Corte costituzionale

Sentenza n. 577/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo

comma, della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie

di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena

non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione

penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal

T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso

proposto da Guarnera Francesco contro il Ministero di Grazia e

Giustizia, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione

staccata di Catania, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 9

ottobre 1970, n. 740, che, in caso di sospensione cautelare dal

servizio, rende obbligatoria, per i medici incaricati che prestano

servizio presso gli istituti di prevenzione e pena, la mancata

corresponsione degli assegni alimentari, senza alcuna valutazione del

caso concreto, e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36

della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che nella specie vi sarebbe disparità di

trattamento tra gli impiegati civili dello Stato, cui spetta la

corresponsione, in caso di sospensione, di un assegno alimentare in

misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni

per carichi di famiglia (art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e

i medici incaricati, ai quali si applica l'art. 27 sopra richiamato.

Il T.A.R. per la Sicilia ritiene che la disciplina concernente i

medici incaricati abbia notevoli analogie con quella propria del

pubblico impiego, come evidenzia attraverso il richiamo alle sezioni

II e III della legge 9 ottobre 1970, n. 740, sicché verrebbe in luce

una posizione di subordinazione, caratterizzata anche dal fatto che

la retribuzione prevista è strutturata secondo schemi simili a

quelli del pubblico impiego in senso stretto. Ad avviso del giudice

remittente la legge avrebbe voluto assicurare al medico incaricato

una retribuzione, anche se proporzionata alla qualità e quantità

del suo lavoro, comunque sufficiente ad assicurare a sé ed alla

famiglia una esistenza libera e dignitosa, come può evincersi dalle

componenti (in specie, indennità integrativa speciale, aggiunta di

famiglia e tredicesima mensilità) della retribuzione stessa. Sarebbe

perciò irrazionale, ed anche lesiva dell'art. 36 della Costituzione,

la disposizione portata dall'impugnato art. 27.

Ha spiegato intervento, per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto

che la questione sia dichiarata infondata.

Ritiene l'Avvocatura che, trattandosi di una convenzione tra

pubbliche Amministrazioni ed operatori professionali, deve escludersi

che sussista un rapporto d'impiego e mancherebbe perciò l'identità

delle situazioni poste a raffronto; sarebbe perciò insussistente la

lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche in quanto

gli specifici obblighi cui il medico incaricato è soggetto si

giustificherebbero in ragione della peculiarità della situazione in

cui viene effettuata la prestazione.

Quanto poi all'art. 36 della Costituzione, si assume che

l'interessato svolgeva altra attività e che pertanto il detto

parametro costituzionale non troverebbe applicazione. Considerato in diritto 1. Il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 27 ultimo comma della

legge 9 ottobre 1970 n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale

sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non

appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria).

Tale disposizione prevede che "durante il periodo della sospensione

cautelare" - regolata dai precedenti commi dello stesso art. 27 - "al

medico incaricato non compete alcun assegno". Essa sarebbe perciò in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto darebbe luogo ad

una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati

civili dello Stato, cui l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

concede in caso di sospensione un assegno alimentare, nonché con

l'art. 36 della Costituzione.

2. La questione non è fondata.

A prescindere da ogni valutazione sul complesso della normativa

che regola il rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di

prevenzione e pena, è decisiva la lettura dell'art. 2 della legge n.

740 del 1970. La norma, al primo comma, definisce espressamente come

"professionali" le prestazioni rese in seguito al conferimento

dell'incarico e, conseguentemente, stabilisce al secondo comma che i

medici incaricati non sono assoggettati alle norme relative alla

incompatibilità ed al cumulo di impieghi, e che ad essi non si

applica alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello

Stato. Si tratta quindi di un rapporto regolato dal legislatore in

modo specifico ed autonomo e tale scelta non può essere ritenuta

irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto

stesso. È sufficiente infatti la considerazione della disciplina

diversa ed antitetica in ordine alle incompatibilità ed al cumulo

degli impieghi per rendere le due situazioni assolutamente non

comparabili.

In particolare, proprio tenendo conto che i medici incaricati

possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri

impieghi o incarichi, la disposizione dell'art. 27 ultimo comma, che

esclude la corresponsione di alcun assegno durante la sospensione

cautelare, non appare né iniqua né irragionevole.

Le suesposte considerazioni valgono ad escludere parimenti la

sussistenza di un contrasto con l'art. 36 della Costituzione in

ordine al quale, peraltro, il giudice a quo non ha fornito

motivazione autonoma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 ultimo comma della legge 9 ottobre 1970 n. 740

(Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli

istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici

dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione

staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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