Corte costituzionale

Sentenza n. 578/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,

della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle

leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22

novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva

Lorenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Luigi Esposito per Esposito Anna ed altri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 22 novembre 1988 (pervenuta il 28 giugno 1989)

emessa dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo

(n.346/1989) è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953,

n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei

conti), nella parte in cui escluderebbe la facoltà del ricorrente di

farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per

pensione di guerra, in riferimento all'art. 24 Cost.

Dall'ordinanza si evince che il giudizio a quo si è interrotto

per morte del ricorrente ed è stato poi proseguito dagli eredi del

medesimo, con comparsa sottoscritta dal difensore e procuratore

speciale. L'adito giudice, premesso che nella specie il processo non

poteva ritenersi validamente radicato alla luce del disposto

dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 161 del 1953, è d'avviso

che la norma escluderebbe, nei giudizi sui ricorsi per pensione di

guerra, la facoltà del ricorrente di farsi "rappresentare" da un

difensore (ma solo di farsi "assistere"); da qui la conseguente

questione di legittimità per asserito contrasto con l'art. 24 Cost.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti gli eredi

ricorrenti che hanno concluso anch'essi per una declaratoria di

illegittimità delle disposizioni, "a meno che (dette norme) non

siano interpretate nel senso che il legislatore usando espressioni

improprie ha inteso rendere facoltativa la rappresentanza e la difesa

della parte attraverso l'opera di un professionista patrocinante in

cassazione". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 3, comma terzo, della legge 21 marzo 1953, n.161

(Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti)

stabilisce che nei giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per

pensione di guerra resta consentito alle parti di intervenire

personalmente, giusta l'art. 18 del regolamento di procedura

approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che tuttavia, ove il

ricorrente sia assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo

sono ridotti a un quarto.

1.2 - Da quest'ultima disposizione, relativa agli onorari, il

giudice a quo vorrebbe far derivare l'impossibilità per il

ricorrente di poter usufruire, ai fini di rappresentanza, del

patrocinio di un difensore, con ciò assumendosi violate le garanzie

contenute nell'art. 24 Cost.

2. - Senonché, va considerato che il legislatore del 1953 nel

mantenere ferme, per i ricorsi in questione, "le norme attualmente in

vigore" ha chiaramente richiamato la facoltà per le parti di

"intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le

rappresenti" (art. 18 r.d. n. 1038 del 1933). E il patrocinante

iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione, unico

abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della

Corte dei conti, esercita coevamente funzioni di assistenza e di

rappresentanza.

Comunque va chiarito che successivamente alla normativa del 1953

la specifica legislazione in materia ha espressamente determinato i

poteri del difensore inerenti anche all'esercizio dell'attività di

rappresentanza; sicché per i giudizi di cui trattasi è esplicabile

il pieno patrocinio legale.

Di nessun rilievo, perciò, resta l'affermazione del Collegio a

quo, secondo cui l'ipotesi, normativamente contemplata (cfr., da

ultimo, art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo

riordinamento delle pensioni di guerra), di patrocinio nella

prosecuzione dopo decesso del ricorrente, costituirebbe una non

applicabile "disposizione stereotipata".

Conclusivamente, e in tali sensi, la questione va dichiarata non

fondata, poiché risultano assicurati gli essenziali compiti di

ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24

Cost. (cfr. già sent. n. 46 del 1957).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge

21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla

Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla

Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:578 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari