Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 26 gennaio

1961, n. 29 (norme per la disciplina della riscossione del carichi in

materia di tasse e di imposte indirette sugli affari), e 28 marzo 1962,

n. 147 (interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29,

circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed

imposte indirette sugli affari di natura complementare), promosso con -

ordinanza emessa il 18 maggio 1966 dalla Commissione provinciale delle

imposte di Venezia sul ricorso di Grisolia Enrico e Giomo Angelo contro

l'Ufficio del registro di Venezia, iscritta al n. 179 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 258 del 15 ottobre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I signori Enrico Grisolia e Angelo Giomo in una denunzia di

successione dichiaravano il valore dell'asse ereditario di lire

6.120.000, che in seguito l'Ufficio accertava nel maggiore importo di

lire 13.950.000. In data 30 luglio 1964, mentre pendeva un ricorso

dinanzi alla competente Commissione provinciale delle imposte,

l'accertamento si concludeva con l'adesione del contribuenti ad un

concordato per un valore tassabile di lire 9.306.000, sul quale lo

stesso giorno veniva pagata l'imposta complementare di successione di

lire 1.680.000.

In prosieguo, l'Ufficio finanziario, in sede di verifica, ritenendo

non completamente soddisfatti i diritti dell'Amministrazione,

notificava ai contribuenti un'ingiunzione fiscale per il pagamento di

lire 301.775, a titolo di interessi moratori in ragione del tre per

cento per ogni semestre, in applicazione delle leggi 26 gennaio 1961,

n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147, per il periodo dal 16 marzo 1961, data

di entrata in vigore della prima legge, al 30 luglio 1964, data

dell'avvenuto pagamento dell'imposta complementare.

Con atto del 15 gennaio 1966, gli intimati proponevano opposizione

dinanzi alla Commissione provinciale delle imposte di Venezia,

deducendo che nei loro confronti non poteva farsi valere la citata

legge n. 29 del 1961, sia perché la sua applicazione sarebbe

subordinata all'emanazione di un provvedimento del fisco che nella

specie non sarebbe stato emanato, essendosi l'accertamento definito con

il concordato, sia perché si tratterebbe di un rapporto sorto

anteriormente all'entrata in vigore della legge; sia, infine, per la

natura transattiva del concordato che precluderebbe ogni possibile

richiesta di interessi moratori.

Con ordinanza del 18 maggio 1966, l'adita Commissione sollevava di

ufficio la questione di legittimità costituzionale delle citate leggi

n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, nel loro complesso e in particolare

per quanto concerne le norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge

del 1961 n. 29, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Si

osserva nell'ordinanza che, con le leggi denunziate, si è venuta a

costituire a favore della Pubblica Amministrazione un'ingiustificata

posizione di privilegio rispetto ad ogni altro creditore, tenuto conto

che l'art. 75 della legge tributaria sulle successioni, approvata con

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, già prevede l'applicazione di una

sopratassa, avente natura esclusivamente risarcitoria, nell'ipotesi di

tardivo pagamento del tributo; e poiché gli interessi moratori,

previsti dalle leggi denunziate, avrebbero, secondo la Commissione, la

stessa funzione risarcitoria in relazione ai medesimi presupposti, si

verificherebbe una disparità di trattamento nei pagamenti a danno di

quella particolare categoria di debitori rappresentata dai

contribuenti, e ciò anche a voler prescindere da quanto dispone nei

loro confronti la legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme

generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita

l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati dall'Avvocatura

generale dello Stato, con atto di deduzioni e di intervento depositato

il 19 luglio 1966, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata

non fondata.

Osserva l'Avvocatura che il principio della parità di trattamento,

che segna un limite invalicabile per il legislatore ordinario, concerne

esclusivamente le posizioni giuridiche soggettive del cittadini e non

può riguardare la Pubblica Amministrazione quando agisce

nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni e, in particolare,

nell'esercizio della potestà di imposizione tributaria. Richiamandosi

alla giurisprudenza di questa Corte sul preminente interesse generale

alla riscossione del tributi, che attiene al regolare funzionamento

della vita della comunità e ne condiziona l'esistenza, deduce

l'Avvocatura che tutte le sanzioni di carattere pecuniario, per la loro

duplice funzione di stimolare gli obbligati a compiere i loro doveri

tributari e di risarcire all'Ente pubblico le dannose conseguenze

derivanti dalla violazione di questi doveri, sono poste a garanzia del

predetto interesse generale alla riscossione del tributi, e non violano

il principio di eguaglianza.

