Corte costituzionale

Sentenza n. 576/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 17/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, settimo

comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione)

convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.79,

promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1988 dal T.A.R. della

Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto

da Modica Orazio contro il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria

ed altro, iscritto al n. 296 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa l'11 maggio 1988, il Tribunale

amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio

Calabria, sul ricorso proposto da Modica Orazio contro il

Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ed altro ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art.10, settimo comma del

decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del

costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79.

Il ricorrente, già docente di ruolo di educazione musicale,

collocato a riposo a domanda per pensionamento anticipato, aveva poi

prestato servizio quale supplente annuale di violino. Disposto dal

Provveditorato agli studi il recupero delle somme percepite a titolo

di pensione, per effetto del divieto di cumulo sancito dalla norma

oggetto di censura, il Modica aveva impugnato il relativo

provvedimento. Al riguardo, il Collegio ha ravvisato di proporre la

questione di cui trattasi perché la normativa, nei suoi contenuti,

avrebbe esorbitato dai limiti della "ragionevolezza" ex art. 3 della

Costituzione.

Con atto depositato il 7 luglio 1989 è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione

sollevata poiché, si assume, quando, con la legge ora all'esame

della Corte costituzionale, si vieta il cumulo tra il trattamento di

pensione e quello di servizio attivo, non si impone al dipendente di

lavorare senza retribuzione, ma più semplicemente lo si invita ad

operare una scelta. Considerato in diritto 1.1 - L'art.10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 recante

misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire

l'occupazione, così come sostituito dalla legge di conversione 25

marzo 1983, n.79 (articolo unico) stabilisce che nei confronti dei

soggetti fruenti di pensionamento anticipato opera il divieto di

cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in

costanza di rapporto di lavoro (art. 22 della legge 30 aprile 1969,

n.153).

1.2 - Il giudice a quo sospetta di illegittimità la disposizione

che pone tale divieto, poiché esso confliggerebbe, nell'impedire

all' ex dipendente dimissionario di ricevere un'adeguata

retribuzione, con i principi di ragionevole perequazione

costituzionalmente garantiti (artt. 3, 36, 38 della Costituzione).

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare (sent. n. 531 del 1988)

che la norma di cui all'indicato art.10 (nel suo vigente testo) è

diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati,

ponendo freno e limiti a un meccanismo di "perversione" risultante

dal cumulo, che indubbiamente veniva a creare sperequazioni con

soggetti non fruenti di siffatta anticipazione della quiescenza.

Questi essendo i validi presupposti della normativa in esame e

fatta salva ogni possibile opzione, pacifica nell'area pubblica, per

il trattamento concreto più favorevole fra pensione e stipendio, non

v'è motivo di discostarsi da quanto già affermato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art.10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17

(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire

l'occupazione) nel testo sostituito dalla legge di conversione 25

marzo 1983, n. 79, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:576 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari