Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1970 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 15, 61

n. 3, 171 e 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,

promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1968 dal pretore di Barra

nel procedimento penale a carico di Russo Diamante, iscritta al n. 155

del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Diamante Russo,

imputata del reato di cui agli artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge

22 aprile 1941, n. 633, per avere eseguito in pubblico, nel bar da lei

gestito, composizioni musicali a mezzo di elettrogrammofono, senza

avere ottenuto dalla SIAE il permesso di esecuzione, il pretore di

Barra, accogliendo in parte analoga istanza del difensore della

imputata, con ordinanza 15 giugno 1968, dichiarava rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dei citati articoli della legge n. 633 del 1941 per contrasto con

l'art. 23 della Costituzione.

Secondo il difensore della imputata, l'art. 180, che attribuisce

alla SIAE in via esclusiva l'attività di intermediaria per la

riscossione dei diritti di autore, sarebbe in contrasto non soltanto

con gli artt. 18 e 41 della Costituzione, in quanto viene a limitare il

diritto di associazione e la libertà della iniziativa economica, ma

anche con l'art. 23, in quanto, attribuendo alla stessa SIAE la

potestà di determinare, anche in via forfetaria e, quindi, arbitraria,

l'importo concreto dei diritti dovuti, le conferirebbe un vero e

proprio potere di imposizione patrimoniale a carattere tributario.

Nella citata ordinanza, il pretore, motivava la rilevanza con la

considerazione che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme

denunziate avrebbe determinato l'assoluzione della imputata con la

formula "perché il fatto non costituisce reato".

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, dopo aver rilevato

che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 25 del 1968, non

poteva più discutersi di incostituzionalità dell'art. 180 suddetto,

in riferimento agli artt. 18 e 41 della Costituzione, (dando per

ammesso quanto assunto dalla difesa dell'imputata circa la natura di

tributo dei diritti in questione) osservava:

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, per

soddisfare l'obbligo sancito dall'art. 23, è necessario che la legge

che impone una prestazione patrimoniale indichi i criteri adeguati per

delimitare la discrezionalità dell'ente impositore; l'art. 175 della

legge citata non indica alcun criterio del genere, ma rinvia la

determinazione del diritto erariale dovuto da chi sfrutta l'opera ad un

decreto reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 100 del

1926, oggi abrogata in forza degli artt. 76 e 77 della Carta

costituzionale; non risulta, d'altra parte, l'esistenza di successive

norme di legge che disciplinino tale materia; ne consegue una

imposizione forfetaria ed extra legem da parte dell'ente impositore,

sia per quanto riguarda i criteri determinativi dell'ammontare

sottoposto a tributo, sia per quelli determinativi dell'aliquota del

tributo stesso, in contrasto con il citato art. 23.

Dopo gli adempimenti di legge la questione, così sollevata, viene

ora alla cognizione della Corte.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che, con memoria d'intervento, chiede che la questione venga dichiarata

non fondata, sostanzialmente per le seguenti considerazioni:

a) mentre le norme che nel giudizio a quo debbono trovare

applicazione riguardano l'osservanza dell'obbligo del diritto di

autore, cioè delle norme che tutelano le opere dell'ingegno, la norma

della quale si denunzia l'incostituzionalità è quella dell'art. 175,

secondo comma, che non concerne le opere tutelate, ma quelle di

pubblico dominio e riguarda più propriamente il diritto demaniale su

dette opere;

b) comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la

delega contenuta nell'art. 175, secondo comma, della legge n. 633 del

1941 non è stata mai esercitata, ma con l'art. 5 della legge 6

febbraio 1942, n. 95, è stato fissato tassativamente e senza alcun

margine di discrezionalità, l'ammontare del diritto demaniale.

