Corte costituzionale

Sentenza n. 574/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo

comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento

del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie

e ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa

il 25 maggio 1981 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento

civile vertente tra Partemi Emidio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 363

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 276 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Partemi Emidio e dell'I.N.P.S.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Partemi Emidio, Giuseppe

Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 marzo 1981 il Pretore di Ascoli

Piceno ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 27, terzo comma, l. 2 aprile 1958 n. 377

nella parte in cui per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie non

equipara, ai fini pensionistici, i contributi volontari a quelli

obbligatori così come previsto per i lavoratori facenti capo

all'assicurazione obbligatoria ordinaria. Sussisterebbe, infatti,

contrasto con l'art. 3 Cost., nella disposizione che equipara ad

interruzione il passaggio dalla categoria volontaria a quella

obbligatoria.

Il giudizio a quo risulta promosso da Partemi Emidio (impiegato

presso l'esattoria di Ascoli Piceno in due distinti periodi di tempo)

avverso il provvedimento dell'INPS di liquidazione della pensione in

due quote, causa l'interruzione del versamento dei contributi

obbligatori nel periodo non lavorativo (dal 1° luglio 1956 al 30

settembre 1957). Lamenta, infatti, il ricorrente che l'INPS non

avrebbe tenuto conto dei contributi volontari dallo stesso versati

direttamente al "Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali"

in quello stesso periodo.

Secondo il Pretore la norma impugnata, considerando come

"interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella

obbligatoria" e quindi come "non versati" i contributi volontari da

parte di chi si sia impiegato per una seconda volta presso una

esattoria o ricevitoria, si porrebbe in contrasto con l'art. 17

quarto comma della stessa legge che sancisce invece l'equiparazione,

a tutti gli effetti, dei contributi volontari a quelli obbligatori,

anche quindi ai fini della continuità della contribuzione.

Da ciò la palese contraddittorietà e disparità di trattamento

rispetto ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria

ordinaria.

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti il Partemi,

associandosi ai dubbi di costituzionalità espressi dal Pretore, e

l'INPS.

Per l'Istituto di previdenza, il Fondo garantisce ai propri

iscritti, in ogni caso, il trattamento più favorevole previsto

dall'assicurazione generale obbligatoria.

Si osserva poi come "il fatto che, nell'ambito del Fondo

esattoriale, la prosecuzione volontaria produca solo l'effetto di

incrementare l'anzianità assicurativa, ma non anche di assicurare la

continuità del rapporto ai fini della liquidazione della pensione...

sia questione che attiene e si esaurisce all'interno della disciplina

speciale, senza possibilità di raffronto con altre forme

previdenziali".

Nelle sue conclusioni, l'INPS si è rimesso, peraltro, a

giustizia.

3. - Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, nessuna identità di

situazione vi sarebbe tra l'iscritto al "Fondo esattoriale" e

l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, dato che il Fondo

ha la finalità di assicurare un trattamento integrativo delle

pensioni dovute in base all'ordinamento generale. Considerato in diritto

1. - La legge 2 aprile 1958, n. 377 - Norme sul riordinamento del

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e

ricevitorie delle imposte dirette - comporta l'assoggettamento degli

iscritti ad una duplice contribuzione, all'assicurazione obbligatoria

generale, cioè, ed al Fondo; col diritto a trattamento di quiescenza

nella assicurazione obbligatoria e ad una integrazione da parte del

Fondo: tali prestazioni vengono a costituire peraltro, in capo ai

beneficiari, un'unica pensione complessiva.

Gli artt. 16, 17 e 18 regolano la prosecuzione volontaria nella

contribuzione al Fondo (da parte degli iscritti non rioccupati), a

condizione che sia contemporaneamente effettuata la prosecuzione

nell'assicurazione obbligatoria (art. 16, comma secondo) e con la

equiparazione dei contributi versati volontariamente a quelli

obbligatori (art. 17, ultimo comma).

Senonché poi, l'art. 27, terzo comma, dispone che per il caso di

rioccupazione allo stesso titolo (sempre, cioè, presso esattorie o

ricevitorie) il ripristino della contribuzione obbligatoria comporta

l'interruzione della contribuzione volontaria al Fondo.

La norma comporta una suddivisione per quote nel calcolo

pensionistico finale, non rimanendo assicurata - per effetto di essa

- la continuità del rapporto.

2. - Il giudice rimettente ravvisa, nella delineata situazione,

disparità di trattamento ex art. 3 Cost.: la discriminazione opera,

infatti, addirittura in capo allo stesso soggetto. Questi, per la

contemporanea iscrizione alla assicurazione obbligatoria, si avvale

in tale veste delle norme dettate da quel regime, ivi compresa quella

sulla prosecuzione volontaria equiparata in toto nei contributi

versati all'uno o all'altro titolo. Del che il lavoratore resta

privato, invece, nel descritto regime regolatore del Fondo.

3. - La questione è fondata.

Già si è qui descritta l'interdipendenza nella prosecuzione

volontaria per gli iscritti al Fondo in parola, nel senso che costoro

possono fruire della prosecuzione, a titolo specifico, in quanto

abbiano provveduto alla coeva identica contribuzione prosecutiva

(volontariamente) dell'assicurazione obbligatoria. Dunque, la

correlata inscindibile

disciplina colloca su di uno stesso piano, per tutte le sue

implicazioni positive, i due tipi di contribuzione. Appare priva,

pertanto, di razionalità la norma di cui si dubita, collocata

peraltro in un sistema "riordinatore", che dopo aver enunciato il

perfetto parallelismo contributivo con l'assoggettare l'iscritto,

qualora non essendo più occupato voglia "proseguire" nel Fondo, a

dar seguito alla contribuzione volontaria anche nel regime generale,

escludendolo poi, se rioccupato, dai benefici specifici.

In effetti, invece, le due contribuzioni ragionevolmente coesistono

quando, però, avvinte - questa l'identità di premesse e di scopo in

un unicum, ai fini di quiescenza, volto ad assicurare, cioè, al

lavoratore la conservazione dei diritti ovvero il raggiungimento dei

relativi requisiti. Ed è per questo che la prosecuzione volontaria

è istituto che si applica solo ove non sussista, contemporaneamente,

un rapporto assicurativo obbligatorio (sent. n. 213 del 1986).

In buona sostanza, è funzione della prosecuzione volontaria

l'esigenza di mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore,

ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto

l'arco della sua attività lavorativa (sent. n. 37 del 1982): da qui

l'indefettibile principio di identità nei contributi volontari e in

quelli obbligatori (l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 35 lett. b), n.

3; d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, art. 9, per la disciplina

generale; legge n. 377 del 1958, cit., art. 17, per la disciplina del

Fondo; l. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2 per la ricongiunzione

dei periodi assicurativi ai fini previdenziali).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma,

legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di

previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie

delle imposte dirette) nella parte in cui è equiparata ad

interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella

obbligatoria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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