L'Avvocatura generale contesta infine la pretesa identità di

funzione indiscriminatamente attribuita nell'ordinanza di rimessione

agli interessi moratori e alla sopratassa, precisando che soltanto gli

interessi moratori hanno natura civilistica e lo scopo di risarcire il

danno provocato dal ritardo nel pagamento del debito di imposta; mentre

la sopratassa avrebbe una prevalente funzione sanzionatoria e natura

amministrativa, come risulterebbe dalla considerazione che essa è

posta a carico del trasgressore per le violazioni delle leggi

finanziarie, nonché dalla sentenza n. 76 del 6 dicembre 1965 di questa

Corte, nella quale si è precisato che la particolare disciplina

della sopratassa trae la sua giustificazione dal fatto che essa

"colpisce l'inadempimento non rispetto ad ogni tipo di tributo, ma solo

rispetto a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate

caratteristiche".

Alla pubblica udienza del 9 aprile 1968 l'Avvocatura generale dello

Stato ha insistito nelle sue tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Si è sollevata questione di legittimità costituzionale delle

leggi n. 29 del 26 gennaio 1961 e n. 147 del 28 marzo 1962, che

pongono gli interessi di mora a carico del contribuente in ritardo nel

pagamento delle imposte indirette, indipendentemente dall'applicazione

di ogni penalità o sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie.

Se ne denuncia il contrasto con il principio di eguaglianza, di cui

all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto

alla disciplina dettata in via generale per i debitori in mora: si

deduce che, in materia di imposte successorie, la sopratassa comminata

dall'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, avrebbe una funzione

esclusivamente risarcitoria del danno subito dall'Amministrazione

finanziaria, per lo stesso tardivo pagamento del tributo, sicché

l'onere degli interessi si risolverebbe in una duplicazione di

risarcimento.

L'assunto è infondato.

La sopratassa prevista dall'art. 75 della legge tributaria delle

successioni non è commisurata all'entità del ritardo

nell'adempimento, ma soltanto all'ammontare del tributo non pagato; pur

essendo, al pari degli interessi moratori, accessoria al debito di

imposta, è una vera e propria sanzione amministrativa (sentenza di

questa Corte 6 luglio 1965, n. 76; cfr. anche sentenza 21 giugno 1966,

n. 76) e, come tale, può essere ed è oggetto di condono (legge 31

ottobre 1963, n. 1458). Sua prevalente funzione non è, pertanto,

quella di risarcire il danno all'erario, ma di stimolare la diligenza

del contribuente, colpendone l'inerzia, quando questi non provveda a

pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse.

2. - D'altra parte, la disciplina contenuta nelle leggi denunciate,

per la particolarità dei suoi fini e presupposti, è diversa da quella

civilistica, dettata per le altre obbligazioni pecuniarie. Infatti, gli

interessi moratori, dovuti a titolo di risarcimento, ammettono la prova

del maggior danno, prescindono da qualsiasi colpa del debitore e

maturano giorno per giorno. Invece, gli interessi di mora sulle

imposte indirette, data la speciale natura del credito cui si

riferiscono, escludono ogni ulteriore risarcimento e, in quanto non

sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il

pagamento, contribuiscono essi pure a sollecitare il contribuente ad

adempiere l'obbligo tributario. Inoltre, anche secondo la

giurisprudenza, sono dovuti sul tributo complementare che non siasi

potuto liquidare per mancanza o insufficienza di elementi,

esclusivamente se ciò sia imputabile a comportamento colposo del

contribuente (articolo unico, secondo comma, legge n. 147 del 1962)

3. - Giusta espressa riserva contenuta nelle leggi denunciate, per

la mora sui tributi indiretti sono da applicare anche le sanzioni

pecuniarie previste dalle singole leggi tributarie, tra le quali, per

l'imposta successoria, la sopratassa, di cui al citato art. 75 del R.D.

n. 3270 del 1923, nella misura del ventiquattro per cento del tributo.

In tal modo, nel sistema attuale, si assomma, a carico del

contribuente, una serie di misure che possono nel complesso anche

apparire eccessive, ma la eventuale revisione rientra nei compiti del

legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 (norme per la disciplina della

riscossione del carichi in materia di tasse e di imposte indirette

sugli affari) e 28 marzo 1962, n. 147 (interpretazione autentica della

legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di

mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura

complementare), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dall'ordinanza 18 maggio 1966 della Commissione provinciale delle

imposte di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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