Non vi è stata altra costituzione in giudizio. Considerato in diritto :

Anzitutto, ai fini del decidere è necessario accertare quali siano

le norme denunziate a questa Corte per contrasto con l'art. 23 della

Costituzione dato che nella parte dispositiva dell'ordinanza di rinvio

non sono indicate e che, siccome l'ultima norma menzionata nella

motivazione è l'art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, potrebbe

sorgere il dubbio che soltanto a questa la denunzia si riferisca.

Al riguardo si rileva che, come chiaramente risulta dal capo di

imputazione (reato di cui agli artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge

22 aprile 1941, n. 633), nel procedimento penale a quo viene attribuita

alla imputata la violazione di diritti soggettivi d'autore, ossia di

diritti privati di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.

Appunto a tale materia si riferiscono, infatti, tutte le norme

richiamate nel riportato capo di imputazione e, in particolare, l'art.

171, che commina la sanzione penale per chiunque, senza averne diritto,

a qualsiasi scopo e con qualsiasi forma, utilizzi l'opera altrui.

La difesa dell'imputata aveva denunziato la illegittimità

costituzionale dei citati articoli, come derivante da quella dell'art.

180 della stessa legge, che attribuisce alla SIAE, in via esclusiva,

l'attività di intermediario, tra l'altro, per la percezione e la

ripartizione dei proventi derivanti dalla utilizzazione economica dei

diritti tutelati; art. 180 che si affermava essere in contrasto con gli

artt. 18, 23 e 41 della Costituzione, in particolare con l'art. 23,

che, secondo la difesa dell'imputata, attribuirebbe alla SIAE il potere

di imporre il pagamento di notevoli somme, determinate forfetariamente,

senza tener conto della effettiva utilizzazione degli apparecchi, né

del numero delle composizioni eseguite.

Il giudice a quo affermava come evidente la concreta rilevanza

della questione sollevata "giacché ove le norme succitate (ossia gli

artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge n. 633 del 1941) fossero

riconosciute incostituzionali" verrebbe meno il reato.

Quanto alla fondatezza, poi, rilevava che essa non si potesse

affermare né in riferimento all 'art. 18 della Costituzione, in quanto

questa Corte, con sentenza 3 aprile 1968, n.25, aveva già negato sotto

questo profilo l'illegittimità della norma denunziata, né in

riferimento all'art. 41, in quanto l'iniziativa privata, pur essendo

libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.

Rilevava, invece, che la questione dovesse ritenersi non

manifestamente infondata in riferimento all'art. 23 e argomentava

dall'art. 175 della ripetuta legge, in quanto il secondo comma di

questo ultimo articolo, disponendo che l'ammontare del diritto erariale

dovesse determinarsi con decreto reale (da emanare a norma dell'art. 3,

n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n.100), veniva a violare il

principio delle imposizioni per legge, sancito dal richiamato art. 23

della Costituzione.

Si deve, dunque, ritenere che l'ordinanza di rinvio abbia

denunciato gli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175 della legge n. 633 del

1941 e che lo abbia fatto solo perché il citato art. 175, ritenuto

applicabile in ogni caso, violerebbe la riserva di legge prevista

dall'art. 23 della Costituzione.

Così chiariti i termini della controversia è facile rilevare

innanzi tutto che l'art. 175, come risulta chiaramente dal suo testo,

concerne non il diritto soggettivo dell'autore sulla propria opera (di

cui qui si discute), ma il "diritto demaniale" spettante allo Stato

sull'utilizzazione delle opere divenute per qualsiasi motivo di

pubblico dominio; e che ad ogni modo (come ha esattamente osservato

l'Avvocatura generale dello Stato), non con decreto reale, emanato a

norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ma con l'art. 5 della legge

6 febbraio 1942, n. 95, l'ammontare del diritto demaniale è stato

tassativamente determinato nella misura del 5 per cento:

quindi non è più a parlare di illegittimità costituzionale del

citato art. 175 poiché questa norma si deve oramai interpretare con

l'ausilio della legge citata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175 della legge 22 aprile 1941, n.

633: "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al

suo esercizio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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