quali resterebbero privi di tutela nella fissazione di un'adeguata

retribuzione. In conseguenza, gli artt. 1 e 14 della legge sugli

ambiti applicativi (art. 1) e le modalità di determinazione delle

tariffe retributive (art. 14) contrasterebbero con gli artt. 3 e 36

Cost.

2- a. - Nei termini di cui in appresso, la questione non è

fondata.

Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico per la sua

particolare natura si differenzia, sia in relazione all'oggetto, sia

in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altro rapporto di lavoro:

esso, infatti, non è prestato a favore di un'impresa avente, nella

prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma

plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di

sostituzione di soggetti, sibbene di un nucleo familiare ristretto ed

omogeneo; destinato, quindi, a svolgersi nell'ambito della vita

privata quotidiana di una limitata convivenza.

In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte

ha già evidenziato, in via di principio, la legittimità di una

disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti di quella

generale (sentenza n. 27 del 1974).

2- b. - Tutto ciò non ha escluso peraltro - e non esclude - che i

lavoratori domestici non debbano essere considerati come una

categoria professionale, nei cui confronti non va negato - ma deve

essere anzi affermato - il ricorso alla disciplina collettiva.

Proprio per tali ultime considerazioni, la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del

codice civile che sottraeva i rapporti di cui trattasi alla

disciplina della contrattazione collettiva (sentenza n. 68 del 1969).

2- c. - Sicché, allo stato, la legge n. 339 qui in discussione,

precedente d'oltre un decennio la declaratoria in parola - constatata

la evoluzione di un sistema nel cui seno per l'innanzi l'autonomia

privata erasi manifestata solo tendenziale - costituisce un'altra

fonte (cfr. cit. sentenza n. 68 del 1969) nella regolamentazione dei

rapporti di collaborazione familiare in parte attribuita, ora, anche

alla contrattazione collettiva (possono confrontarsi, al riguardo,

gli accordi intervenuti il 23 novembre 1984, in vigore - salvo tacita

rinnovazione - sino al 30 settembre 1987 e concernenti - art. 1 - i

prestatori di lavoro domestico "comunque retribuiti").

3. - Nella delineata realtà odierna, le scelte che la legge

citata ha inteso seguire non appaiono né illogiche né irrazionali,

come già del resto la Corte aveva affermato in precedenza (sentenza

n. 27 del 1976).

Va considerato, all'uopo, che la normativa non pone divieti od

esclusioni, ma al contrario consente, secondo la ricostruzione qui

fattane delle sue finalità, l'applicazione - ricorrendone i

presupposti - di tutte quelle altre disposizioni che regolando la

materia non richiedono, quale requisito essenziale, una particolare

misura della prestazione (artt. 2240 e ss. del cod. civ.; l. 27

dicembre 1953, n. 930 sulla corresponsione della tredicesima

mensilità, ecc.): cosicché - in tali sensi è anche la

giurisprudenza della Corte di cassazione - il giudice di merito è

posto in grado di verificare tutti i termini concreti del rapporto

sino a ricomprendervi la verifica circa la giusta retribuzione del

lavoratore, proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro

(art. 36 Cost.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge 2

aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico,

sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 36

Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:585 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari